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Approfondimenti

Rimborsi chilometrici ACI

  • Non concorrono a formare il reddito imponibile di lavoro del dipendente, o dell’amministratore, se le spese sono documentate e sostenute in occasioni di trasferte effettuate fuori dal territorio comunale;

Rimborsi chilometrici

Per rimborsi chilometrici (o indennità chilometriche) s'intendono i rimborsi delle spese di viaggio sostenute dal soggetto interessato per raggiungere il luogo di esercizio dell'attività mediante un proprio mezzo di trasporto (ris. Agenzia delle Entrate 11.4.2014 n. 38).

Trattamento in capo al dipendente o amministratoe

Le indennità chilometriche (art. 51 co. 5 del TUIR):

  • non concorrono a formare il reddito imponibile di lavoro del dipendente, o dell’amministratore, se le spese sono documentate e sostenute in occasioni di trasferte effettuate fuori dal territorio comunale;
  • sono invece assoggettate a tassazione in caso di trasferte effettuate nell'ambito del territorio comunale.

Deducibilità in capo alla società

Nel caso in cui il dipendente o il collaboratore o l’amministratore utilizzi, per una specifica trasferta, un proprio automezzo o un veicolo a noleggio, le relative spese di trasporto sono deducibili, dal reddito d'impresa, per un importo massimo pari, ai sensi dell'art. 95 co. 3 del TUIR, al costo della percorrenza (determinato in base alle tariffe ACI) o alle tariffe di noleggio relativi ad automezzi di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali, in caso di motore a benzina, o a 20 cavalli fiscali, se con motore diesel.

Qualora vengano utilizzati autoveicoli con una potenza superiore alle suddette cilindrate, le relative spese di trasporto risulteranno deducibili solo fino a concorrenza del limite previsto per autoveicoli di potenza inferiore.
Circa le modalità di utilizzo del costo chilometrico determinato dall'ACI, sono deducibili sia i costi proporzionali al chilometraggio sia quelli fissi (interpello Agenzia delle Entrate 6.5.2011 n. 954-59477/2011, che supera l'interpretazione della ris. DRE Friuli Venezia Giulia 10.10.2006 n. 31579/12).

Ad esempio, considerando una percorrenza annua di 15mila km con un’autovettura diesel di 20 cavalli fiscali, i costi fissi annui per km sono di 0,291636 euro che sommati a quelli proporzionali alla percorrenza annua di 0,27103 euro per km, portano ad un costo Aci complessivo di esercizio di 0,56266 euro per km.

Se la percorrenza annua fosse superiore l’importo è da ridurre in funzione della tabella.

Ai fini della deduzione del costo in capo all’impresa, è questo l’importo massimo che può essere utilizzato per determinare l’indennità chilometrica da pagare all’amministratore del nostro esempio, in quanto gli importi eccedenti non possono essere dedotti.

Obbligo di pagamento con mezzi tracciabili

I rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, per le trasferte o le missioni, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente se i pagamenti delle predette spese sono eseguiti con versamento o bonifico, bancario o postale, postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del DLgs. 241/97, quali carte di credito, debito e prepagate (art. 51 co. 5 ultimo periodo del TUIR, introdotto dall'art. 1 co. 81 della L. 207/2024).

Analogo obbligo di pagamento mediante mezzi tracciabili è previsto anche ai fini della deducibilità dal reddito d'impresa delle spese per viaggio e trasporto effettuati mediante i suddetti autoservizi pubblici, nonché dei rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi (art. 95 co. 3-bis del TUIR, introdotto dall'art. 1 co. 81 - 83 della L. 207/2024).