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Trasformazione imposte anticipate (DTA – deferrer tax asset) in credito imposta

La trasformazione delle imposte anticipate (DTA – deferrer tax asset) in credito d’imposta, in base a quanto previsto dall’ormai datato DL 225/2010

La trasformazione delle imposte anticipate (DTA – deferrer tax asset) in credito d’imposta, in base a quanto previsto dall’ormai datato DL 225/2010, può avvenire se il bilancio è in perdita e vi sono componenti negativi di Conto economico non deducibili per via delle diverse regole civili-fiscali.

Con riferimento a queste componenti fiscalmente non dedotte, si possono calcolare imposte anticipate trasformabili in crediti d’imposta con la formula prevista dal comma 55 dell’art. 2 del citato DL 225/2010

 

Il Decreto “Salva Italia”, all’art. 9, ha ampliato la possibilità di trasformare in credito d’imposta le imposte anticipate, prevedendo con il nuovo comma 56-bisdel DL 225/2010 che se la dichiarazione IRES è in perdita, e vi sono componenti negative dedotte (variazioni in diminuzione del reddito) non imputate a Conto economico riferite alle voci sotto elencate, le relative imposte anticipate possono essere trasformate in crediti d’imposta.

La disciplina di cui trattasi è applicabile anche ai soggetti in liquidazione volontaria ovvero alle società sottoposte a procedure concorsuali o di gestione della crisi. La norma prevede, ad ogni modo, che alle operazioni di liquidazione volontaria si applichino le disposizioni antielusive di cui all’art. 37-bis del DPR n. 600/73.

Le componenti negative deducibili interessate dalla norma si riferiscono a:

-          avviamento: le imposte anticipate si generano poiché l’ammortamento civile (ad esempio 20%) è superiore a quello fiscale (5,55%). Sulla differenza non dedotta si determina l’imposta anticipata IRES calcolata al 27,5%;

- altre attività immateriali: marchi, brevetti, opere dell’ingegno e così via;
- svalutazioni dei crediti non dedotte ai sensi dell’art. 106, comma 3 del TUIR (fattispecie, quest’ultima, applicabile solo alle banche).

 

Ciò premesso, la nuova disposizione prevede che la quota di attività per imposte anticipate iscritte in bilancio relativa alle perdite di cui all’art. 84 del TUIR (dunque solo soggetti IRES) e derivante dalla deduzione dei componenti negativi di reddito come sopra descritti, è trasformata per intero in crediti d’imposta. Dunque, a differenza dell’ipotesi di cui al DL n. 225/2010, in questo caso non vi è alcuna formula da utilizzare per calcolare la quota delle imposte anticipate da trasformare in credito d’imposta, poiché è sufficiente verificare se la variazione in diminuzione del reddito trovi capienza nella perdita dichiarata.

Si consideri il seguente esempio:

-          Diana spa ha acquistato un’azienda nell’anno 2006 pagando un avviamento di 1.800.000 euro;
- ammortamento civilistico contabilizzato per il 2011 pari a zero, perché è stato già tutto ammortizzato nel quinquennio 2006-2010;

-          ammortamento fiscale dedotto fino al 31 dicembre 2010: 500.000 ossia 1.800.000: 18 x 5 esercizi;
- in bilancio al 31 dicembre 2010 sono dunque iscritte imposte anticipate per 357.500, ossia (1.800.000-500.000) x 27.5%;
- ammortamento fiscale deducibile per il 2011 (variazione in diminuzione): 1.800.000 : 18 = 100.000;
- perdita da UNICO anno 2011: 170.000.

 

Posto che la dichiarazione relativa al 2011 chiude in perdita, occorre comprendere quale parte delle imposte anticipate, già iscritte in bilancio per complessivi 357.500 e riferibili al periodo d’imposta corrente, possa essere trasformata in credito d’imposta. Ebbene, dal momento che l’ammontare della variazione dell’anno in diminuzione, pari a 100.000, è inferiore all’ammontare della perdita fiscale dichiarata, pari a 170.000, tutte le imposte anticipate di 27.500 (100.000 x 27,5%) possono essere trasformate in credito d’imposta spendibile a decorrere dalla data di presentazione del modello UNICO per l’anno 2011. Anche in questo caso, la norma prevede coerentemente che la parte di perdita riferita alla variazione in diminuzione che ha generato l’imposta anticipata convertita in credito d’imposta non possa essere riportata. Dunque, nel nostro primo esempio, a fronte di una perdita dichiarata di 170.000, può essere riportata solo una perdita di 70.000. Nell’ipotesi in cui la perdita fiscale fosse, invece, di 80.000, nonostante vi sia una variazione in diminuzione di 100.000, l’importo trasformabile in credito d’imposta non può comunque essere superiore a 22.000 (pari al 27.5% di 80.000) e non residuano perdite fiscali riportabili negli esercizi futuri. 

È bene segnalare che le imposte anticipate possono dar luogo alla conversione in credito d’imposta solo nell’ipotesi in cui le stesse siano state effettivamente iscritte in bilancio. Dunque, nell’ipotesi in cui la società, pur in presenza di differenze temporanee deducibili in futuro relative alle componenti previste (avviamento, attività immateriali e svalutazione crediti), non abbia iscritto in bilancio le imposte anticipate, posto che in un orizzonte temporale ragionevole non vi erano prospettive di redditività, non vi è alcun credito convertibile.

A differenza della disposizione di cui al DL n. 225/2010, la trasformazione decorre dalla data di presentazione del modello UNICO. Anche in questo caso, il credito d’imposta non matura interessi, mentre la parte di credito non utilizzata in compensazione può essere chiesta a rimborso e va indicata nella dichiarazione dei redditi (quadro RU, sez. XIX). Il credito non concorre alla formazione del reddito d’impresa né alla formazione della base imponibile IRAP

 

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