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Minimo supera soglia 30.000 diventa forfettario

Il minimo che nel corso del 2019 supera, per oltre il 50%, la soglia di ricavi massimi (pari a 30.000 euro e fattura più di 45.000) può transitare direttamente nel regime forfettario e adottare tale regime per tutto il periodo d’imposta.

Fonte Euroconference
Il minimo che nel corso del 2019 supera, per oltre il 50%, la soglia di ricavi massimi (pari a 30.000 euro e fattura più di 45.000) può transitare direttamente nel regime forfettario e adottare tale regime per tutto il periodo d’imposta.

La risposta n. 140 pubblicata il 14/5/2019 sul sito dell’Agenzia delle entrate  prevede di uscire dal regime di vantaggio di cui al D.L. 98/2011 (regime dei minimi) a causa del superamento di oltre il 50% del limite massimo di ricavi previsto pari a 30.000 euro e può adottare, già dal 2019, il regime forfettario (con imposta sostitutiva del 15%)

L’Agenzia risponde che il regime forfettario, L. 190/2014, e L. 145/2018 ha gradualmente sostituito tutti gli altri regimi di favore per le piccole attività economiche, tra cui anche il regime dei “minimi”, per il quale è stata tuttavia prevista la possibilità di continuare ad applicarlo fino al suo naturale esaurimento (ossia per i cinque periodi d’imposta, ovvero fino al compimento del 35esimo anno di età) trattandosi comunque di un regime a tempo determinato.

L’Agenzia evidenzia che il regime dei minimi è nato per favorire le nuove attività economiche, mentre il regime forfettario intende agevolare le piccole imprese, si tratta di due regimi naturali applicabili dal contribuente, fatta salva l’opzione da parte di quest’ultimo del regime ordinario.

Ne emerge” (si legge nella risposta), “dunque, una sorta di “continuità/consecutività” che porta ad ammettere il naturale passaggio dell’Istante da un regime all’altro per comportamento concludente laddove vengano meno i requisiti del primo regime ma non anche del secondo”.

Non assume rilievo, secondo l’Agenzia, la circostanza che la disciplina del regime dei minimi preveda la fuoriuscita dal regime stesso in caso di superamento della soglia massima di ricavi, pari a 30.000 euro, per oltre il 50% (quindi oltre 45.000 euro), poiché tale ipotesi di uscita è stata inserita dal legislatore ben prima dell’introduzione del regime forfettario.

L’Agenzia focalizza poi l’attenzione sulle conseguenze che derivano dal passaggio da un regime all’altro.

Se dal lato Iva non vi sono particolari adempimenti da porre in essere (entrambi i regimi prevedono infatti un’irrilevanza per il tributo indiretto), ai fini delle imposte dirette le regole di determinazione del reddito sono particolarmente differenti.

Il regime forfettario non consente la deduzione analitica dei costi in quanto il reddito è determinato applicando ai ricavi o compensi una percentuale di redditività a titolo di deduzione forfettaria dei costi,.

Il regime dei minimi prevede invece la possibilità di deduzione analitica dei costi sostenuti.

Pertanto, trattandosi di due regimi che tra di loro non possono convivere nel medesimo periodo d’imposta, l’Agenzia conclude affermando che il reddito del 2019 deve essere determinato con le regole del regime forfettario, trattandosi del regime di “arrivo” del contribuente per effetto del prodursi della causa di esclusione dal regime dei minimi.

La conclusione dell’Agenzia è senz’altro condivisibile, poiché va nella direzione di consentire al contribuente di mantenersi in un regime agevolato senza penalizzazioni derivanti dalla necessità di transitare ad un regime ordinario per poi rientrare nel regime forfettario nel periodo d’imposta successivo.

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