Dichiarazioni d’intento e fatture a cavallo d’anno con acconto ricevuto.
Per le operazioni di vendita effettuate a cavallo d’anno, i soggetti esportatori abituali, in seguito all’ottenimento della ricevuta telematica con protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento inviata, paghino un acconto sulla spedizione e ricevano fattura dell’acconto ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera c), D.P.R. n. 633/1972.
Qualora la fattura a saldo viene emessa dal fornitore nell’anno successivo, il cliente, oltre ovviamente a verificare di avere ancora i requisiti per essere considerato esportatore abituale, qualora voglia ricevere anche la fattura di saldo non imponibile ex art. 8, comma 1, lettera c), Decreto “IVA”., dovrà trasmettere una nuova dichiarazione d’intento al fornitore;
Diversamente la fattura a saldo dovrà essere emessa con IVA.
Nel caso, in sede di emissione della fattura a saldo si dovrà riportare l’intero corrispettivo dell’operazione di cessione, scomputato dell’importo già fatturato in acconto ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera c), D.P.R. n. 633/1972, così che soltanto l’importo residuo sia assoggettato ad IVA.
Lo stesso comportamento in senso contrario qualora siate fornitori a vostra volta.