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Prestiti obbligazionari TUR - T.U.R. - Tasso Ufficiale di Riferimento BCE

prospetto tassi di riferimento BCe banca Centrale Europea TUR - T.U.R. - Tasso Ufficiale di Riferimento BCE

Per i Prestiti Obbligazionari l'aliquota della ritenuta: gli interessi e i proventi maturati sulle cambiali finanziarie sono soggetti a ritenuta 
del 20% indipendentemente dalla scadenza se: 
- emesse da banche o società quotate; 
- emesse da società non quotate, a condizione che il tasso di rendimento effettivo non sia superiore al doppio del tasso ufficiale di riferimento (ex TUS, tasso ufficiale di sconto), per cambiali finanziarie quotate in paesi U.E. o collocate mediante offerta al pubblico, e al tasso ufficiale di riferimento (ex TUS, tasso ufficiale di sconto) aumentato di 2/3 negli altri casi.  
Il momento di emissione coincide con la data di approvazione della delibera assembleare o consiliare. 
Se gli interessi superano i limiti di legge: 
 il supero diviene indetraibile per la società emittente; 
 si applica la ritenuta del 27% (su tutti gli interessi). 
La ritenuta (20% o 27%) è a titolo di imposta se gli interessi non sono conseguiti nell’esercizio d'impresa. 

Cedole obbligazionarie dal 2012: ritenuta del 20,00%

Un mancato coordinamento tra le norme sembra tenere in vita la vecchia aliquota, in luogo della nuova del 20%

Con la cosiddetta “manovra di Ferragosto” (DL 138/2011) il legislatore ha varato la riforma della tassazione delle rendite finanziarie, ponendo mano tanto alle norme sui redditi di capitale che a quelle sui redditi diversi e fissando, in sostanza, un’unica aliquota del 20% in luogo delle precedenti del 27% e del 12,5%.

L’art. 2, comma 6, del decreto ha infatti introdotto la ritenuta del 20% sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all’art. 44 e sui redditi diversi di cui all’art. 67 comma 1 lett. da c-bis) a c-quinquies) del TUIR.

Con il comma 13 del medesimo art. 2 è stato coerentemente modificato l’art. 26 del DPR 600/73, disponendo l’obbligo per il sostituto di imposta di operare la ritenuta nella nuova misura del 20% sugli interessi corrisposti, indipendentemente dalla durata dello strumento finanziario (non ha più ragione di esistere, infatti, la distinzione prima vigente fra scadenze inferiori o superiori ai 18 mesi).
Il DL 138/2011 ha disciplinato quindi la decorrenza della nuova misura del prelievo (commi da 9 a 12 dell’art. 2), prevedendo come criterio generale quello di cassa: in base al disposto del comma 9, infatti, la ritenuta nella nuova misura del 20% si applica ai redditi di capitale divenuti esigibili ed ai redditi diversi realizzati a decorrere dal 01.01.2012.
Solo per alcune specifiche categorie di strumenti finanziari (polizze vita, risparmio gestito, obbligazioni dei “grandi emittenti”) è stata stabilita l’applicazione della nuova ritenuta a partire dagli interessi maturati nel 2012, adottando così per queste sole fattispecie un’applicazione della nuova aliquota secondo un criterio di competenza.
Sin qui tutto pareva sufficientemente chiaro ma verso la fine del 2011 ci si è però probabilmente accorti che il predetto sistema di norme e decorrenze avrebbe assoggettato gli interessi sui conti e depositi bancari maturati nel 2011 (che usualmente vengono resi disponibili a partire dal 1° gennaio 2012) alla nuova ritenuta del 20% anziché all’originaria del 27%, con ciò disperdendo un rilevante gettito erariale (la raccolta bancaria in conti di deposito propagandati con massicce campagne pubblicitarie è sintomatica di quanto diffuse siano tali forme di risparmio). 

È quindi per presumibili ragioni di gettito che nel “decreto Milleproroghe” (DL 216/2011) è stata introdotta una norma di interpretazione autentica (art. 29, commi 2 e 3) che fissa l’applicazione dell’aliquota del 20%, di cui al DL 138/2011, agli interessi maturati a partire dal 2012.

In particolare il comma 2 lett. a) disciplina la decorrenza della nuova aliquota per i conti correnti e depositi bancari e postali, mentre la lett. b) del medesimo comma specifica la decorrenza per i contratti di pronti contro termine stipulati prima del 31 dicembre 2011: per tali proventi maturati nel 2011 viene quindi ripristinata la vecchia ritenuta del 27%.

Il comma 3 tuttavia, in modo più ampio e generico, stabilisce che l’applicazione delle modifiche all’art. 26 del DPR 600/73, introdotte dall’art. 2, comma 13, lett. a) numeri 1) e 2) del DL 138/2011 (ossia l’obbligo per i piccoli emittenti obbligazionari di operare la ritenuta nella nuova misura del 20%), “decorre dal 1° gennaio 2012 con riferimento agli interessi e ai proventi maturati a partire dalla predetta data”.

Il tenore di tale disposizione pare sufficientemente chiaro per poter affermare che ad oggi esiste una norma (l’art. 2, comma 9, del DL 138/2011, rimasto immutato) che stabilisce la misura della nuova ritenuta con decorrenza a partire dagli interessi divenuti esigibili dal 1° gennaio 2012, mentre con altra e successiva norma (l’art. 29, comma 3, del DL 216/2011) si pone a carico dei sostituiti d’imposta l’obbligo di effettuare il prelievo nella misura del 20%, soltanto sugli interessi maturati a partire dal 1° gennaio 2012, implicitamente confermando così l’obbligo di operare la ritenuta nella vecchia misura del 12,5% per gli interessi maturati nel 2011, pur se corrisposti nel 2012. 
È auspicabile che tale apparente difetto di coordinamento tra le norme venga risolto in sede di conversione del “decreto Milleproroghe”.

Nel frattempo si ritiene che le ritenute sulle cedole scadenti il 1° gennaio 2012 per interessi maturati nel 2011 debbano essere operate nella misura del 12,50%.

Dal 2012 gli interessi maturati saranno soggetti ad aliquota del 20%. 

 
- Dott. Umberto Pavoni -

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