L’indicazione completa ed esaustiva circa la natura dei beni e servizi
(NB vedi sotto anche i dati obbligatori)
Il principio viene ribadito ancora una volta dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano (sentenza n. 2897/05/2021) che riprende un indirizzo più volte evidenziato dalla Corte di Cassazione (n. 21980/2015, n. 27777/2017).
La descrizione dei beni e dei servizi all’interno del testo della fattura va inserita in maniera fedele ed esaustiva e deve contenere tutti i dati obbligatori previsti dall’articolo 21 del DPR n. 633/1972. Tra questi fondamentale è la descrizione dettagliata del bene o del servizio, presupposto indispensabile per il cliente, il quale ne fa titolo ai fini del diritto alla detrazione IVA ed alla deduzione del costo.
L’indicazione completa ed esaustiva circa la natura dei beni e servizi acquistati si rende necessaria per verificare se i predetti beni e servizi siano acquistati nell’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione. Non si tratta di una previsione meramente formale ma è finalizzata a verificare l’osservanza del principio di inerenza in base al quale il costo può essere considerato in deduzione e l’IVA in detrazione. Ciò al fine di scongiurare che il contribuente possa far valere la detrazione dell’IVA in relazione all’acquisto di beni e servizi riconducibili a costi non inerenti o rientranti nella sfera personale. La richiesta risponde ad oggettiva finalità di trasparenza e di conoscibilità, essendo funzionale a consentire l’espletamento delle attività di controllo e verifica da parte dell’Amministrazione finanziaria
Le fatture devono identificare in maniera esatta e precisa l’oggetto della prestazione, specificandone natura, qualità e quantità, in modo da consentire l’espletamento delle attività di verifica e controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Se ne deduce, pertanto, che l’emissione di documenti dall’oggetto troppo ampio e generico, con l’accorpamento in un’unica descrizione di attività molto diverse, legittima l’Agenzia delle Entrate a irrogare, in capo all’emittente, le sanzioni per violazione delle prescrizioni dell’articolo 21 D.P.R. 633/1972 e violazione degli obblighi di tenuta della contabilità, essendo venute meno le finalità conoscitive che la norma intende assicurare, in capo al ricevente la contestazione circa la detraibilità IVA e deducibilità del costo.
L’indicazione generica dell’operazione fatturata che accorpi indistintamente in un’unica descrizione attività diverse sotto il profilo del contenuto, spaziando da attività materiali (trasporto e magazzinaggio) ad attività d’ordine (affitto magazzino), ad attività a più alto contenuto di professionalità (promozione vendite) e ad attività del tutto generiche (servizi tecnici e marketing), non soddisfa le finalità conoscitive che la norma intende assicurare.
La Corte di Cassazione riprende il contenuto della norma ed afferma che, probabilmente, si doveva maggiormente descrivere i servizi prestati (trasporto e magazzinaggio di cosa, quando e come, quale promozione delle vendite, quale attività di marketing, ecc.). Ovviamente non è necessario eccedere in descrizioni particolareggiatissime.
Così hanno stabilito i giudici della Corte di cassazione con la sentenza n. 21980 del 30 ottobre 2015.
Gli elementi obbligatori della fattura sono indicati nell’articolo 21, comma 2, Dpr 633/1972.
La fattura contiene le seguenti indicazioni:
a) data di emissione;
b) numero progressivo che la identifichi in modo univoco;
c) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
d) numero di partita IVA e codice fiscale del soggetto cedente o prestatore;
Il capitale sociale versato, provincia e numero di iscrizione al Registro delle Imprese, eventuale annotazione per le società a socio unico, oppure se è in liquidazione
Tra gli elementi obbligatori della fattura occorre aggiungere, oltre a quanto prevedono alcune altre leggi per specifici settori (es. contributo per smaltimento pneumatici usati, ecc.), (articolo 6, comma 1, lettera a), Dpr 605/1973), ritenuto non obbligatorio – in via interpretativa - dall’Amministrazione finanziaria (CM 3 agosto 1982, n. 64/E e CM 22 maggio 1981, n. 18/331568).
e) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
f) numero di partita IVA del soggetto cessionario o committente ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea, numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento; nel caso in cui il cessionario o committente residente o domiciliato nel territorio dello Stato non agisce nell'esercizio d'impresa, arte o professione, codice fiscale;
g) natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione;
g-bis) data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura;
h) corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono di cui all'articolo 15, primo comma, n. 2;
i) corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;
l) aliquota, ammontare dell'imposta e dell'imponibile con arrotondamento al centesimo di euro;
m) data della prima immatricolazione o iscrizione in pubblici registri e numero dei chilometri percorsi, delle ore navigate o delle ore volate, se trattasi di cessione intracomunitaria di mezzi di trasporto nuovi, di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
n) annotazione che la stessa è emessa, per conto del cedente o prestatore, dal cessionario o committente ovvero da un terzo”.