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Regime Forfettario 2019 e 2020 causa di esclusione

Passaggio da dipendente a partita iva con regime forfettario causa di esclusione forfettario 2020 svolgimento in via prevalente dell’attività nei confronti del datore di lavoro, o dell’ex datore di lavoro, nei due anni precedenti.

Fonte Euroconference

Regime Forfettario 2019 e 2020 causa di esclusione

Passaggio da dipendente a partita iva con regime forfettario

Una causa di esclusione dal regime forfettario 2020 è lo svolgimento in via prevalente dell’attività nei confronti del datore di lavoro, o dell’ex datore di lavoro, nei due anni precedenti.

La ragione sta nell’evitare artificiose trasformazioni di rapporti di lavoro dipendente in rapporti di lavoro autonomo al solo fine di ottenere vantaggi fiscali.

Vale anche aver avuto con il datore di lavoro un rapporto con assunzione tramite società interinale.

 

La circolare 9/E/2019 considera, ad esempio, un contribuente che abbia avuto un rapporto di lavoro concluso nel 2018; lo stesso può applicare il regime forfetario nel 2019, ma se alla fine del 2019 risulta che ha fatturato prevalentemente nei confronti del suo precedente datore di lavoro ovvero di soggetti direttamente o indirettamente ad esso riconducibili dovrà fuoriuscire dal regime forfetario nel 2020.

La circolare 9/E  indica che invece la causa ostativa non si applica qualora la cessazione del rapporto di lavoro sia intervenuta anteriormente ai due periodi d’imposta precedenti a quello di applicazione del regime forfetario.

Perciò, ad esempio, se un soggetto è nel regime forfetario nel 2019 ed esercita prevalentemente o esclusivamente la sua attività nei confronti dell’ex datore di lavoro con il quale il rapporto di lavoro è cessato entro 2016, non rappresenta una causa ostativa all’applicazione del regime forfetario, essendo oramai trascorso il periodo di sorveglianza biennale previsto dalla disposizione normativa.  

 

REGIME FORFETARIO E SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO: VERIFICA DELLA CAUSA OSTATIVA

L’Agenzia delle Entrate con la risposta all’istanza di interpello 4 giugno 2019, n. 179, ha indicato che nell’ambito di un contratto interinale per la somministrazione lavoro, si deve considerare datore di lavoro l’utilizzatore e non l’agenzia interinale, da un punto di vista sostanziale, un rapporto tra utilizzatore e lavoratore che “assume caratteristiche analoghe a quello che si instaura tra datore di lavoro e lavoratore”.

Per tutta la durata della somministrazione i lavoratori svolgono la loro attività alle dipendenze dell’agenzia di somministrazione, ma nell’interesse e sotto la direzione e il controllo dell’impresa utilizzatrice (art. 30 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81).  L’Agenzia delle Entrate ha inoltre ribadito, richiamando la propria Circolare n. 9/E del 10 aprile 2019, che la nuova causa ostativa al regime forfetario, prevista dall’art. 1, comma 57 , lettera d-bis), legge 23 dicembre 2014 n. 190 fa riferimento all’attività esercitata “prevalentemente” nei confronti di datori di lavoro, ovvero di soggetti direttamente o indirettamente a essi riconducibili, con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta.

Il contribuente, ha potuto aderire al regime forfetario per il 2019, in quanto la presenza della causa ostativa “prevalenza” va valutata in tale anno ma, qualora sia accertata comporta la decadenza dal regime nel 2020.

Ai fini dell’applicazione del regime forfetario, quindi, lo svolgimento dell’attività in misura prevalente nei confronti dell’ex datore di lavoro, in qualità di impresa utilizzatrice nell’ambito di un rapporto di somministrazione di lavoro interrotto nel 2018 per dimissioni, integra la causa ostativa che determina la decadenza dal regime agevolato a decorrere dal 2020.

L’Agenzia delle Entrate ha inoltre chiarito che – qualora l’attività svolta sia effettivamente riconducibile, ai fini fiscali, a un rapporto di lavoro da cui ritrarre reddito di lavoro dipendente o assimilato a quello di lavoro dipendente – deve ritenersi in ogni caso esclusa la possibilità di applicare il regime forfetario già a decorrere dal 2019.

 

Nella Risposta all'interpello 134 del 6 maggio 2019 l’Agenzia entrate esamina il caso di un'attività di lavoro autonomo iniziata aderendo al regime forfettario dove, nel 2018, il contribuente aveva maturato provvigioni prevalentemente nei confronti del suo ex datore di lavoro. Nel 2019 in base alle stime effettuate,  i ricavi nei confronti del medesimo soggetto saranno inferiori al 50% del fatturato complessivo. Risponde l'Agenzia delle Entrate ricordando che la lettera d-bis) del comma 57 della Legge di bilancio 2015 prevede che non possono avvalersi del regime forfetario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, a esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio ai fini dell'esercizio di arti o professioni.
Con la circolare 9/E del 10 aprile 2019 la stessa Agenzia aveva precisato che la causa ostativa fa riferimento all’attività esercitata “prevalentemente” nei confronti di datori di lavoro ovvero di soggetti direttamente o indirettamente a essi riconducibili con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta. Di conseguenza, la verifica del requisito della prevalenza va effettuata solo al termine del periodo d’imposta. Per quanto riguarda il caso di specie, la contribuente può aderire per il 2019 al regime forfetario in quanto la presenza della causa ostativa va valutata in detto anno e - ove ne sia accertata l’esistenza - comporterà la decadenza dal regime nel 2020.

Pertanto, qualora per l’anno 2019 i compensi percepiti nei confronti dell’ex datore di lavoro o di soggetti allo stesso direttamente o indirettamente riconducibili, dovessero essere inferiori al 50 % del fatturato complessivo, non risulterebbe integrata la causa ostativa  e l’istante non decadrebbe dal regime forfetario nel periodo d’imposta 2020 (fermi restando gli ulteriori requisiti e cause ostative).

Con la riposta n. 163 pubblicata il 28/05/2019 sul sito dell’Agenzia delle entrate è stato fornito un ulteriore chiarimento in merito all’applicazione della causa di esclusione dall’applicazione del regime forfettario di cui alla lett. d-bis) dell’articolo 1, comma 54, L. 190/2014, come modificata dalla L. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) a far data dal 1° gennaio 2019.

La L. 145/2018 prevede come  causa di esclusione all’accesso al regime forfettario lo svolgimento in via prevalente dell’attività nei confronti del datore di lavoro o dell’ex datore di lavoro nei due anni precedenti.

In merito a tale causa di esclusione la circolare 9/E/2019 ha fornito importanti chiarimenti, in base ai quali è stato precisato, in primo luogo, che la prevalenza si realizza laddove oltre il 50% dei ricavi o dei compensi provengano dal soggetto con il quale intercorre il rapporto di lavoro (o è intercorso nei due anni precedenti).

Si è precisato che la nozione di “datore di lavoro” comprende sia il soggetto che eroga redditi di lavoro dipendente, ed anche chi eroga alcune categorie di redditi assimilati al lavoro dipendente (tra cui rientrano i compensi degli amministratori).

Nel caso oggetto della risposta n. 163, il contribuente fa presente di essere stato titolare di un rapporto di lavoro dipendente, in qualità di biologo, a seguito del superamento di un concorso pubblico.

Nell’interpello si indica che per effetto di un ulteriore concorso pubblico, l’istante potrebbe assumere nuovamente l’incarico di biologo, questa volta tuttavia con rapporto di lavoro autonomo con la medesima Azienda sanitaria (come imposto nel bando di concorso).

Pur essendoci identità soggettiva del datore di lavoro, l’istante fa presente che l’acquisizione di entrambi gli incarichi di biologo (prima in qualità di lavoratore dipendente, successivamente in qualità di professionista con partita Iva) sono conseguenza della partecipazione, e del superamento, di un concorso pubblico, ragion per cui non vi sarebbe un’artificiosa trasformazione del precedente rapporto di lavoro dipendente in un rapporto di lavoro autonomo al solo fine di sfruttare il vantaggio fiscale del regime forfettario. Manca qui l’elemento artificioso che sta alla base della causa di esclusione.

L’Agenzia delle entrate evidenzia che poiché “il rapporto di lavoro autonomo tra il professionista e l’ente pubblico (con il quale è intercorso un rapporto di lavoro dipendente durante il periodo di sorveglianza) si potrà eventualmente instaurare solo se il primo risulterà vincitore all’esito di un concorso pubblico bandito dal secondo”, ciò “ escluderebbe la sussistenza di un’artificiosa trasformazione nel senso sopra descritto”.

 

- Dott. Umberto Pavoni -

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