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IVA reverse charge terzista infissi sanzioni appalto

IVA sugli interventi di completamento e manutenzione edifici ed installazione infissi reverse charge, sanzioni e ravvedimento

Fonte Eutekne

DPR.633/72 art.17 lettere a) e a-ter) del comma 6 REVERSE CHARGE

art. 17 co. 6 lett. a) del DPR 633/72 Prestazioni di servizi rese da subappaltatori nel settore dell'edilizia

art. 17 co. 6 lett. a-bis) del DPR 633/72 Cessioni di fabbricati per le quali il cedente ha optato per l'applicazione dell'IVA

art. 17 co. 6 lett. a-ter) del DPR 633/72 Prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici 

 

Reverse charge interno

Le principali operazioni soggette a reverse charge interno sono gli acquisti:

  • art. 17 co. 6 lett. a) del DPR 633/72:
    di servizi, diversi da quelle di cui alla successiva lett. a-ter), nel settore edile - comprese le prestazioni di manodopera - da soggetti subappaltatori, qualora il committente sia un'impresa che svolga attività di costruzione o ristrutturazione di immobili o rivesta il ruolo di appaltatore principale (o subappaltatore, ma non di contraente generale) (art. 17 co. 6 lett. a) del DPR 633/72);
  • art. 17 co. 6 lett. a-ter) del DPR 633/72:
    di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici, anche qualora il committente rivesta il ruolo di contraente generale.

Le disposizioni di reverse si applicano:

a) alle prestazioni di servizi, diversi da quelli di cui alla lettera a-ter), compresa la manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore”.

 

a-ter) alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici; 

Quest’ultime, dunque, sono le casistiche di inversione contabile, che si tratta di individuare in modo oggettivo a prescindere, si noti, dalla qualifica soggettiva del prestatore e del committente.

 Un sicuro aiuto viene dalla lettura della Relazione Tecnica, che spiega il motivo per cui in tali settori si è deciso di ampliare le casistiche di reverse (prima limitate al subappalto nel settore dell’edilizia, oggi allargate ad ogni prestazione di servizi): si è riscontrato che nei settori delle prestazioni di servizi di pulizia (codice ATECO2007: 81.2) e per le prestazioni di servizi di demolizione, installazione di impianti e completamento di edifici (codice ATECO2007: 43), vi sia una maggiore propensione sia a non dichiarare l’Iva sulle operazioni imponibili sia a non effettuare il versamento dell’imposta dovuta.

 Non può, invece, applicarsi il reverse charge alle prestazioni di cui sopra, se rese su beni mobili di qualsiasi tipo o su impianti accatastati in via autonoma rispetto all'edificio del quale fanno parte

I settori interessati possono essere desunti avendo riguardo alla classificazione Ateco, con esclusivo riferimento alle attività di completamento, che sono relative ad edifici, come segue:

43.31.00            Intonacatura e stuccatura

43.32.01            Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate

43.32.02            Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili

43.33.00            Rivestimento di pavimenti e di muri

43.34.00            Tinteggiatura e posa in opera di vetri

43.39.01            Attività non specializzate di lavori edili – muratori

43.39.09            Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici n.c.a.


In particolar modo, dalla categoria 43 sembrano doversi escludere le seguenti attività:

  • 43.12: preparazione del cantiere (in quanto più che altro riferibili alla fase propedeutica alla costruzione e non a quella di completamento);
  • 43.13: trivellazione e perforazione (in quanto non strettamente riferite ad edifici);
  • 43.91: realizzazione di coperture (in quanto non ricomprese nelle attività di completamento e forse più propriamente riconducibili all’attività di costruzione vera e propria);
  • 43.99: noleggio a caldo di attrezzature e macchinari.

COMPLETAMENTO DI EDIFICI

Per individuare le prestazioni rientranti tra i "servizi di completamento relativi ad edifici", si può fare riferimento alle attività ricomprese nei seguenti codici attività della Tabella ATECO 2007:

  • intonacatura e stuccatura - codice 43.31.00;
  • posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate - codice 43.32.01;
  • posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili
    (la posa in opera di "arredi" deve tuttavia intendersi esclusa dall'applicazione del "reverse charge", in quanto non rientra nella nozione di completamento relativo ad edifici) - codice 43.32.02;
  • rivestimento di pavimenti e di muri - codice 43.33.00;
  • tinteggiatura e posa in opera di vetri - codice 43.34.00;
  • attività non specializzate di lavori edili-muratori (limitatamente alle prestazioni afferenti gli edifici) - codice 43.39.01;
  • altri lavori di completamento e di finitura degli edifici n.c.a. - codice 43.39.09.

Interventi di manutenzione

Le prestazioni qualificate dai codici ATECO come "completamento di edifici" rientrano nell'ambito di applicazione del "reverse charge" di cui all'art. 17 co. 6 lett. a-ter) del DPR 633/72 a prescindere dalla natura di intervento edilizio realizzato.

In particolare, devono ritenersi ricompresi nella disciplina anche gli interventi di manutenzione ordinaria, ancorché non espressamente menzionati nella formulazione letterale dell'art. 17 co. 6 lett. a-ter) in commento32.

Per cui, ad esempio, si applica il "reverse charge" alla posa in opera di piastrelle, anche se la prestazione non è posta in essere nella fase di completamento dell'edificio, bensì su un fabbricato già esistente.

Nello stesso senso, la circ. Agenzia delle Entrate 27.3.2015 n. 14 ha specificato che sono ricomprese tra i "servizi di completamento relativi ad edifici" le prestazioni consistenti nel rifacimento della facciata di un edificio.

In un'ottica sistematica, ci si chiede se debbano essere incluse nell'ambito del "reverse charge" di cui all'art. 17 co. 6 lett. a-ter) anche le prestazioni (e relative manutenzioni) di cui al codice ATECO 43.91.00 "Realizzazione di coperture" di edifici, considerato che la definizione di edificio fornita dall'Agenzia delle Entrate è "qualsiasi costruzione isolata da vie o da spazi vuoti, (...) dalle fondamenta al tetto".

Escluse

preparazione

Secondo la circ. Agenzia delle Entrate 27.3.2015 n. 14 devono ritenersi escluse dall'ambito di applicazione dell'art. 17 co. 6 lett. a-ter) del DPR 633/72 le prestazioni di servizi relative alla preparazione del cantiere (codice ATECO 43.12), in quanto non riferibili alla fase del completamento dell'edificio, bensì a quella propedeutica della costruzione.

condominio

Sono escluse da "reverse charge" le prestazioni di servizi nei confronti di un condominio, il quale, ancorché in possesso di una partita IVA non può, in linea di massima, assumere qualità di soggetto passivo IVA con riferimento alle operazioni assoggettate a reverse charge in commento.

forniture di beni con posa in opera

Sono escluse dal meccanismo del "reverse charge" in ambito edile le forniture di beni con posa in opera in quanto tali operazioni, ai fini IVA, costituiscono cessioni di beni e non prestazioni di servizi.

POSA IN OPERA EFFETTUATA DAL TERZISTA

Facendo riferimento al contenuto della circ. 22.12.2015 n. 37 (paragrafo 12) in merito alle "prestazioni rese da soggetti terzi", si può concludere che la posa in opera del bene, in qualità di ordinaria prestazione di servizi B2B, laddove riferita a servizi di pulizia, demolizione, installazione impianti e completamento di edifici, possa rientrare nell'ambito applicativo del "reverse charge" (per cui l'installatore dovrebbe emettere fattura senza esporre l'IVA).

Altra opposta considerazione

Per quanto concerne la fattispecie di "reverse charge" di cui alla lett. a-ter) dell'art. 17 co. 6 in esame, il caso in cui la posa in opera del bene ceduto sia effettuata da un soggetto terzo rispetto al cedente il bene, non è stato affrontato dall'Agenzia delle Entrate.

Applicazione logico sistematica.

Come descritto, il meccanismo del "reverse charge" non trova applicazione in presenza di un accordo negoziale che ha natura di "fornitura di beni con posa in opera" e non di "prestazione di servizi".

Si evidenzia il particolare caso in cui un'impresa che produce o commercializza determinati beni li cede ad impresa edile assumendo anche l'obbligazione accessoria della posa in opera, per la quale tuttavia si rivolge a sua volta ad un soggetto terzo (terzista) che svolge esclusivamente attività di installazione dei beni in questione.

A tale fattispecie non si applicherebbe il meccanismo del "reverse charge" di cui alla lett. a) dell'art. 17 co. 6 del DPR 633/72. Sulla base del ragionamento che il rapporto tra committente (impresa edile che costruisce o ristruttura) e impresa di produzione e commercializzazione degli infissi, non si configura come prestazione di servizi in appalto (ma come cessione di bene con posa in opera), ne consegue che indirettamente anche il rapporto tra installatore terzista e impresa di commercializzazione infissi, ancorché avente per oggetto una pura prestazione di servizi riconducibile al settore edile, risulta escluso dall'inversione contabile, non potendosi configurare quale subappalto per il semplice fatto che "a monte" di tale rapporto non vi è altro rapporto di appalto o subappalto, ma appunto una cessione di beni con posa in opera.

In caso di aplicazione IVA e opportuna una email di incarico alla posa,

In caso di richiesta di applicazione dell’IVA è opportuna una email di incarico alla posa, da parte del Cliente, con indicato specificatamente che “

“Incarico di installazione di beni quale soggetto terzo di una cessione di beni con posa in opera. Il rapporto tra committente (impresa edile che costruisce o ristruttura) e impresa di produzione e commercializzazione degli infissi, non si configura come prestazione di servizi in appalto, ma come cessione di bene con posa in opera, consegue che indirettamente anche il rapporto tra installatore terzista qui incaricato della posa e impresa di commercializzazione infissi, ancorché riconducibile al settore edile, risulta escluso dall'inversione contabile, non potendosi configurare quale subappalto perché a monte non vi è rapporto di appalto o subappalto, ma di cessione di beni con posa in opera, per il quale non risulta applicabile la normativa IVA relativa al reverse charge e nemmeno quella relativa ai lavori di completamento.”

Nel caso da indicare in fattura:
“obbligazione accessoria alla cessione con posa in opera del committente, effettuata quale soggetto terzo con svolgimento esclusivo dell’attività di installazione dei beni con rapporto a monte tra committente e impresa di produzione e commercializzazione degli infissi, configurato quel cessione di bene con posa in opera” 

Sanzioni

La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 16/E del 11 maggio 2017 ha fornito una serie di chiarimenti in merito al regime sanzionatorio applicabile in caso di omessa / errata applicazione del reverse charge senza intendo evasivo o doloso. 

In particolare, l’errata applicazione dell’IVA in luogo del reverse charge e viceversa sono ora sanzionate in misura fissa da minimo € 250 a un massimo € 10.000).

La sanzione “scatta”, non con riferimento alla singola fattura, ma in base a ciascuna liquidazione periodica e con riferimento a ciascun fornitore / committente.

La sanzione va computata con riferimento alla singola liquidazione periodica e con riferimento al singolo fornitore, non considerando le distinte operazioni (circ. Agenzia Entrate 11.5.2017 n. 16, § 3).

E’ possibile ravvedere anche l’eventuale accertamento da parte della AdE,  con la riduzione di diritto a 1/5 del minimo.

La notifica del PVC (processo verbale di constatazione) non blocca il ravvedimento operoso.

Quindi nel caso di applicazione dell’errore per un anno si tratta di un minimo di €.1.000, ravvedibile ad 1/5 ovvero €.1.000 / 5 = 250.

Al pagamento della sanzione è solidalmente tenuto il cedente o prestatore. 

 

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