Vincolo triennale regime forfettario.
A partire dal 1° gennaio 2016 il regime forfettario, di cui all’articolo 1 commi da 54 a 89 della L. n.190/2014, rappresenta il “nuovo” regime naturale, nel senso che i soggetti che intraprendono un’attività d’impresa, arte o professione vi entrano “automaticamente”.
Un importante chiarimento è stato fornito dall’Agenzia delle Entrate sul nuovo regime forfettario nel corso del consueto appuntamento annuale di Telefisco organizzato dal Sole 24 Ore.
Nei giorni precedenti infatti, numerose perplessità erano emerse sulla applicazione del regime di vantaggio rispetto a chi avesse scelto di optare per il regime ordinario nel 2015 oppure per il vecchio regime dei minimi con aliquota al 5%.
Trattandosi di esercizio di opzione sarebbe scattato il vincolo triennale di cui al Dpr 442/97.
L’Agenzia delle Entrate invece ha chiarito che rilevano le modifiche fiscali introdotte dal 2016 quindi anche per chi ha esercitato l’opzione mediante comportamento concludente, non si applica il vincolo triennale ai sensi dell’articolo 1 del medesimo decreto n. 442.
Pertanto il contribuente che abbia iniziato la attività negli anni precedenti applicando il regime dei contribuenti minimi può transitare nel regime forfetario ed applicare per gli anni mancanti al quinquennio l’imposta sostitutiva del 5% usufruendo inoltre di tutti gli altri sconti previsti dal regime forfetario e cioè:
– la determinazione del reddito con un coefficiente di redditività (quindi non rilevando più i costi);
– la riduzione dei contributi previdenziali del 35%;
– l’applicazione dell’aliquota forfettaria a regime.
Anche il contribuente che nel 2015 che ha optato per il regime di contabilità semplificata avendo realizzato nell’anno precedente un ammontare di ricavi non superiore ai limiti per l’ammissione al regime semplificato può transitare nel regime forfetario superando in questo caso il vincolo triennale conseguente all’opzione esercitata in precedenza che lo vincolerebbe per altri due anni. Il contribuente in questo caso deve però effettuare la rettifica della detrazione Iva.
La considerazione che il “nuovo” regime naturale, nel senso che i soggetti che intraprendono un’attività d’impresa, arte o professione vi entrano “automaticamente”, passa attraverso un’analisi sullo stato di fatto del contribuente.
In altri termini, sorge l’esigenza di condurre l’analisi stabilendo, innanzitutto, se il contribuente, per il quale si deve decidere l’adozione del regime, sia:
- in attività alla data del 1° gennaio 2016, con un ‘attività già iniziata nel corso dell’anno d’imposta 2015;
- una “new entry” nel panorama fiscale italiano, nel senso che intraprende l’esercizio di un’attività d’impresa, arte o professione nel corso del 2016.
Il regime forfettario di determinazione del reddito potrà essere applicato dal 2016 anche dai contribuenti che negli anni precedenti abbiano optato per un regime fiscale o contabile diverso, in presenza di alcuni requisiti di accesso.
L'importante chiarimento è stato fornito dall’ Agenzia delle Entrate in occasione della manifestazione Telefisco 2016.
Il regime forfetario introdotto dalla legge 190/2014 è l'unico vigente dal 2016 (naturale) per le persone fisiche che svolgono attività di impresa o di lavoro autonomo iniziate da quest'anno.
Si ricorda che tale regime è consentito in presenza di alcuni requisiti di accesso, quali per esempio l'aver conseguito nell'anno precedente un ammontare di ricavi o compensi in misura non superiore a quello indicato nella tabella allegata alla legge finanziaria dello scorso anno e modificata dal comma 111 della legge 208/2015.
Trattandosi del regime naturale, i soggetti che nel 2015 hanno rispettato i requisiti di accesso dal 2016 possono applicare il regime forfetario.
L'agenzia delle Entrate ha esaminato due casi in cui il contribuente nel 2015 ha applicato il regime dei contribuenti minimi (articolo 27 del Dl 98/2011) frutto di una opzione da comunicare nel rigo VO34 del quadro della dichiarazione Iva 2016 (da allegare al modello Unico 2016) oppure un altro regime contabile come ad esempio quello semplificato (Dpr 600/1973), pur avendo realizzato nel 2014 un ammontare dei ricavi inferiore a quello previsto per l'ammissione al regime forfetario.
Trattandosi di opzioni scatterebbe il vincolo triennale di cui al Dpr 442/97.
Le Entrate sostengono che rilevano le modifiche fiscali introdotte dal 2016; si tratta infatti della misura dell'imposta sostituiva per le nuove attività, il periodo minimo di applicazione, la tassazione agevolata ora fissato per cinque anni anche nel regime forfetario.
Per queste ragioni l'Agenzia sostiene che, per chi ha esercitato l'opzione anche mediante comportamenti concludenti, non si applica il vincolo triennale ai sensi dell'articolo 1 del medesimo decreto n. 442.
Possiamo quindi avere le seguenti situazioni:
1 - contribuente che ha iniziato la attività negli anni precedenti applicando il regime dei contribuenti minimi; questo contribuente può transitare nel regime forfetario ed applicare per gli anni mancanti al quinquennio l'imposta sostitutiva del 5%.
Questo passaggio è comunque vantaggioso in quanto nel regime forfetario il reddito si determina con un coefficiente e quindi non rilevano i costi, i contributi previdenziali sono ridotti del 35% ed il regime si applica per l'intero anno anche in caso di superamento del limite di ricavi nel corso del periodo di imposta. Ha interesse a rimanere nel regime dei minimi chi è giovane, in quanto lo può mantenere fino al trentacinquesimo anno di età.
2 - contribuente che nel 2015 si è collocato in regime di contabilità semplificata avendo realizzato nell'anno precedente un ammontare di ricavi non superiore ai limiti per l'ammissione al regime semplificato.
In questo caso l'opzione sarebbe vincolante per altri due anni ma il contribuente può transitare nel regime forfetario; in questo caso deve essere effettuata la rettifica della detrazione Iva.