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Legge stabilità 2016 - premi produttività e welfare aziendale

Detassazione dei premi di produttività e Incentivazione del welfare aziendale

Detassazione dei premi di produttività

Salva espressa rinuncia scritta del lavoratore, i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, red­diti­vità, qualità, efficienza ed innovazione, nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa:

  • sono assoggettati ad un’imposta sostitutiva dell’IRPEF pari al 10% (comprensiva di addizionali regionali e comunali);
  • entro il limite di importo complessivo di 2.000,00 euro lordi (elevabili fino a 2.500,00 euro nel caso di aziende che coinvolgono pariteticamente i la­voratori nell’organizzazione del lavoro).

Il beneficio può essere fruito dai titolari di reddito da lavoro dipendente:

  • di importo non superiore, nell’anno precedente a quello di percezione dei premi di produttività, a 50.000,00 euro;
  • del settore privato.

A tal fine, è necessario che i predetti premi di produttività vengano erogati in esecuzione dei contratti collettivi:

  • territoriali o aziendali, stipulati da associazioni sindacali com­parativa­men­te più rappresentative sul piano nazionale;
  • aziendali, stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali (RSA) ovve­ro dalla rappresentanza sindacale unitaria (RSU).

Incentivazione del welfare aziendale

Non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente:

  • l’utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a cate­go­­rie di dipendenti e ai relativi familiari, per finalità di educazione, istru­zione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto;
  • le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla gene­ralità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei relativi familiari, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari;
  • le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti.

L’erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale.

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