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Nuove proroghe per SISTRI e MUD

Prorogato al 30 aprile 2012 il termine per la presentazione del MUD e al 2 aprile 2012 l’operatività del SISTRI

Con il decreto del Ministero dell’Ambiente 12 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 23 dicembre 2011

Con il decreto del Ministero dell’Ambiente 12 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 23 dicembre 2011, è stato prorogato dal 31 dicembre 2011 al 30 aprile 2012 il termine ultimo per la presentazione del MUD relativo alle attività di produzione, gestione e smaltimento di rifiuti compiute nel corso del2011.

Il differimento è contenuto in una modifica all’art. 12, comma 1 del DM 17 dicembre 2009, attuativo dell’art. 189 del DLgs. 3 aprile 2006 n. 152 (cosiddetto “Codice dell’ambiente”) e dell’art. 14-bis del DL 1° luglio 2009 n. 78 convertito nella L. 3 agosto 2009 n. 102, con il quale è stato istituito un sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), gestito dal Comando Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente.

I produttori iniziali di rifiuti e le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, che erano tenuti alla presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) di cui alla L. n. 70/1994, comunicano al SISTRI, compilando l’apposita scheda (cosiddetto “mudino”), le seguenti informazioni, sulla base dei dati inseriti nel registro di carico e scarico di cui all’art. 190 del suddetto DLgs. n. 152/2006:
- il quantitativo totale di rifiuti annotati in carico sul registro, suddiviso per codice CER;
- per ciascun codice CER, il quantitativo totale annotato in scarico sul registro, con le relative destinazioni;
- per le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, le operazioni di gestione dei rifiuti effettuate;

- per ciascun codice CER, il quantitativo totale che risulta in giacenza.

In particolare, le imprese tenute dovranno presentare il MUD:

- entro il 30 aprile 2012, con riferimento alle informazioni relative ai rifiuti prodotti nel 2011 (e cioè dal

1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011),

- entro sei mesi dalla data di entrata in operatività del SISTRI, per ciascuna categoria di soggetti di cui all’art. 1 del DM 26 maggio 2011, con riferimento alle informazioni relative al periodo dell’anno 2012 non “coperto” dal SISTRI.

 

Attualmente, l’operatività del SISTRI è prevista:


- per i piccoli produttori di rifiuti speciali pericolosi che hanno fino a 10 dipendenti, dalla data che verrà stabilita con un apposito DM, comunque non anteriore al 1° giugno 2012 (cfr. l’art. 6 comma 2 lett. f-octies del DL n. 70/2011 convertito nella L. n. 106/2011);

- per tutti gli altri soggetti, dal 2 aprile 2012.

 

Con riferimento a quest’ultimo termine, si ricorda, infatti, che l’art. 13, comma 3, del DL 29 dicembre 2011 n. 216 (cosiddetto “decreto milleproroghe”), in attesa di essere convertito in legge, ha disposto la proroga dal 9 febbraio 2012 al 2 aprile 2012 dell’entrata in operatività del sistema di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), al fine di consentire l’ottimale organizzazione da parte delle imprese interessate.

Se la data a partire dalla quale dovrebbe essere operativo il nuovo sistema non dovesse essere ulteriormente prorogata (cosa piuttosto probabile visti i numerosi differimenti che si sono susseguiti negli ultimo mesi), con riferimento ai rifiuti prodotti dal 1° gennaio 2012 al 1° aprile 2012 il MUD dovrà essere presentato entro il 2 ottobre 2012.

Si ricorda, infine, che sulla G.U. n. 303 del 30 dicembre 2011 (Supplemento Ordinario n. 283) è stato pubblicato il DPCM 23 dicembre 2011 con il quale è stato approvato il modello dichiarazione da utilizzare per le dichiarazioni da presentare, entro il 30 aprile 2012, con riferimento all’anno 2011, mentre con il DM 10 novembre 2011 n. 219, pubblicato sulla G.U. n. 4 del 5 gennaio 2012 (Supplemento Ordinario n. 5), sono apportate numerose modifiche e integrazioni al regolamento, approvato dal DM n. 52 del 18 febbraio 2011, istitutivo del SISTRI.

 

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