A decorrere dall’1.1.2016, il limite per l’utilizzo del denaro contante è innalzato, in generale, da 999,99 a 2.999,99 euro.
Viene inoltre abrogata la speciale disciplina prevista per i pagamenti riguardanti:
i canoni di locazione di unità abitative;
- il trasporto di merci su strada.
Rimane invece a 999,99 euro il limite:
- per il servizio di “rimessa di denaro” (c.d. “money transfer”);
- del saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore;
- per l’emissione di assegni bancari e postali, di assegni circolari e di vaglia postali e cambiari, senza la clausola di non trasferibilità.
Dovrà essere chiarito se il nuovo limite di 3.000,00 euro, rispetto a quello di 1.000,00 euro, sia applicabile anche ai fini della tracciabilità dei pagamenti e versamenti effettuati dalle associazioni sportive dilettantistiche ed equiparate (art. 25 co. 5 della L. 133/99).
Resta invece fermo il limite di 1.000,00 euro per la presentazione cartacea dei modelli F24 senza compensazioni, da parte dei soggetti non titolari di partita IVA (art. 11 del DL 66/2014).