PROROGATO IL BONUS PER L’ACQUISTO DI CASE DI CLASSE ENERGETICA A O B
Si detrae il 50% dell’IVA per gli acquisti entro il 31 dicembre 2017 di unità immobiliari a destinazione residenziale cedute dalle imprese costruttrici
Il maxiemendamento al Ddl. di conversione del DL 244/2016 (c.d. Milleproroghe), approvato dal Senato il 16 febbraio 2017, prevede la proroga della detrazione IRPEF introdotta dal comma 56 dell’art. 1 della L. 208/2015.
Tale disposizione consente di detrarre il 50% dell’importo corrisposto per il pagamento dell’IVA in relazione all’acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2017, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse.
L’agevolazione è ripartita in dieci quote costanti nell’anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d’imposta successivi.
Il riferimento all’impresa costruttrice, inteso in senso letterale, escluderebbe dall’ambito di applicazione della norma le cessioni poste in essere dalle imprese di ripristino o ristrutturatrici. Nella circ. 18 maggio 2016 n. 20 (§ 10), l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato, tuttavia, che la ratio della norma è quella di “equilibrare” il costo degli oneri fiscali delle cessioni di unità immobiliari di tipo abitativo soggette ad IVA rispetto alle medesime operazioni soggette all’imposta di registro.
Per tale ragione è stato precisato che la detrazione spetta nel caso in cui l’immobile sia stato acquistato:
- dall’impresa che ha realizzato l’immobile;
- dalle imprese di “ripristino” o di ristrutturazione che hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all’art. 3 comma 1 lett. c), d) ed f) del DPR 380/2001 (tali imprese sono espressamente equiparate alle imprese edili in materia di IVA dall’art. 10 comma 1 n. 8-bis del DPR 633/72).
Relativamente alla tipologia di immobili agevolabili, la detrazione presuppone l’acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale di classe energetica A o B, a prescindere da ulteriori requisiti. Il beneficio fiscale, quindi, riguarda i soli immobili abitativi, ossia quelli rientranti nella categoria catastale A (con l’esclusione degli A/10), di classe energetica A o B, che possono anche consistere nella seconda, terza, ecc. casa del contribuente. L’Agenzia delle Entrate ha confermato, inoltre, che la norma non prevede esclusioni per gli immobili c.d. “di lusso” e che si possa estendere il beneficio fiscale spettante all’unità abitativa anche alla pertinenza (circ. Agenzia delle Entrate n. 20/2016 e Studio del Notariato 12 febbraio 2016 n. 7-2016/T).
La norma, inoltre, non prevede dei limiti di importo oltre i quali la detrazione non può più essere fruita.
Così, ad esempio, il contribuente (soggetto IRPEF) che entro il 31 dicembre 2017 acquista cinque immobili residenziali (in classe A o B) da un’impresa di costruzione, può beneficiare dell’agevolazione in discorso sull’IVA complessivamente pagata.
Il “nuovo” comma 56 dell’art. 1 della L. 208/2015 stabilisce che gli acquisti dei suddetti immobili devono avvenire entro il 31 dicembre 2017 (entro tale data deve quindi avvenire il rogito notarile).
Pagamento dell’IVA nei periodi di imposta 2016 e 2017
Seppur la norma non disponga un limite temporale entro cui devono essere pagate le fatture comprensive dell’IVA da detrarre al 50%, alla luce dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco del 28 gennaio 2016 prima e nelle circolari 8 aprile 2016 n. 12 e 18 maggio 2016 n. 20 (§ 10.3) poi, ai fini della detrazione ed in applicazione del
principio di cassa, è necessario che il pagamento dell’IVA avvenga nei periodi di imposta 2016 e 2017.
Con riferimento agli acconti eventualmente versati si ricorda quanto precisato dall’Amministrazione finanziaria, ovverosia che non è possibile fruire della detrazione con riferimento all’IVA relativa agli acconti corrisposti nel 2015, anche se il rogito risulta stipulato nell’anno 2016 (circ. Agenzia delle Entrate n. 20/2016 (§ 10.3) e circ. Agenzia Entrate n. 12/2016).
Conseguentemente alla proroga introdotta nel Ddl. di conversione del DL Milleproroghe, invece, l’agevolazione spetta se è stata versata dell’IVA in acconto nel 2016 e la vendita è stipulata nel 2017.