Contabilità di magazzino novità dal 2022
Con un nuovo emendamento approvato in sede di conversione in legge del DL.fiscale collegato alla legge di bilancio 2022 è stata introdotta una modifica in merito alla tenuta della contabilità di magazzino, che diventa obbligatoria se ricavi superiori a 5,164 milioni di euro e le rimanenze di magazzino superiori a 1,1 milioni di euro.
La norma aggiorna e converte in euro i valori monetari che, finora, erano ancora espressi in lire, e determina che l’obbligo, di tenuta delle scritture contabili ausiliarie di magazzino, decorre a partire dal secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui per la seconda volta consecutivamente superati, entrambi i limiti: l’ammontare dei ricavi di €.5,164 milioni ed il valore complessivo delle rimanenze superiori ad €.1,1 milioni.
L’obbligo, inoltre, cessa a partire dal primo periodo di imposta successivo a quello in cui per la seconda volta consecutivamente l’ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze è inferiore a tale limite.
L’emendamento approvato modifica l’articolo 1 del regolamento recante norme per la semplificazione delle scritture contabili (D.P.R. n. 695 del 1996) che disciplina la tenuta delle scritture contabili ausiliarie di magazzino, indicate all’articolo 14, primo comma, lettera d) del D.P.R. n. 600 del 1973.
Inclusi nelle rilevazioni
Nelle scritture di magazzino devono essere registrate le quantità in entrata ed in uscita di:
- merci;
- semilavorati;
- prodotti finiti nonché materie prime ed altri beni destinati ad essere in essi fisicamente incorporati;
- materie prime tipicamente consumate nella fase produttiva dei servizi, nonché delle materie prime e degli altri beni incorporati durante la lavorazione dei beni del committente;
- imballaggi utilizzati per il confezionamento dei singoli prodotti.
Le rilevazioni dei beni, singoli o raggruppati per categorie di inventario, possono essere effettuate anche in forma riepilogativa con periodicità non superiore al mese.
Possono inoltre essere annotati, anche alla fine del periodo d'imposta, i cali e le altre variazioni di quantità che determinano scostamenti tra le giacenze fisiche effettive e quelle desumibili dalle scritture di carico e scarico.
Esclusi dalle rilevazioni
Dalle scritture ausiliarie di magazzino possono essere esclusi tutti i movimenti relativi a singoli beni o a categorie inventariali il cui costo complessivo nel periodo di imposta precedente non eccede il 20% di quello sostenuto nello stesso periodo per tutti i beni sopraindicati. I beni o le categorie inventariali che possono essere esclusi devono essere scelti tra quelli di trascurabile rilevanza percentuale.
Se non sono beni al cui scambio è diretta l'attività d'impresa e che siano oggetto dell’attività, sono esclusi anche:
- materiali di consumo non fisicamente incorporati nel prodotto,
- materiali per la manutenzione,
- materiali per la pulizia,
- materiale pubblicitario,
- cancelleria e simili.
Calcolo dei limiti
Nell’ambito dei ricavi, posto che in caso di inizio di attività o di periodo di imposta non coincidente con l’anno solare gli stessi dovranno essere ragguagliati ad anno, vanno conteggiati:
- i corrispettivi di cessione dei bene e prestazione di servizi;
- i corrispettivi da cessione di materie prime, sussidiarie e semilavorati;
- i corrispettivi per la cessione dei beni mobili non strumentali;
- i corrispettivi per la cessione di titoli non immobilizzati;
- il valore dei beni auto-consumati o destinati a finalità estranee all’azienda;
- gli indennizzi assicurativi (per un approfondimento sugli indennizzi vedasi Circolare Tributaria n. 18/2017) di beni merce;
- i contributi spettanti per contratto;
- i contributi in c/esercizio spettanti per norma di legge.
Sono invece esclusi dal computo:
- le plusvalenze;
- le sopravvenienze attive;
- i contributi in c/capitale;
- i corrispettivi da cessione di beni mobili strumentali;
- i dividendi;
- gli interessi attivi;
- i proventi immobiliari.
Valutazione delle rimanenze
In funzione della tipologia di appartenenza della singola rimanenza, esistono 2 metodi per effettuare la valutazione delle rimanenze:
- costo di acquisto;
- costi di produzione.
Ai sensi dell'art. 2426 co. 1 n. 9 codice civile, le rimanenze di magazzino devono essere valutate al minore tra:
- il costo;
- il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato.
Nozione di costo
Il costo è rappresentato (OIC 13, § 5):
- dal costo di acquisto per le merci e le materie prime, sussidiarie e di consumo;
- dal costo di produzione per i prodotti finiti, i semilavorati e i prodotti in corso di lavorazione.
Per costo di acquisto s'intende il prezzo effettivo d'acquisto, comprensivo degli oneri accessori (OIC 13, § 6) e con esclusione (di regola) degli oneri finanziari.
Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al bene.
Può comprendere anche altri costi:
- per la quota ragionevolmente imputabile al bene;
- relativi al periodo di fabbricazione;
- fino al momento in cui il bene può essere utilizzato.
I costi di distribuzione non possono essere computati nel costo di produzione (OIC 13, § 8).
Oneri accessori
I costi accessori d'acquisto comprendono tutti i costi collegati all'acquisto e i costi sostenuti per portare il bene nel luogo e nelle condizioni attuali (OIC 13, § 7).
Rientrano tra i costi accessori, tra l'altro (OIC 13, § 20):
- le spese di trasporto;
- le spese doganali;
- gli altri tributi direttamente imputabili a quel materiale.
Beni infungibili
Nel caso di beni non intercambiabili (c.d. beni "infungibili"), per la determinazione del costo storico si adopera il costo specifico come sopra definito.
Beni fungibili
Per quanto concerne i beni intercambiabili (c.d. beni "fungibili"), il costo delle rimanenze di magazzino può essere determinato alternativamente con i seguenti metodi (art. 2426 co. 1 n. 10 c.c. ):
- FIFO (primo entrato, primo uscito - first-in, first out): secondo tale metodo, si assume che le quantità acquistate o prodotte in epoca più remota siano le prime ad essere vendute od utilizzate in produzione; per cui restano in magazzino le quantità relative agli acquisti o alle produzioni più recenti;
- CMP (costo medio ponderato), in base al quale si assume che le quantità acquistate o prodotte non siano più individualmente identificabili e facciano parte di un insieme in cui i beni sono ugualmente disponibili.
- LIFO (ultimo entrato, primo uscito - last-in, first out), attraverso il quale si ipotizza che gli acquisti o le produzioni più recenti siano i primi a essere venduti; di conseguenza, si ritiene che rimangano nel magazzino le quantità relative agli acquisti o alle produzioni più remote, valutate al costo di tali acquisti e produzioni.
- LIFO "a scatti": si tratta di una variante del metodo LIFO che non applica detto criterio di valutazione ad ogni successivo acquisto, ma ad intervalli regolari di tempo (di solito ogni anno). Il primo anno in cui si applica tale metodo, le quantità in giacenza iniziale possono essere valutate al costo medio ponderato annuale, oppure al LIFO continuo.
Ai sensi dell'art. 2424 c.c., la voce dell'attivo di Bilancio dello Stato patrimoniale C.I "Rimanenze" è suddivisa in 5 classi:
- materie prime, sussidiarie e di consumo (costituite da materiali usati indirettamente nella produzione) [voce C.I.1];
- prodotti in corso di lavorazione (materiali, parti e assiemi in fase di avanzamento) e semilavorati (parti finite di produzione interna destinate ad essere utilizzate in un successivo processo produttivo) [voce C.I.2];
- lavori in corso su ordinazione (voce C.I.3);
- prodotti finiti (prodotti di propria fabbricazione) e merci (beni acquistati per la rivendita senza subire rilevanti trasformazioni) [voce C.I.4];
- acconti (somme corrisposte ai fornitori prima della consegna dei relativi beni) [voce C.I.5].
Fonte Eutekne