L’Agenzia delle Entrate ha risposto nel 2018 ad una richiesta di Assonime sul tema. Assonime ha chiesto se il fornitore, indipendentemente dalla revoca della dichiarazione d’intento già inviata, possa emettere fatture con l’applicazione dell’Iva, anche per operazioni singole.
Premesso che attraverso la dichiarazione d’intento un esportatore abituale chiede di effettuare acquisti senza l’applicazione dell’Iva, l’’amministrazione finanziaria ha risposto specificando che la concessione di non applicare l’Iva in fattura, per questi determinati contribuenti, rappresenta una mera facoltà e non un obbligo, quindi, di contro, nonostante la volontà di volerne beneficiare entro un determinato importo o per un determinato periodo di tempo, non toglie la facoltà di poter applicare l’Iva per lo stesso periodo o solo per alcune operazioni.
Inoltre il plafond di riferimento potrebbe subire variazioni in aumento o in diminuzione e di conseguenza i limiti entro cui poteva inizialmente essere emesse fatture non imponibili Iva potrebbe cambiare.
L’Agenzia delle Entrate ha specificato che del tema se ne erano già occupate prima la circolare 41 E del 26 settembre 2005 e poi la risoluzione 120 E del 22/12/2016.
Per quanto concerne eventuali variazioni in aumento, nella circolare 41/E 2005 veniva esplicitato che “se, nel corso del tempo, l’esportatore abituale intende incrementare l’ammontare del plafond disponibile già dichiarato al proprio fornitore, egli deve inviare una nuova dichiarazione d’intento i cui dati, pertanto, devono essere comunicati dal cedente/prestatore entro i termini previsti dalla legge”. E ancora nella Risoluzione sopra menzionata veniva ribadito che “qualora l’esportatore abituale, nel medesimo periodo di riferimento, voglia acquistare senza Iva per un importo superiore a quello inserito nella dichiarazione d’intento presentata deve produrne una nuova, indicando l’ulteriore ammontare fino a concorrenza del quale si intende continuare ad utilizzare la facoltà di effettuare acquisti senza Iva”.
Per quanto riguarda invece le variazioni in diminuzione, la circolare 41/E ha sottolineato che le disposizioni che disciplinano gli adempimenti dell’esportatore abituale non prevedono l’invio della dichiarazione d’intento nell’ipotesi in cui l’esportatore intenda rettificare in diminuzione l’ammontare del plafond disponibile già comunicato, ovvero voglia revocare la dichiarazione già inviata. Ne consegue che, in tale ipotesi, in assenza di una nuova dichiarazione d’intento, il cedente/prestatore non è tenuto ad inviare all’Agenzia alcuna nuova comunicazione.
dal prossimo 1° gennaio 2020 l’obbligo di consegnare al fornitore la copia della dichiarazione d’intento, unitamente alla copia della ricevuta telematica, è stato soppresso.
Tuttavia, a fronte di tale soppressione l’articolo 12-septies D.L. 34/2019 prevede quanto segue:
-nelle fatture emesse o nelle dichiarazioni doganali devono essere indicati gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione di intento;
-sono soppressi alcuni adempimenti relativi all’emissione e al ricevimento delle dichiarazioni di intento (ad esempio, la numerazione progressiva e l’annotazione in apposito registro);
-sono state inasprite le sanzioni in capo al fornitore che effettua operazioni in regime di non imponibilità Iva, senza aver prima riscontrato telematicamente l’avvenuta presentazione della dichiarazione di intento all’Agenzia.
Le modalità operative per l’applicazione delle predette novità dovevano trovare attuazione in un apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 34/2019. Al 28/12/2019 tale provvedimento non è ancora stato approvato. Suggeriamo quindi di inserire i dati nella causale
Dal 1° gennaio 2020 novità nella gestione delle dichiarazioni intento.
Obbligo di indicazione sulle fatture emesse degli estremi del protocollo della ricevuta di ricezione da parte dell'Agenzia Entrate della dichiarazione d’intento.
Fino al 31 dicembre 2019
L'esportatore abituale ha l'obbligo di:
- trasmettere telematicamente la dichiarazione d'intento all'Agenzia Entrate;
- consegnare al proprio fornitore la dichiarazione d'intento completa di ricevuta di presentazione:
- numerare la dichiarazione d'intento emessa annotandola, entro 15 giorni dall'emissione, in un apposito registro;
- gestire i limiti del plafond.
Dalla consegna al fornitore della ricevuta e dichiarazione (oppure data ricevuta telematica) le merci possono essere spedite e fatturate in esenzione IVA.
Il fornitore, una volta ricevuti i predetti documenti,
- deve eseguire il riscontro telematico (sul sito dell’Agenzia) che confermi l’avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento da parte dell’esportatore abituale,
- deve numerare le dichiarazioni d’intento ricevute e annotarle in apposito registro;
- deve gestire i limiti del plafond.
- consigliato indicare in e-fattura nell’oggetto gli estremi della dichiarazione ed il protocollo inoltro Ade
Dal 1° gennaio 2020, a seguito della conversione in legge del cosiddetto Decreto Crescita, si applicheranno alcune novità nella gestione delle dichiarazioni intento emesse dagli esportatori abituali.
A partire dal 1° gennaio 2020 si applicheranno le seguenti novità:
- obbligo di indicazione degli estremi del protocollo della ricevuta di ricezione da parte dell'Agenzia Entrate della dichiarazione d’intento sulle fatture emesse.
- la dichiarazione potrà non essere annotata nel registro;
- non più previsto l'obbligo di consegna al fornitore/prestatore della dichiarazione e ricevuta, ma certamente è assolutamente consigliabile in quanto il fornitore è comunque obbligato a verificare la data della ricevuta e ad inserire il numero di protocollo della dichiarazione in fattura.
Soltanto avendo indicazione della ricevuta di consegna, della dichiarazione d’intento, alla Ade, il fornitore potrà consegnare i beni in esenzione, ed emettere in modo corretto la fattura senza l'applicazione dell'IVA ex articolo 8, comma 1, lettera c), DPR n 633/72.
Dal 1° dicembre 2020
L'esportatore abituale:
- ha l'obbligo di trasmettere telematicamente la dichiarazione d'intento all'Agenzia Entrate;
- deve gestire i limiti del plafond;
- è consigliato numerare la dichiarazione d'intento emessa annotandola in un apposito file;
- è opportuno consegnare al proprio fornitore la dichiarazione d'intento completa di ricevuta di presentazione.
dalla consegna al fornitore della ricevuta e dichiarazione (oppure data ricevuta telematica) le merci possono essere spedite e fatturate in esenzione IVA.
Il fornitore, una volta ricevuti i predetti documenti,
- deve eseguire il riscontro telematico (sul sito dell’Agenzia) che confermi l’avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento da parte dell’esportatore abituale;
- deve indicare in e-fattura nell’oggetto gli estremi del protocollo di inoltro alla Ade e della dichiarazione;
- deve gestire i limiti del plafond;
- consigliato numerare la dichiarazione d'intento emessa annotandola in un apposito file;
Il nuovo obbligo (non più facoltà) per il fornitore è quindi quello di indicare sulle fatture emesse gli estremi della dichiarazione d’intento e del protocollo della ricevuta di ricezione da parte dell'Agenzia Entrate della dichiarazione d’intento.
Nel caso di importazioni, invece, gli estremi del protocollo dovranno essere indicati dall’importatore.
Sanzioni inasprimento
Dal 2020 è altresì prevista la reintroduzione della sanzione proporzionale dal 100% al 200% dell'imposta nei confronti del cedente/prestatore che non effettua la verifica della trasmissione telematica della dichiarazione ai fini dell'emissione del documento non imponibile ai fini IVA.
Certamente la sanzione sarà applicata se la fattura emessa dal fornitore/cedente/prestatore, senza applicazione IVA, contiene DDT con data precedente la ricevuta AdE della dichiarazione d’intento.
Verosimilmente la sanzione potrebbe essere applicata se non vi è indicazione del protocollo dichiarazione d’intento in fattura od anche forse l’indicazione errata.
Il Decreto crescita sostituisce l’articolo 7, comma 4-bis, D.Lgs. 471/1997, prevedendo la sanzione proporzionale dal 100% al 200% dell’imposta in capo al cedente che effettua operazioni in regime di non imponibilità Iva “senza aver prima riscontrato per via telematica l’avvenuta presentazione” della lettera di intento. La sanzione in questione, già presente anche prima delle citate modifiche (anche per l’ipotesi del mancato ricevimento della dichiarazione d’intento, che ovviamente è stata depennata), passa quindi da una misura fissa (da 250 euro a 2.000 euro) ad una proporzionale.
Sul punto, in attesa di conoscere eventuali interpretazioni ufficiali, pare potersi evidenziare che la misura della sanzione sia eccessiva a fronte di un inadempimento più formale che sostanziale.
Gli esportatori abituali sono i soggetti passivi IVA che nei 12 mesi precedenti hanno effettuato esportazioni o altre operazioni assimilate, per un ammontare superiore al 10% del proprio volume d'affari.
Il valore di queste operazioni costituisce il cosiddetto plafond tramite cui possono acquistare senza applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera c) del DPR 633/72.