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Socio società semplice debiti sociali differenze con SNC e SAS

La trasformazione in società semplice, per beni ai soci, ha una serie di questioni sulla responsabilità verso i creditori, con soluzioni diverse nei modelli societari di persone.

Differenza socio società semplice rispetto debiti sociali medesima posizione socio di SNC.

La trasformazione societaria in società semplice, eseguita entro il 30 settembre 2016, o valutata ai fini della probabile proroga al 2017, ha una serie di questioni sui profili di responsabilità verso i creditori, con soluzioni diverse nei modelli societari di persone.

Esiste una radicale differenza per il socio di SS per i debiti sociali rispetto alla medesima posizione del socio di SNC.

Posizione della società rispetto al creditore particolare del socio.

E’ più efficace la difesa del patrimonio personale attuabile nella SNC rispetto alla società semplice.
E’ più tutelato il patrimonio personale dei soci della SNC e Sas rispetto alla SS.

Caso in cui il socio abbia debiti personali e il suo creditore tenti di ottenere il soddisfacimento rivalendosi sulla partecipazione in società e quindi chiedendo la liquidazione della quota.

Società semplice.

Se si analizza l’articolo 2270 del Codice civile, emerge che il creditore particolare del socio di SS ha un ampio spettro di possibilità:
- far valere i suoi diritti sugli utili spettanti al socio debitore;
- eseguire atti conservativi sulla quota spettante al socio debitore in caso di liquidazione;
- nel caso in cui i beni personali del socio siano insufficienti a saldare il debito, può chiedere la liquidazione della quota del socio.
A differenza di quanto accade nelle SRL, art.2470 del Codice civile, le tre opzioni non contemplano l’espropriazione della partecipazione.

L’espropriazione è un elemento di destabilizzazione della compagine societaria.

Il legislatore ha inteso evitare l’espropriazione in un modello societario di persone che s’ ispira alla società “chiusa” in cui la modifica al contratto sociale originario avviene solo col consenso unanime dei soci.

Ma il creditore particolare del socio di SS può ottenere la liquidazione della quota da parte della società, il che può certamente mettere in difficoltà la compagine che non detenga le risorse finanziarie sufficienti. 

SNC e SAS

L’art.2305 stabilisce che il creditore particolare del socio non può chiedere la liquidazione della quota finché dura la società.

Ciò costituisce un ostacolo per il creditore ed una differenza radicale con la SS.
Ma nella maggior parte dei casi la giurisprudenza della Corte di cassazione ha riconosciuto il diritto del creditore particolare del socio a eseguire l’espropriazione forzata della quota, legittimando quindi, quale estrema conseguenza, l’inserimento del creditore particolare del socio nella compagine societaria contro la volontà degli altri soci.

Questa possibilità è affermata dalla Cassazione (n.15605/2002) nei casi in cui lo statuto sociale abbia previsto una clausola di possibile trasferimento della partecipazione sociale, sebbene limitato dal diritto di prelazione.

Il ragionamento della Corte è semplice: se i soci, nella loro autonomia quasi assoluta a scrivere i patti sociali, hanno ritenuto non così essenziale la “blindatura” della compagine sociale tanto da aver previsto una clausola di libera circolazione delle partecipazioni, allora non ha senso applicare l’articolo 2305 del Codice civile, che intende tutelare proprio la “impenetrabilità” della compagine sociale dall’esterno.

In pratica, quindi, le partecipazioni di Snc e Sas (a maggior ragione delle SS) sono espropriabili dal creditore particolare del socio nel caso in cui lo statuto sociale preveda la trasferibilità delle quote.

Per evitare ciò sarebbe necessario stabilire nello statuto l’impossibilità di circolazione delle quote, ma questa sarebbe una clausola costitutiva molto difficile da accettare da parte dei soci fondatori.

In definitiva, riguardo ai profili di responsabilità della società sulle obbligazioni personali del socio, nella maggior parte dei casi, il modello società semplice appare sì penalizzato ma non molto più che le società in nome collettivo o in accomandita.

RESPONSABILITÀ ESTERNA 

Si tratta della responsabilità personale del singolo socio sulle obbligazioni sociali.

In genere per le SNC il socio, amministratore o meno, risponde illimitatamente e solidalmente nei confronti dei creditori della società per debiti che la società stessa detiene nei lori confronti.

Le uniche eccezioni sono rappresentate dal socio accomandante delle società in accomandita semplice, che risponde limitatamente alla quota conferita, e dal socio non amministratore della SS nel caso in cui la limitazione della responsabilità sia stata prevista con apposita clausola statutaria e tale clausola sia stata portata a conoscenza dei terzi creditori con mezzi idonei

RESPONSABILITÀ INTERNA 

Si tratta dell’insieme di obblighi patrimoniali che i soci hanno verso la società.

Tali obblighi possono essere regolamentati con possibili limitazioni al regime della responsabilità illimitata.

Ad esempio, due soci che detengono ciascuno il 50% delle quote, convengono nello statuto che uno dei due sarà tenuto ad eseguire versamenti a titolo di copertura perdite nel limite di 100 euro annui.

Tale patto certamente limita la responsabilità dei soci, ma, dal momento che ha solo valenza interna (cioè nei rapporti tra i soci) esso appare legittimo e pienamente efficace

RESPONSABILITÀ VERSO IL CREDITORE DEL SOCIO 

Il creditore del socio non può espropriare né chiedere la liquidazione in denaro della quota del socio debitore finche dura la vita della società.

Questa norma si applica certamente alle SNC e alle SAS, considerando però che la Corte di Cassazione, nel caso che la società ha inserito nello statuto una clausola di possibile circolazione delle quote (clausola molto frequente), allora essa non è più tutelata nei confronti del creditore particolare del socio il quale potrebbe agire per chiedere alla società di liquidare la quota del socio debitore riducendo il capitale sociale.

Per le società semplici, invece, il creditore particolare del socio può sempre agire a danno della società

RESPONSABILITÀ IN CASO DI CESSIONE DI QUOTE 

Il socio che cede quote di società di persone risponde dei debiti contratti fino al momento della cessione.

Per i debiti contratti dopo, non ne risponde personalmente solo se la cessione sarà stata notificata ai terzi, il che avviene automaticamente (registro imprese) le cessioni di quote in SNC e SAS, mentre per quelle in SS è necessario che l’ex socio cedente si attivi per dare notizia della stessa cessione ai terzi.
Chi acquista quote di società di persone (diverse da quelle dell’accomandante) risponde personalmente ed illimitatamente delle obbligazioni sociali contratte anche prima del suo ingresso.

Tale dettato normativo non è limitabile con clausole statutarie, che possono avere efficacia solo tra cedente ed acquirente ma non si possono opporre ai terzi

CESSIONE. ESONERO DI RESPONSABILITÀ INOPPONIBILE

L’acquirente subentra in tutte le obbligazioni salvo il diritto di rivalsa sul cedente.

La domanda è quindi se il creditore sociale può intentare azioni sul patrimonio personale del socio per debiti contratti dalla società dopo la cessione della quota.?.

Oppure se il creditore sociale può intentare azioni sul patrimonio personale del socio acquirente per debiti contratti dalla società prima del suo acquisto.?.


Clausola nell’atto di cessione

È assai frequente inserire nell’atto di cessione una clausola che tuteli le posizioni reciproche del cedente e dell’acquirente, affermando che i debiti contratti fino al momento della cessione fanno riferimento al socio cedente, e al contrario, quelli contratti dalla società dopo la cessione di quote prevedano le responsabilità illimitata del solo socio acquirente.
È indubbio che questa clausola spieghi efficacia tra le parti (cedente/acquirente), ma è se essa possa essere opposta ai terzi e quindi rappresentare una tutela totale e completa del patrimonio personale del socio per obbligazioni sociali assunte quando egli non riveste (o non ha rivestito), appunto, la figura di socio.
Diversi i due profili.

Acquirente.

L’art.2269 del Codice civile prevede che l’ingresso nella compagine societaria comporti la responsabilità anche per le obbligazioni sociali anteriori l’assunzione della qualità di socio.

Come coordinare questa norma con la clausola inserita nell’atto di cessione che invece afferma esattamente il contrario.

La conclusione è che nei confronti dei terzi, la clausola è inefficace.

Quindi il creditore sociale potrà richiedere il proprio soddisfacimento al nuovo socio, salvo poi per quest’ultimo il diritto di rivalsa nei confronti del socio cedente invocando la citata clausola contrattuale.

Anche la sentenza della Cassazione n.525/2011 rileva che l'efficacia dell’articolo 2269 del Codice civile è estesa certamente alle SNC (conseguentemente anche alle SAS) mentre la clausola che limita la responsabilità per le parti cedente ed acquirente si applica solo nei rapporti interni tra quest’ultimi.

Quindi si conferma la pericolosità intrinseca nell’acquisto di partecipazioni in società di persone, con l’unica eccezione delle quote cedute dal socio accomandante.
Cedente.

Il profilo del socio cedente presenta minori elementi di pericolo per possibili aggressioni patrimoniali del creditore il cui credito sia sorto dopo la cessione delle quote.

L’art. 2290 conferma la limitazione della responsabilità del cedente alle obbligazioni sociali sorte fino al momento della cessione, subordina l’opponibilità di tale limitazione alla circostanza che lo scioglimento del rapporto sociale sia portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei, l’iscrizione dell’atto di cessione al Registro imprese.

Nel caso di cessione di quote di SS sarà la parte cedente che diligentemente informerà della cessione i creditori tramite raccomandate, posta elettronica certificata eccetera.

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