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Legge stabilità 2020 Bonus mobili

prorogata fino al 2020 la detrazione al 50% (ripartita in dieci quote annuali di pari importo e calcolata su un importo massimo di 10.000 euro) prevista per l'acquisto di mobili e di elettrodomestici di classe non inferiore ad A+

Viene prorogata fino al 2020 la detrazione al 50% (ripartita in dieci quote annuali di pari importo e calcolata su un importo massimo di 10.000 euro) prevista per l'acquisto di mobili e di elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ (A per i forni), per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.

Si ricorda che le spese per l'acquisto di mobili sono calcolate indipendentemente da quelle sostenute per i lavori di ristrutturazione.

In altri termini, le spese per l'acquisto di mobili possono anche essere più elevate di quelle per i lavori di ristrutturazione, fermo restando il tetto dei 10.000 euro.

 

La disciplina relativa al c.d. “bonus mobili ed elettrodomestici” previsto dal co. 2 dell’art. 16 del DL 63/2013 non solo è stata oggetto di proroga, ma anche di alcune modifiche da parte del co. 175 dell’art. 1 della legge di bilancio 2020.

 

AMBITO APPLICATIVO

L’ambito di applicazione della detrazione si definisce anzitutto in funzione:

• dei soggetti interessati;

• della tipologia di mobili e grandi elettrodomestici interessata;

• della tipologia di intervento di recupero edilizio che fonda il diritto alla detrazione anche per le spese di arredamento.

In relazione agli tre aspetti sopra elencati non si ravvisano modifiche rispetto alla precedente disciplina18.

Con riferimento specifico al “nuovo” bonus mobili riformulato dalla legge di bilancio 2020, tuttavia, è previsto che ai soggetti che beneficiano della detrazione IRPEF per gli interventi di recupero edilizio spetta un’ulteriore detrazione IRPEF del 50%:

• per le ulteriori spese documentate sostenute nell’anno 2020;

• per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica;

• finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione;

• a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati dall’1.1.2019.

 

Soggetti beneficiari

La detrazione del 50% delle spese sostenute per l’acquisto di mobili interessa soltanto i soggetti che possono beneficiare della detrazione IRPEF per le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio, di cui all’art. 16-bis del TUIR19.

In linea generale, deve ritenersi che non si possa usufruire del “bonus mobili” se non ricorrono le condizioni per poter beneficiare della detrazione relativa agli interventi edilizi.

Il c.d. “bonus mobili” spetta per l’acquisto di:

• mobili nuovi;

• grandi elettrodomestici nuovi di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica.

La principale condizione per fruire della nuova detrazione del 50% è rappresentata dal fatto che i mobili e gli elettrodomestici acquistati devono essere finalizzati all’arredamento dell’unità immobiliare residenziale oggetto di interventi di ristrutturazione.

 

Non possono ottenere l’agevolazione, quindi, coloro che:

• rinnovano solo l’arredamento senza aver eseguito interventi di recupero;

• acquistano mobili/elettrodomestici per arredare un’abitazione di nuova costruzione.

 

L’Amministrazione finanziaria ha precisato che il c.d. “bonus mobili” è collegato ai seguenti interventi edilizi20 :

• manutenzione ordinaria, di cui alla lett. a) dell’art. 3 del DPR 380/2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale (es. guardiole, appartamento del portiere, sala adibita a riunioni condominiali, lavatoi, ecc.)21 ;

• manutenzione straordinaria, di cui alla lett. b) dell’art. 3 del DPR 380/2001, effettuati su singole unità immobiliari residenziali e sulle parti comuni di edificio residenziale;

• restauro e risanamento conservativo, di cui alla lett. c) dell’art. 3 del DPR 380/2001, effettuati su singole unità immobiliari residenziali e sulle parti comuni di edificio residenziale;

• ristrutturazione edilizia, di cui alla lett. d) dell’art. 3 del DPR 380/2001, effettuati su singole unità immobiliari residenziali e sulle parti comuni di edificio residenziale;

• interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorché non rientranti nelle categorie precedenti, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza;

• di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, di cui alle lett. c) e d) dell’art. 3 del DPR 380/2001, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro 6 mesi dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile.

Interventi edilizi iniziati dall’1.1.2019 –

Novità della legge di bilancio 2020

Per beneficiare dell’agevolazione per le spese sostenute nell’anno 2020 è necessario che, gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui si è detto siano iniziati dall’1.1.2019.

RIPARTIZIONE E LIMITE DELLA DETRAZIONE La detrazione IRPEF del 50% delle spese sostenute per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici, inoltre:

• è ripartita tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo;

• è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000,00 euro.

Per gli interventi edilizi effettuati nell’anno 2019 ovvero per quelli iniziati nel 2019 e proseguiti nel 2020, il limite massimo di 10.000,00 euro è considerato al netto delle spese sostenute per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici nell’anno 2019 per le quali si è fruito della detrazione.

Le spese sostenute per i mobili ed elettrodomestici sono computate indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono della detrazione IRPEF.

COMUNICAZIONE ALL’ENEA Per gli acquisti di grandi elettrodomestici dai quali deriva un risparmio energetico deve essere trasmessa telematicamente all’ENEA un’apposita comunicazione (art. 16 co. 2-bis del DL 63/2013).

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