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Legge stabilità 2016 - canone RAI

esistenza di un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica fa presumere la deten­zio­ne di un apparecchio atto od adattabile alla ricezione delle radioaudizioni.

Modifiche alla disciplina del canone RAI

A partire dall’anno 2016:

  • la misura del canone di abbonamento alla televisione per uso privato è pari, nel suo complesso, all’importo di 100,00 euro;
  • l’esistenza di un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica fa presumere la deten­zio­ne di un apparecchio atto od adattabile alla ricezione delle radioaudizioni.

Superamento delle presunzioni mediante dichiarazione

La suddetta presunzione, a decorrere dall’anno 2016, è su­pe­rata esclusi­va­mente mediante una dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, la cui mendacia comporta gli effetti, anche penali, di cui all’art. 76 dello stesso DPR 445/2000 e avente validità per l’anno in cui è presentata.

Soggetti tenuti al pagamento

Il canone di abbonamento è, in ogni caso, dovuto una sola volta in rela­zione ai sud­detti apparecchi detenuti, nei luoghi adibiti a propria resi­denza o dimora, dal­lo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa fami­glia anagra­fica (come individuata dall’art. 4 del DPR 30.5.89 n. 223).

Addebito in fattura per la fornitura di energia elettrica

Per i titolari di utenza per la fornitura di energia elettrica, il pagamento del ca­no­ne avviene mediante addebito sulle fatture emesse dall’impresa elet­trica, di cui costituisce distinta voce non imponibile ai fini fiscali.

Rateizzazione dell’importo

Il pagamento del canone deve essere effettuato in dieci rate mensili adde­bi­tate sulle fatture emesse dall’impresa elettrica aventi scadenza del paga­men­to suc­cessiva alla scadenza delle rate. Le rate, ai fini dell’inserimento in fattura, s’in­tendono scadute il primo gior­no di ciascuno dei mesi da gennaio ad ottobre.

Per il 2016, nella prima fattura successiva all’1.7.2016 sono cumulativamen­te addebitate tutte le rate scadute.

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