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Forfettari Telefisco risposta fornita dall’agenzia delle Entrate

Possibilità adesione di chi ha iniziato l’attività 2015 con un altro regime e Forfait aperto alle vecchie start up. elefisco ha chiaramente ammesso la migrazione al regime forfettario per i soggetti che hanno iniziato l’attività nel 2015.

Telefisco risposta fornita dall’agenzia delle Entrate «nel caso di modifica del relativo sistema in conseguenza di nuove disposizioni normative». 

Possibilità di adesione da parte di chi ha iniziato l’attività nel 2015 con un altro regime e Forfait aperto alle vecchie start up

L’agenzia delle Entrate, in occasione di Telefisco ha chiaramente ammesso la migrazione al regime forfettario per i soggetti che hanno iniziato l’attività nel 2015.

Tra l’altro, questi soggetti possono essere considerati start-up al fine del riconoscimento dell’aliquota al 5 per cento. Meno chiaro, ma non per questo ingiustificato, è il passaggio anche per coloro che hanno iniziato l’attività prima del 2015.

Ragionevole consentire il passaggio anche a chi era già operativo lo scorso anno

La risposta fornita dall’agenzia delle Entrate in occasione di Telefisco, sulla possibilità di entrare nel regime forfettario da parte di coloro che nel 2015 hanno optato per il regime di vantaggio o per quello ordinario, è da cogliere con favore, in quanto consente di raggiungere il fine che il legislatore si era posto con l’introduzione del regime forfettario: la semplificazione e riunificazione dei regimi agevolati «Il Sole 24 Ore» del 29 gennaio«. 
Viene infatti affermato che «i soggetti che, nel 2015, avevano optato per il regime ordinario, ovvero avevano scelto di applicare il regime fiscale di vantaggio, possono dal primo di gennaio 2016, revocare questa opzione e accedere al regime forfetario». compresa la possibilità di applicare l’imposta sostitutiva nella misura del 5%
Non sussistono pertanto dubbi sulla possibile “migrazione” per coloro che hanno iniziato l’attività nel 2015 compresa la possibilità di applicare l’imposta sostitutiva nella misura del 5% prevista ora per il primo quinquennio anche per i forfettari, ove ne sussistano le condizioni. Perplessità potrebbero invece permanere nel caso in cui l’attività fosse iniziata prima del 2015. 
Sulla scia della risposta fornita dall’agenzia delle Entrate, e in funzione di quanto precisato nella circolare 209/98, non pare irragionevole consentire il passaggio ai forfettari anche per coloro già in attività nel 2015, e questo indipendentemente dal regime in precedenza adottato (ordinario per opzione o regime di vantaggio) e per due motivi. Il primo: nella domanda posta a Telefisco si fa riferimento a «coloro che nel 2015 hanno optato per continuare ad applicare il regime di vantaggio, ovvero hanno optato per il regime di contabilità semplificata ed Iva normale».

Se nel 2015 si “continua” ad applicare un regime, significa che questo era già utilizzato in precedenza e, quindi, che si era già in attività prima di questo anno. 
Secondo: l’Agenzia richiama l’articolo 1 del Dpr 442/97, ossia la possibilità di variare o revocare l’opzione effettuata «nel caso di modifica del relativo sistema in conseguenza di nuove disposizioni normative». 
Sul punto la circolare 209/98 aveva precisato che la norma mira ad agevolare il contribuente «consentendogli la possibilità di variare la scelta operata in base ad elementi di giudizio che potrebbero mutare alla luce di modifiche normative intervenute durante l’arco temporale in cui è obbligatoria la permanenza nel regime prescelto», e non quindi solo nel primo anno. 
Pertanto, ancorché l’opzione per l’ordinario esercitata prima del 2015 non riguardava l'uscita dal regime forfetario (tale regime non esisteva), ma pur sempre un altro regime agevolato, pare di poter affermare che sarebbe ipotizzabile una apertura esplicita da parte dell’amministrazione anche a questi casi. 
Soggetti che hanno iniziato l'attività da meno di cinque anni

L’altro aspetto riguarda i soggetti che hanno iniziato l'attività da meno di cinque anni adottando il regime di vantaggio che comporta l’applicazione della imposta sostitutiva nella misura del 5%, e che dal 2016 è consentita anche per le start-up in regime forfettario, per questi soggetti la facoltà di transitare (volendo) nel nuovo regime forfettario dal 2016 essendo questo attualmente il regime naturale, ma non si dovrebbe negare l’applicazione fino al completamento del quinquennio della aliquota del 5%, essendo il nuovo regime forfettario il “proseguimento” del precedente regime dei contribuenti minimi.

Si attende chiarimento dell’amministrazione, anche volto a chiarire, in caso si convenisse con la tesi proposta, la spettanza dell’aliquota agevolata, pur sempre nel rispetto del quinquennio di attività.

01 LO «SMARCAMENTO»
La risposta dell’agenzia delle Entrate fornita a Telefisco 2016 ha «smarcato» la migrazione al regime forfettario: «I soggetti che, nel 2015, avevano optato per il regime ordinario, ovvero avevano scelto di applicare il regime fiscale di vantaggio, possono dal primo di gennaio 2016, revocare questa opzione e accedere al regime forfetario»
02 L’IMPOSTA SOSTITUTIVA
Chi ha deciso di migrare al forfettario ha la possibilità di applicare l’imposta sostitutiva nella misura del 5% prevista ora per il primo quinquennio anche per i forfettari, ove ne sussistano le condizioni
03 PLATEA Allargata
Sulla scia della risposta fornita dall’agenzia delle Entrate, e in funzione di quanto precisato nella Circolare ministeriale 209/98, la platea dei beneficiari del passaggio al regime forfettario dovrebbe considerarsi molto ampia. Infatti, non pare irragionevole consentire il passaggio ai forfettari anche per coloro già in attività nel 2015, e questo indipendentemente dal regime in precedenza adottato (ordinario per opzione o regime di vantaggio)
04 LE MOTIVAZIONI
L’Agenzia ha richiamato l’articolo 1 del Dpr 442/97: possibile variare o revocare l’opzione effettuata «nel caso di modifica del relativo sistema in conseguenza di nuove disposizioni». Già la circolare 209/98 aveva precisato che la norma «consente di variare la scelta operata in base ad elementi di giudizio che potrebbero mutare alla luce di modifiche normative intervenute durante l’arco temporale in cui è obbligatoria la permanenza nel regime prescelto»

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