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SOCIETA’ DI PERSONE (SNC e SAS) SCIOGLIMENTO (SENZA NOTAIO)

Le SNC e SAS società di persone possono essere cancellate senza atto notarile senza notaio, quando non vi sono più attività da liquidare e si verifica una causa per lo scioglimento senza liquidazione

SOCIETA’ DI PERSONE (SNC e SAS) SCIOGLIMENTO (SENZA MESSA IN LIQUIDAZIONE) E CONTESTUALE RICHIESTA DI CANCELLAZIONE

La società può procedere allo scioglimento senza messa in liquidazione quando NON esistono più rapporti attivi e passivi.

Le SNC e SAS si sciolgono per:

- volontà di tutti i soci

- mancanza della pluralità dei soci senza ricostituzione entro sei mesi

- per conseguimento dell’oggetto sociale

- per altre cause previste nel contratto sociale

- per decorso del termine di durata statutario.

Nel caso di morte di uno dei soci, salvo contraria disposizione del contratto sociale, i soci superstiti devono liquidare la quota agli eredi, e sciogliere la società, o continuarla con gli eredi stessi (art. 2284 c.c.), modificando i patti sociali (notaio).

Per procedere allo scioglimento senza messa in liquidazione è necessario non avere rapporti attivi e passivi.

L’atto con il quale viene deciso lo scioglimento senza la messa in liquidazione deve menzionare sia la mancanza di attività/passività sia il fatto che si richiede contestualmente la cancellazione della società.

Lo scioglimento senza messa in liquidazione può essere fatto normalmente con scrittura privata autenticata dal Notaio oppure atto pubblico notarile 

Devono essere allegati per il RI la scrittura privata autenticata dal notaio oppure atto pubblico notarile, in entrambi i casi in calce alla copia informatica dell’atto deve essere apposta la seguente formula di autenticazione: “Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell’art. 20 comma 3 D.P.R. 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese”.

Obbligato alla firma dell’atto è il Notaio. Obbligato al deposito dell’atto Atto pubblico o Scrittura privata autenticata da Notaio: Notaio o socio amministratore/accomandatario.

Termine per il deposito in Camera di commercio è di 30 giorni.

In altri casi diversi ed al fine di semplificare le procedure di cancellazione di società inattive, si ammette peraltro che, in determinati casi, sia possibile richiedere l’iscrizione dello scioglimento con contestuale istanza di cancellazione, senza la necessità di un atto notarile di accertamento della causa di scioglimento, ma, semplicemente, allegando al modello S3 una dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio che attesti la cessazione dell’attività d’impresa propria della società e l’inesistenza di beni da liquidare, di crediti da esigere o di debiti da pagare.

Nella prassi della maggior parte della Camere di Commercio (ad esempio, Milano, Pavia, Taranto, Sassari), ciò è previsto nei casi in cui lo scioglimento della società si verifichi:

- per mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di 6 mesi, ex art. 2272 n. 4 c.c. (in tal caso, la dichiarazione sostitutiva deve essere sottoscritta dall’unico socio superstite);

- per decorso del termine di durata stabilito nell’atto costitutivo, in assenza di proroga tacita, ex art. 2272 n. 1 c.c. (in tal caso, la dichiarazione sostitutiva deve essere sottoscritta dal socio amministratore e da tutti i soci).

Vi sono, tuttavia, alcune Camere di Commercio che estendono la suddetta semplificazione anche all’ipotesi di scioglimento della società per conseguimento dell’oggetto sociale o – ipotesi in cui sembrerebbe rientrare il caso in esame – di scioglimento della società per sopravvenuta impossibilità di conseguire l’oggetto sociale e contestuale istanza di cancellazione, richiedendo, quindi, un formale atto di scioglimento redatto da notaio soltanto per lo scioglimento volontario (ossia, deciso da tutti i soci) e non per le ipotesi di scioglimento “di diritto”.

Con riferimento alle società di persone non più operative, va inoltre tenuto presente che, con il DPR 247/2004, è stata prevista una specifica procedura per giungere, al ricorrere di determinate condizioni, alla cancellazione d’ufficio delle stesse dal Registro delle imprese.

La finalità del provvedimento è l’eliminazione delle società (ss, snc, sas) che non svolgano più alcuna attività economica, ma che, ciò nonostante, continuino ad essere presenti negli archivi delle Camere di Commercio, comportando inutili oneri amministrativi e finanziari per la gestione dei registri, provocando incertezza nel regime di pubblicità delle imprese e distorcendo i dati sulla realtà economica del Paese.

Ai sensi dell’art. 3 del DPR citato, le circostanze rilevanti per l’avvio della procedura sono:

- l’irreperibilità presso la sede legale;

- il mancato compimento di atti di gestione per 3 anni consecutivi;

- la mancanza del codice fiscale;

- la mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di 6 mesi;

- la decorrenza del termine di durata, in assenza di proroga tacita.

Viene, quindi, disciplinato il procedimento per la cancellazione d’ufficio, che si articola nelle seguenti fasi:

- l’ufficio del Registro delle imprese, che rilevi una delle circostanze sopra elencate “anche a seguito di segnalazione da parte di altro pubblico ufficio”, avvia il procedimento, invitando gli amministratori, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, a comunicare l’avvenuto scioglimento della società, ovvero a fornire elementi idonei a dimostrare la persistenza dell’attività sociale;

- decorsi 30 giorni dal ricevimento dell’ultima delle lettere raccomandate, ovvero in caso di irreperibilità degli amministratori, decorsi 45 giorni dall’affissione della notizia nell’albo camerale, senza che gli amministratori abbiano fornito alcun riscontro, il conservatore trasmette gli atti al presidente del Tribunale, il quale può nominare un liquidatore o, qualora non lo ritenga necessario, trasmettere direttamente gli atti al giudice del Registro per l’adozione delle iniziative necessarie a disporre la cancellazione.

Come sottolinea anche la circ. Min. Attività Produttive 14 giugno 2005 n. 3585/C, le circostanze elencate non hanno l’effetto di provocare l’automatica cancellazione della società “inerte”, ma costituiscono, semplicemente, “elementi sintomatici di inattività” che consentono agli organi della Camera di Commercio, previa segnalazione, di attivare d’ufficio un procedimento preventivo di verifica, in esito al quale, ove vengano accertati i presupposti previsti dalla legge, sarà possibile avviare il vero e proprio procedimento di cancellazione.

Nell’individuare i soggetti abilitati a rilevare le suddette circostanze sintomatiche, l’art. 3 del DPR 247/2004 risulta ricomprendere tra gli stessi, oltre all’ufficio del Registro delle imprese, solamente altri pubblici uffici (ad esempio INPS, INAIL, il personale ispettivo del Ministero del Lavoro, il Comune).

Non sembrerebbe potersi escludere, tuttavia, che la segnalazione, corredata da idonea documentazione, possa pervenire anche da privati, fermo restando che dovrà, poi, essere l’ufficio del Registro delle imprese a prendere l’iniziativa.

Risulta, invece, escluso che possano effettuare la segnalazione gli stessi soggetti che, per legge, sarebbero tenuti a richiedere la cancellazione dell’ente societario.

Si legge, infatti, nella citata circolare che il DPR 247/2004 “non incide sulla disciplina sostanziale delle cause di scioglimento della società, rispondendo alla più limitata e specifica finalità di verificare d’ufficio la sussistenza dei presupposti per la cancellazione, ove questa non sia stata chiesta dai soggetti che, per legge, vi sono tenuti”.

Qualora, pertanto, siano questi ultimi (ad esempio, il socio amministratore) a comunicare al Registro delle imprese l’avveramento delle circostanze indicate dal regolamento come sintomo di inattività, “si attiverà il procedimento di cancellazione ordinario”.

Quando lo scioglimento è volontario è necessario stipulare un atto notarile (scrittura privata autenticata o atto pubblico).
Presso alcune Camere di Commercio anche il verificarsi della causa di scioglimento per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo può consentire lo scioglimento e la contestuale cancellazione della società di persone dal Registro Imprese, senza necessità di alcun atto notarile.

Nel caso di società di persone rimasta per oltre sei mesi con un unico socio, la domanda di cancellazione potrà essere presentata al Registro Imprese direttamente dal socio superstite e senza necessità di alcun atto notarile.

E' una pratica che potrebbe rendersi conveniente in casi particolari (ma comunque frequenti) di società ormai inattive e senza più attività e passività da liquidare.

Consigliamo in ogni caso, prima di avviare una simile pratica, di verificare la procedura presso la CCIAA territorialmente competente, perché purtroppo, come spesso accade (ricordiamo quanto successo in passato per la procedura di liquidazione semplificata della SRL fino alla nota del 19 maggio 2014 prot n. 0094215 del Ministero dello Sviluppo Economico), le soluzioni adottabili nelle diverse Camere di Commercio non sono uniformi.

Nel caso di società di persone rimasta per oltre sei mesi con un unico socio l’unico socio rimasto ha due sole possibilità:

- continuare l’attività già svolta in forma societaria in forma di impresa individuale ovvero

- decidere di non proseguire l’attività.

Nel primo caso, la società cedente rimane con ciò svuotata di patrimonio attivo e, pertanto, può essere cancellata dal Registro delle imprese con apposita dichiarazione resa dal socio unico: in tale situazione, poiché la società è rimasta priva di ogni attività realizzabile, i creditori, sia sociali che personali, non potranno che rivalersi sul patrimonio dell’imprenditore individuale nel quale è confluita l’azienda.

Nel caso in cui l’unico socio intenda continuare l’attività in forma di impresa individuale, dovrà richiedere la cancellazione della società dal Registro delle imprese, utilizzando il modello S3 (quadri: A – B – 6 a).

Al modello dovrà essere allegata una dichiarazione nella quale si attesti che è avvenuta la cessione dell’azienda dalla società alla persona fisica del socio superstite, con conseguente inizio di una nuova e distinta impresa individuale che gestisce l’azienda acquisita (Vedi ALLEGATO B).

Per tale adempimento sono dovuti due distinti diritti di segreteria: 120.00 / 90.00 Euro, per la domanda di cancellazione della società; 23,00 / 18.00 euro, per la domanda di iscrizione dell’impresa individuale.

Qualora l’impresa individuale che prosegue l’attività abbia le caratteristiche dell’impresa artigiana, la stessa dovrà presentare esclusivamente la domanda di iscrizione all’Albo provinciale delle imprese artigiane, la quale verrà in seguito annotata d’ufficio al Registro delle imprese.

Qualora, invece, l’unico socio rimasto non intenda proseguire l’attività in forma di impresa individuale, e la società sia rimasta priva di ogni attività realizzabile, riteniamo che non occorra un formale atto di scioglimento redatto dal notaio, in quanto la causa di scioglimento, per il solo fatto di essersi verificata, produce di diritto l’effetto di sciogliere la società .

Lo scioglimento, pertanto, si è già verificato al decorso dei sei mesi dalla mancata ricostituzione della pluralità dei soci.

L’unico socio rimasto richiederà la cancellazione dal Registro delle imprese, utilizzando il modello S3.

Al modello dovrà essere allegata una dichiarazione in cui si attesti che si è provveduto alla definizione di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla società, avendo rinunciato a proseguire l’attività svolta in precedenza dalla società.

Per tale adempimento è dovuto il pagamento del diritto di segreteria di 120.00 / 90.00 Euro.

 

- Dott. Umberto Pavoni -

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