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UNICO 2012 Rateizzazione dei versamenti a saldo e/o in acconto.

L’art. 20 DLgs. 241/97 disciplina la rateizzazione versamenti rate mensili pari importo e il numero delle rate mensili è scelto dal contribuente. Il versamento rateale deve concludersi nel mese di novembre.

L’art. 20 del DLgs. 241/97 disciplina la rateizzazione dei versamenti in rate mensili di pari importo e il numero delle rate mensili è scelto dal contribuente, tenendo però conto che il versamento rateale deve concludersi nel mese di novembre. Può inoltre essere stabilito un numero di rate differente per ciascun importo a saldo o in acconto che viene rateizzato. Ad esempio, è possibile adottare un numero di rate differenti per l’IRPEF o l’IRES e l’IRAP, oppure per il versamento del saldo e del primo acconto.

 

Quanto ai termini, per i contribuenti non titolari di partita IVA, la prima rata scade il giorno stabilito per il versamento in unica soluzione del saldo o dell’acconto e le rate successive alla prima scadono alla fine di ogni mese; diversamente, per i contribuenti titolari di partita IVA, fermo restando il termine previsto per la prima rata, le rate successive alla prima scadono, invece, al giorno 16 del mese.

L’opzione per la rateizzazione comporta la corresponsione degli interessi nella misura percentuale prevista dalla relativa normativa. Ai sensi dell’art. 5, comma 1 del DM 21 maggio 2009, gli interessi per la rateizzazione sono dovuti nella misura del 4% annuo (0,33% mensile), a decorrere dai pagamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi, dell’IRAP e dell’IVA presentate dal 1° luglio 2009.

Si segnala inoltre che: 

-          gli interessi dovuti per la rateizzazione devono essere indicati nel modello F24 separatamente dai tributi cui afferiscono, mediante appositi codici; 

-          la maggiorazione dello 0,4% per il differimento dei versamenti, invece, si cumula con l’imposta dovuta e viene versata con il codice tributo della stessa.

 

Tanto premesso, sulla base dei chiarimenti che erano stati forniti dalla circ. Agenzia delle Entrate 6 luglio 2007 n. 41 (§ 4), qualora si intenda optare per la rateizzazione degli importi a saldo o in acconto di imposte e contributi, ai sensi del citato art. 20 del DLgs. 241/97, poiché il termine di versamento della prima rata coincide con il termine di versamento del saldo o dell’acconto, esso deve intendersi differito alla nuova scadenza del 9 luglio 2012 (ovvero del20 agosto 2012, con la maggiorazione dello 0,4%); per quanto riguarda, invece, i termini di versamento delle rate successive alla prima, rimane invece invariato il termine previsto dall’art. 20, comma 4, del DLgs. 241/97, vale a dire:

 

giorno 16 di ciascun mese di scadenza, per i contribuenti titolari di partita IVA;

fine di ciascun mese di scadenza, per i contribuenti non titolari di partita IVA.

 

Con partita IVA, prima rata il 9 luglio e seconda rata il 16 luglio

 

Pertanto, un contribuente che può beneficiare della proroga e versa la prima rata entro il 9 luglio 2012, se è titolare di partita IVA deve versare la seconda rata entro il 16 luglio 2012, se non è titolare di partita IVA deve invece versare la seconda rata entro il 31 luglio 2012.

 

In pratica, ipotizzando che il contribuente, titolare di partita IVA, opti per la rateizzazione delle imposte dovute sino al termine massimo (novembre 2012), le imposte dovranno essere versate alle seguenti scadenze:

-     la prima rata, il 9 luglio 2012;

-          la seconda rata, il 16 luglio 2012;

-          la terza rata, il 20 agosto 2012 (il 16 cade nel periodo feriale, per il quale l’art. 3-quater del DL 16/2012 conv. L. 44/2012 ha previsto il differimento “a regime” al 20 agosto dei termini scadenti dal 1° agosto);

-          la quarta rata, il 17 settembre 2012 (il 16 cade di domenica);

-          la quinta rata, il 16 ottobre 2012;

-          la sesta ed ultima rata, il 16 novembre 2012.

 

Qualora il contribuente titolare di partita IVA decida di effettuare il versamento entro il 20 agosto 2012, con la maggiorazione dello 0,40%, la rateizzazione avviene in un minor numero di rate, considerato che il termine massimo rimane, sulla base del tenore letterale dell’art. 20 del DLgs. 241/97, il mese di novembre. Di conseguenza, le imposte rateizzate dovranno essere versate, considerando anche la maggiorazione dello 0,40%, alle seguenti scadenze:

-          la prima rata, il 20 agosto 2012;

-          la seconda rata, il 17 settembre 2012 (il 16 cade di domenica);

-          la terza rata, il 16 ottobre 2012;

-          la quarta ed ultima rata, il 16 novembre 2012.

 

Di seguito si riporta, in forma tabellare, una sintesi delle scadenze riguardanti la rateizzazione dei versamenti, riviste in funzione della proroga prevista dal DPCM 6 giugno 2012.

 

Soggetti titolari di partita IVA

 

Versamento I rata entro il 9 luglio 2012

Versamento I rata entro il 20 agosto 2012

I rata

9 luglio 2012

20 agosto 2012

II rata

16 luglio 2012

17 settembre 2012 (il 16 cade di domenica)

III rata

20 agosto 2012 (il 16 cade nel periodo feriale)

16 ottobre 2012

IV rata

17 settembre 2012 (il 16 cade di domenica)

16 novembre 2012

V rata

16 ottobre 2012

-

VI rata

16 novembre 2012

-

 

Persone fisiche non titolari di partita IVA   

 

Versamento I rata entro il 9 luglio 2012 

Versamento I rata entro il 20 agosto 2012 

I rata

9 luglio 2012 

 20 agosto 2012

II rata 

31 luglio 2012 

 31 agosto 2012

III rata 

31 agosto 2012 

 1° ottobre 2012 (il 30 settembre cade di domenica)

IV rata 

1° ottobre 2012 (il 30 settembre cade di domenica) 

 31 ottobre 2012

V rata 

31 ottobre 2012 

 30 novembre 2012

VI rata 

30 novembre 2012 

 

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