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novità dichiarazione annuale iva 2016

modello IVA 2016, il modello IVA Base 2016, il modello IVA 74, nonché le relative istruzioni.

FISCALE

principali novità DELLA dichiarazione annuale iva 2016

 

Provv. Agenzia delle Entrate 15.1.2016 n. 7772

Soggetti iva

 

Con il provv. 15.1.2016 n. 7772, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello IVA 2016, il modello IVA Base 2016, il modello IVA 74, nonché le relative istruzioni.

termini di presentazione

Il modello IVA 2016 è presentato secondo i termini già previsti per la dichiarazione relativa all'anno 2015. Per cui, la dichiarazione è presentata:

  • in forma unificata, dall’1.5.2016 fino al 30.9.2016, con l’obbligo di presentare la comunicazione annuale dati IVA entro il 29.2.2016;
  • in forma autonoma, dall’1.2.2016 fino al 30.9.2016; se la trasmissione avviene entro il 29.2.2016 il contribuente è esonerato dalla presentazione della comuni­cazione annuale dati IVA.

novità del modello iva 2016

Il modello IVA 201, rispetto al modello precedente, presenta le novità riepilogate nel prosieguo.

Quadro VE

Nel quadro VE, relativo alle operazioni attive, sono stati inseriti specifici campi dedicati alle operazioni in reverse charge introdotte con la legge di stabilità 2015 (prestazioni di servizi nel settore edile e operazioni del settore energetico) e alle operazioni con il sistema di split payment.

Quadro VF

Nel quadro VF, relativo alle operazioni passive, il rigo VF15 è stato rinominato “Acquisti da soggetti che si sono avvalsi di regimi agevolativi”, ricomprendendo anche gli acquisti da soggetti che hanno applicato il regime forfetario di cui alla L. 190/2014.

Quadro VJ

Nel quadro VJ, sono stati implementati nuovi righi per gli acquisti di servizi in reverse charge nel settore edile ed energetico (rigo VJ17), nonché per gli acquisti con il sistema di split payment da parte delle Pubbliche amministrazioni che esercitano attività com­merciale (rigo VJ18).

Quadro VI

È stato istituito il quadro VI, riservato ai fornitori dei soggetti "esportatori abituali", ove esporre i dati relativi alle dichiarazioni di intento ricevuti, ai sensi dell'art. 1 co. 1 lett. c) del DL 746/83, come modificato dall'art. 20 del DLgs. 175/2014.

Quadro VX

Nel rigo VX4, è stato previsto un nuovo campo, per richiedere a rimborso in via prioritaria l’imposta relativa alle operazioni effettuate con il regime di split pay­ment, fino a concor­renza dell’ammontare complessivo.

Quadro VO

Nel rigo VO15, è stata introdotta la casella per comunicare la revoca dell’adesione al regime dell’IVA per cassa.

Inoltre sono stati introdotti i righi VO33 e VO34, ove optare rispettivamente per il nuovo regime agevolato per i lavoratori autonomi (art. 1 co. 54 ss. della L. 190/2914) e per il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile (art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011).

 

Riquadro “Firma della dichiarazione”

Ulteriore modifica, rispetto al modello IVA 2015, riguarda il riquadro “Firma della dichia­razione”, in cui:

  • è stata rinominata la casella “Invio avviso telematico controllo automatizzato di­chia­razione all’intermediario”, corrispondente alla precedente casella “Invio avviso telematico all’intermediario”;
  • è stata introdotta la casella “Invio altre comunicazioni telematiche all’inter­me­diario”, riservata ai soggetti che chiedono all’Agenzia di inviare all’intermediario le even­tuali comunicazioni riguardanti eventuali anomalie presenti nella dichia­razione; conse­guen­­te­­mente, nel riquadro “Impegno alla presentazione telematica” è stata introdotta la nuova casella “Ricezione altre comunicazioni telematiche” nell’ipotesi in cui il soggetto intermediario accetti la scelta del contribuente di fargli pervenire le comuni­cazioni.

 

 

FISCALE

Comunicazione annuale dati iva - aggiornamento delle istruzioni

 

Provv. Agenzia delle Entrate 15.1.2016 n. 7765

Soggetti iva

 

 

Con il provv. 15.1.2016 n. 7765, l'Agenzia delle Entrate ha approvato le istruzioni aggiornate per la compilazione del modello di comunicazione annuale dati IVA. Il modello di riferimento e le specifiche tecniche da utilizzare per la trasmissione telematica non hanno subìto modifiche rispetto all’anno precedente (si vedano, rispettivamente, i prov­vedimenti Agenzia delle Entrate 17.1.2011 n. 4275 e 15.1.2010 n. 3154).

Finalità dell'adempimento

L'adempimento è stato istituito in applicazione dell'art. 8-bis del DPR 22.7.98 n. 322, che ha previsto l'obbligo, per i soggetti IVA, di presentare annualmente, entro il mese di febbraio, la comunicazione contenente i dati riepilogativi delle operazioni effettuate nell'anno d’imposta precedente (in tal caso, si fa riferimento all’anno d’imposta 2015).

Lo scopo della comunicazione è quello di consentire all'Amministrazione finanziaria di calcolare, entro il termine di 2 mesi dalla fine del periodo d’imposta, l'ammontare di “risorse proprie” che ciascuno Stato membro è tenuto a versare al bilancio comunitario (art. 252 co. 1 della direttiva 2006/112/CE). La comunicazione non è finalizzata, dunque, a determinare in modo definitivo l'imposta dovuta dal contribuente (ciò avviene, infatti, in sede di dichiarazione IVA annuale).

soggetti obbligati

Sono tenuti alla presentazione telematica della comunicazione dati IVA tutti i soggetti titolari di partita IVA, compresi:

  • i soggetti che non hanno effettuato operazioni imponibili nel corso del periodo d'imposta precedente;
  • i soggetti che non sono tenuti a effettuare le liquidazioni periodiche.

 

Soggetti esonerati

Sono invece esonerati dall'adempimento:

  • i soggetti che presentano la dichiarazione annuale IVA in forma autonoma entro il mese di febbraio;
  • i soggetti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale IVA con riferimento all'anno d'imposta precedente (produttori agricoli in regime di esonero; soggetti che hanno registrato esclusivamente operazioni esenti di cui all'art. 10 del DPR 633/72, anche qualora si siano avvalsi della dispensa dagli adempimenti di cui all'art. 36-bis del medesimo decreto; ecc.);
  • gli organi e le amministrazioni dello Stato, gli enti territoriali, gli enti pubblici che svolgono funzioni statali, previdenziali, assistenziali e sanitarie (comprese le ASL), le associazioni e gli enti gestori di demani collettivi;
  • i soggetti sottoposti a procedure concorsuali;
  • le persone fisiche che nell'anno d'imposta precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 25.000,00 euro (sebbene siano tenuti a presentare la dichiarazione annuale);
  • i soggetti che si sono avvalsi del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità di cui all'art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011;
  • i soggetti che si sono avvalsi del regime forfettario per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arte o professione di cui all'art. 1 commi da 54 a 89 della legge di stabilità 2015 (L. 23.12.2014 n. 190).

 

L'esonero non si applica qualora il contribuente che ha registrato esclusivamente operazioni esenti per l'anno d'imposta di riferimento abbia registrato operazioni intraco­munitarie di cui all'art. 48 co. 2 del DL 331/93, ovvero abbia effettuato acquisti per i quali l'imposta è dovuta dal cessionario (acquisti di oro e argento puro, rottami, ecc.).

modalità di compilazione

Nella comunicazione annuale dati IVA il contribuente deve riepilogare le risultanze delle liquidazioni periodiche (ovvero, per i contribuenti che non sono tenuti a tale adempi­mento, le risultanze annuali) al fine di determinare l’IVA dovuta o a credito (rigo CD6, campi 1 e 2). Il calcolo non deve tener conto delle eventuali operazioni di rettifica e di conguaglio (ad esempio, del calcolo definitivo del pro rata).

Occorre altresì indicare, nella comunicazione, altri dati sintetici, fra i quali gli ammontari, al netto dell'IVA, delle operazioni attive e passive effettuate, distinguendo, ulteriormente, gli ammontari delle operazioni non imponibili, esenti, intracomunitarie, nonché delle operazioni relative a beni strumentali.

Le istruzioni ricordano che, ai fini della comunicazione, non rilevano:

  • le compensazioni effettuate nell'anno d'imposta di riferimento;
  • il riporto del credito IVA relativo all'anno precedente;
  • i rimborsi infrannuali richiesti;
  • la parte di credito IVA relativo all'anno d'imposta di riferimento che il contribuente intende chiedere a rimborso.

Novità in materia di split payment

Si segnala che, ai fini del calcolo dell'ammontare complessivo delle operazioni attive, nel rigo CD1, campo 1, occorre computare anche l'imponibile delle operazioni effettuate in applicazione del meccanismo dello split payment ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/72. 

Termini di presentazione

La comunicazione deve essere presentata in via telematica (direttamente o tramite intermediario abilitato) entro lunedì 29.2.2016.

Si ricorda che l’art. 1 co. 641 della legge di stabilità 2015 (L. 23.12.2014 n. 190), così come modificata dall’art. 10 co. 8-bis del DL 31.12.2014 n. 192, ha previsto l'eliminazione della facoltà di presentare la dichiarazione IVA annuale in forma unificata a partire dall'anno d'imposta 2016 (modello da presentare nel 2017), nonchè l’abrogazione dell’art. 8-bis del DPR 322/98. Pertanto, a partire dal febbraio 2017, essendo ripristinato l'obbligo di presentare la dichiarazione IVA annuale in forma autonoma, la comunicazione annuale dati IVA è abolita.

 

Sanzioni

Nell'ipotesi di omessa comunicazione o di invio della comunicazione con dati incompleti o inesatti si applica, a decorrere dall’1.1.2016, la sanzione amministrativa da 250,00 a 2.000,00 euro di cui all'art. 11 del DLgs. 471/97. Considerata la natura non dichiarativa della comunicazione, infatti, non sono applicabili le sanzioni per omessa o infedele dichiarazione, né le disposizioni di cui all’art. 13 del DLgs. 472/97, in materia di ravvedimento operoso, in caso di violazione degli obblighi dichiarativi.

 

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