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Sanzione per chi omette adempimenti reverse charge 2017 2018

Le novità introdotte dal decreto 158/2015 "Revisione del sistema sanzionatorio", in attuazione della legge delega 23/2014, hanno modificato in vari punti il Dlgs 471/1997, nel comma 9-bis e i nuovi commi (9-bis.1, 9-bis.2 e 9-bis.3). 

Sanzione per chi omette adempimenti reverse charge 2017 2018

Le nuove Sanzioni reverse charge 2018, sono illustrate dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 16/E dell'11 maggio 2017.

Le novità introdotte dal decreto 158/2015 "Revisione del sistema sanzionatorio", in attuazione della legge delega 23/2014, hanno modificato in vari punti il Dlgs 471/1997, nel comma 9-bis e i nuovi commi (9-bis.1, 9-bis.2 e 9-bis.3).

Riepilogando poi nel paragrafo successivo le nuove sanzioni reverse charge 2018 sono:

Sanzione fissa da un minimo di 250,00 euro e un massimo di 20.000,00 per ciascuna violazione in materia di reverse charge, fermo restando l’applicazione del cumulo giuridico, sempre se l’imposta non sia dovuta nel rispetto del principio di neutralità.

Sanzione proporzionale dal 5% al 10%, con il limite minimo di 1.000,00 euro per le operazioni che non risultano nella contabilità tenuta ai fini delle imposte sui redditi.

Sanzione proporzionale dal 90 al 180%  da applicare ai casi in cui l’imposta non applicata sarebbe stata non detraibile.

 

  • Omissione adempimenti reverse charge.

Il committente/cessionario obbligato ad applicare l'inversione contabile in fattura che comporti l'emissione di una autofattura o di un'integrazione di una fattura ricevuta dal cedente o prestatore è soggetto ad una sanzione fissa da un minimo di 500 euro fino a 20.000 euro, purché tale mancanza non nasconda l'operazione effettuata che tuttavia risulta comunque dalla contabilità ai fini Irpef/Ires.

Se l’operazione non risulta dalla contabilità, si applica la sanzione più grave proporzionale che varia dal 5% al 10% dell’imponibile non documentato, con un minimo di 1.000 euro.

Tale sanzione, come chiarito dall'Agenzia, va commisurata all’importo complessivo dell’imponibile relativo alle operazioni soggette al reverse charge per ciascuna liquidazione mensile o trimestrale e per ciascun fornitore.

Nel caso in cui, le irregolarità, dovessero riguardare più liquidazioni, ci saranno tante violazioni e sanzioni per quante sono le liquidazioni.

Se l'omissione adempimenti inversione contabile, comporta anche l'infedele dichiarazione o indebita detrazione IVA da parte del cessionario - committente, si applicano anche le sanzioni per dichiarazione infedele e illegittima detrazione.

  • Sanzioni per omessa regolarizzazione delle operazioni soggette all’inversione contabile: dal 5 al 10% dell’imponibile. 
  • Sanzione per chi applica l'IVA ordinaria al posto dell'inversione contabile IVA:

nei casi in cui il cedente - prestatore, applichi in modo errato l'imposta e invece che applicare all'operazione il reverse charge ha applicato l'IVA in fattura con la sua conseguente registrazione, non è più richiesta la regolarizzazione da parte del cessionario o committente e viene mantenuto comunque ll diritto alla detrazione.

Per il cessionario o committente, debitore d’imposta, è prevista una sanzione in misura fissa da un minimo di 250 fino a un massimo di 10mila euro, del cui pagamento è responsabile, in via solidale, il cedente o prestatore.

In merito a ciò, l'Agenzia, precisa che la suddetta sanzione è dovuta per ciascuna liquidazione e ciascun fornitore. 

  • Sanzione più grave tra il 90 e il 180% dell'imposta, se l'applicazione dell'Iva in fattura in luogo del reverse charge, avviene per evasione o frode.
  • Sanzione per chi applica in modo errato il reverse charge al posto dell'IVA ordinaria.

In questo caso il cessionario - committente, mantiene comunque la possibilità di fruire della detrazione Iva anche se l'ha assolta in modo errato.

Il prestatore - cedente che tuttavia è debitore d'imposta, non è obbligato al suo assolvimento ma è sanzionato con un sanzione fissa che va da 250 euro a massimo 10.000 euro.

Per il suddetto pagamento, risponde in via solidale il cessionario o il committente.

Qualora il prestatore/cedente ometta la fattura o la emetta senza IVA o se il cessionario/committente non assolve l'imposta in modo regolare tramite reverse charge, allora si applicano le seguenti sanzioni:

    • per il cedente/prestatore: multa compresa tra il 90% e il 180% dell’imposta;
    • per il cessionario/committente: multa 100% dell’imposta, con un minimo di 250 euro.
  • Sanzione per errata applicazione del meccanismo dell’inversione contabile a operazioni esenti, non imponibili o non soggette a imposta.

Sanzione tra il 5% e il 10% dell’imponibile, con un minimo di 1.000 euro.

 

Ravvedimento operoso

 

Ravvedimento per omessa o ritardata fatturazione reverse charge e di mancata o ritardata registrazione delle operazioni soggette a inversione contabile.

In questo caso il cedente/prestatore ha una sanzione che va da 5% al 10% dei corrispettivi, a meno che non intenda rimediare alla suddetta violazione attraverso l'istituto del ravvedimento operoso.

Pertanto, per poter sanare l'omessa fattura reverse charge o la sua ritardata emissione, deve ricorrere al ravvedimento entro il termine per la presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione.

In questo caso la sanzione è ridotta a 1/8 del 5% del corrispettivo, con minimo di € 64.

Oltre al pagamento della sanzione ridotta tramite modello f24 e codice tributo 8904 “sanzioni in materia di IVA” indicando l’anno in cui è avvenuta l’irregolarità, il cessionario/committente deve provvedere all'emissione e registrazione della fattura omessa. 

 

Ravvedimento operoso Omessa o ritardata applicazione reverse charge.

In questo caso la sanzione piena prevede dal 5% al 10% dei corrispettivi, con minimo di 516 euro, se il cessionario/committente intende sanare la violazione consistente nella mancata applicazione del reverse charge, può avvalersi del ravvedimento entro la scadenza della dichiarazione Iva relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, applicando alla fattura emessa l'inversione contabile, per cui integrazione della fattura ricevuta senza addebito e doppia registrazione, versando la sanzione ridotta a 1/8 tramite modello F24 e codice 8904.

 

Ravvedimento per omesso reverse charge senza assolvimento IVA

Se il cessionario/committente, che pur ricevendo regolare fattura reverse charge non assolve all'obbligo di versare l'IVA, è soggetto alla sanzione che va dal 100% al 200% dell’imposta, con un minimo di 258 euro. Per non incorrere ad una simile sanzione, può ricorrere al ravvedimento operoso reverse charge, intregrando la fattura con l’importo dell’IVA dovuta ed omessa, e registrando la stessa nel registro delle fatture emesse e in quello degli acquisti e pagando la sanzione ridotta a 1/8 del minimo, pari a 32 euro tramite modello F24 e codice 8904, entro il termine per la presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione.

 

Ravvedimento per omesso reverse charge con assolvimento dell’IVA.

Qualora il prestatore applichi e assolva l'imposta in fattura, ma non riporti l’applicazione del reverse charge, la sanzione applicabile è pari al 3% dell’imposta dovuta, con un minimo di 258 euro.

Per regolarizzare la suddetta violazioni, il prestatore deve presentare all'Agenzia delle Entrate, entro 30 giorni dalla registrazione della fattura errata, un documento in duplice copia contenente l'indicazione dell’imponibile, aliquota e IVA corrispondente, dopodiché deve provvedere all'annotazione nei registri acquisti e vendite e al versamento dell’IVA dovuta. Se ciò avviene oltre i 30 giorni, è possibile applicare il ravvedimento operoso versando una sanzione ridotta a 1/8 del 3%.

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