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detrazione 55% e detrazione 36%

La detrazione del 55% risparmio energetico è prorogata fino alla fine del 2012. 
La detrazione del 36% recupero del patrimonio edilizio, invece, viene integrata nel TUIR al pari delle altre detrazioni stabili

La detrazione del 55% per gli interventi di risparmio energetico è prorogata fino alla fine del 2012.

È quanto emerge dal DL 201/2011, cosiddetto Decreto “Salva Italia”, presentato dal Governo lo scorso 5 dicembre.

Per quanto concerne la detrazione del 55% per gli interventi di risparmio energetico, in dubbio sino all’ultimo momento, la sua scadenza, precedentemente prorogata fino alla fine di quest’anno dall’art. 1, comma 48, della L. 220/2010, viene ulteriormente prorogata fino alla fine del 2012 ad opera dell’art. 4, comma 4, del DL 201/2011.

Dal 2013, la stessa disposizione prevede che per tali interventi competerà la detrazione del 36%.

La detrazione del 36% delle spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, invece, viene integrata nel TUIR al pari delle altre detrazioni stabili senza, pertanto, essere più vincolata ad alcuna scadenza

L’art. 4 del DL introduce nel TUIR il nuovo art. 16-bis recante, appunto, “Detrazioni per interventi di ristrutturazione, di efficientamento energetico e per spese conseguenti a calamità naturali”.

Tale articolo ripropone sostanzialmente il testo normativo dell’art. 1 della L. 449/1997 (collegato alla Finanziaria 1998), con cui era stata originariamente introdotta la detrazione del 36%, successivamente prorogata dalle varie leggi.

Pertanto, le caratteristiche, seppur nella nuova veste strutturale dell’agevolazione, rimangono quelle precedenti, a partire dagli interventi agevolabili, che nel nuovo articolo 16-bis sono così individuati:

- manutenzione ordinaria sulle parti comuni di edifici residenziali;
- manutenzione straordinaria;
- restauro e risanamento conservativo;
- ristrutturazione edilizia;
- ricostruzione o ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi;
- realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune;
- eliminazione delle barriere architettoniche;
- misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;
cablatura degli edifici, contenimento dell’inquinamento acustico;
- risparmi energetici;
- misure antisismiche;
- bonifica dall’amianto e esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.

Anche la misura della detrazione rimane uguale, così come il limite massimo di spesa su cui deve essere calcolata, ancora pari a 48.000 euro.

I beneficiari dell’agevolazione sono gli stessi di prima, ovvero coloro che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo (proprietà, locazione, comodato, ecc.), l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi.

Gli immobili oggetto di intervento devono essere a destinazione abitativa, tuttavia, il comma 5 dell’art. 16-bis stabilisce che, se gli interventi sono realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all’esercizio dell’arte o della professione, ovvero all’esercizio dell’attività commerciale, la detrazione spettante è ridotta al 50%.

Anche il criterio di rateazione rimane lo stesso, ovvero la ripartizione in dieci quote annuali costanti. Sembrerebbe, tuttavia, sparire l’agevolazione per gli over 75 consistente nella rateazione in solo cinque quote annue e, per gli over 80, in tre.

È confermato il trasferimento all’acquirente delle rate residue della detrazione, in caso di cessione dell’unità immobiliare oggetto di intervento agevolato.

Tuttavia, il comma 8 del nuovo art. 16-bis fa salvo quanto previsto recentemente dalla cosiddetta “manovra di Ferragosto”, ovvero la possibilità, tramite accordo tra le parti, di riservare la prosecuzione della detrazione residuante al venditore (commi 12-bis e 12-ter dell’art. 2 del DL 138/2011).

In caso di decesso dell’avente diritto alla detrazione, invece, la parte residua si trasferisce all’erede che conserva la detenzione materiale e diretta dell’immobile, così come era già stabilito in precedenza.

Il comma 9 del predetto art. 16-bis del TUIR prevede, inoltre, l’applicazione delle disposizioni recate dal decreto attuativo della misura agevolativa originariamente prevista (Decreto del Ministero delle Finanze di concerto con il Ministero dei Lavori Pubblici n. 41/98).

L’art. 4, comma 2, del DL 201/2011, poi, limita fino al 2011 la portata temporale dell’art. 1, comma 17 della L. 244/2007, con cui era stata prorogata la detrazione del 36%, richiamando le precedenti disposizioni di legge.

Dal 2012, correttamente, le precedenti disposizioni normative perdono ogni rilevanza, atteso che la stessa disciplina è ora interamente integrata nel TUIR, al nuovo art. 16-bis.

DETRAZIONE IRPEF 36%  a seguito del D.L. n. 201/2011 (Manovra Monti)

MESSA A REGIME DAL 2012

La Manovra Monti, detta anche “Decreto salva – Italia”, ha inserito nel Tuir il nuovo art. 16-bis, che contiene tutta la disciplina inerente la detrazione Irpef del 36% per le ristrutturazioni edilizie, dando a tale materia una certa organicità di contenuti e, soprattutto, rendendola stabile, non più legata ad alcuna scadenza.

La detrazione Irpef del 36% entra così “a regime” a partire dal 1° gennaio 2012.

AGGIORNAMENTO ELENCO INTERVENTI AGEVOLABILI

Il nuovo art. 16-bis del Tuir introdotto dalla Manovra Monticontiene un elenco degli interventi agevolabili, confermando quelli finora previsti e aggiungendovi anche i lavori di ricostruzione o ripristino dell’immobile (anche non residenziale) danneggiato a seguito di calamità naturali (es.: alluvioni, terremoti), previa dichiarazione dello stato di emergenza (anche se lo stato di emergenza è stato dichiarato prima del 1° gennaio 2012).

Di conseguenza, dal 2012, le spese per le quali è possibile fruire della detrazione del 36% sono quelle relative a:

¨        interventi di:

-        manutenzione ordinaria;

-        manutenzione straordinaria;

-        restauro e risanamento conservativo;

-        ristrutturazione edilizia;

effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, cioè dei condomini (tutte le parti comuni dei condomini all’art. 1117 del codice civile);

¨        interventi di:

-        manutenzione straordinaria;

-        restauro e risanamento conservativo;

-        ristrutturazione edilizia;

effettuati su singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale (anche rurali), e su loro pertinenze;

¨        ricostruzione e ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di calamità naturali, previa dichiarazione dello stato di emergenza;

¨        realizzazione di autorimesse e posti auto pertinenziali;

¨        eliminazione delle barriere architettoniche per le persone portatrici di grave handicap;

¨        interventi per prevenire atti illeciti da parte di terzi;

¨        cablatura degli edifici e contenimento dell'inquinamento acustico;

¨        interventi per il risparmio energetico;

¨        misure antisismiche con messa in sicurezza statica su edifici o complessi di edifici;

¨        bonifica dall’amianto;

¨        opere volte ad evitare gli infortuni domestici;

¨        restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia su interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro 6 mesi dalla fine dei lavori, alla vendita o assegnazione delle singole unità immobiliari;

¨        spese di progettazione e prestazioni professionali connesse.

LIMITE MASSIMO DI SPESA

Resta confermato che la detrazione Irpef del 36% si applica all’imposta lorda e fino ad un ammontare complessivo delle spese documentate pari a € 48.000 per unità immobiliare (e non per persona che ha sostenuto le spese).

RIPARTIZIONE DELLA DETRAZIONE

La detrazione viene ripartita in 10 rate annuali di pari importo, a prescindere dall’età del contribuente. A seguito della Manovra Monti, infatti, scompare la disposizione che prevedeva la ripartizione in un minor numero di rate per i contribuenti over 75.

MORTE DEL CONTRIBUENTE E TRASFERIMENTO DELLE QUOTE RESIDUE

In caso di decesso del contribuente che ha chiesto la detrazione, gli eredi conservano la detrazione per le rate residue non beneficiate dal defunto, a condizione che essi continuino a detenere materialmente e direttamente l’unità immobiliare ereditata. 

VENDITA DELL’UNITA’ IMMOBILIARE OGGETTO DI RISTRUTTURAZIONE

Se l’unità immobiliare sulla quale sono stati eseguiti gli interventi agevolabili viene venduta, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita, per le quote residue, all’acquirente persona fisica, salvo la possibilità, tramite accordo tra le parti, di riservare la detrazione delle rate residue al venditore.

 

UNITA’ IMMOBILIARE AD USO PROMISCUO

Se gli interventi agevolabili sono eseguiti su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all’esercizio dell’arte, della professione o dell’attività commerciale, la detrazione spetta per il 50%

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

il Decreto Sviluppo 2011 hasemplificato la documentazione necessaria per fruire della detrazione Irpef del 36% a partire dalle spese di recupero del patrimonio edilizio sostenute dal 14.05.2011. In particolare:

¨    ha abrogato l’obbligo di invio della Comunicazione preventiva di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara;

¨    ha abrogato l’obbligo di indicazione separata in fattura del costo della manodopera.

In luogo della Comunicazione preventiva di inizio lavori, è ora sufficiente:

¨    indicare in dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello UNICO PF):

-        i dati catastali identificativi dell’immobile;

-        se i lavori sono effettuati dal detentore e non dal possessore dell’immobile, gli estremi di registrazione dell’atto che costituisce titolo alla detenzione;

-        gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione;

¨    conservare ed esibire a richiesta degli uffici delle Entrate:

-        abilitazioni amministrative edilizie se richieste, o, se non richieste, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà indicante la data di inizio dei lavori e il fatto che gli interventi sono-agevolabili;

-        domanda di accatastamento (per gli immobili non ancora censiti);

-        ricevute di pagamento dell’ICI, se dovuta;

-        delibera assembleare + tabella millesimale (se interventi su parti comuni di edificio residenziale);

-        dichiarazione di consenso del possessore all’esecuzione dei lavori (se interventi effettuati dal detentore dell’immobile);

-        comunicazione preventiva indicante la data di inizio lavori inviata all’Azienda sanitaria locale territorialmente competente (se richiesta dalle disposizioni vigenti in materia di sicurezza dei cantieri);

-        fatture e ricevute fiscali comprovanti le spese effettuate (anche senza indicazione separata del costo della manodopera);

-        ricevute dei bonifici di pagamento.

 

 

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