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Legge di stabilità 2016 - Determinazione redditi fondiari -Rivalutazione RD e RA

Ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi, l’ulteriore rivaluta­zio­ne dei redditi dominicale e agrario disposta dall’art. 1 co. 512 della L. 228/2012 è pari al 30%, “a regime”, dal periodo d’im­posta 2016.

Detrazione IRPEF per spese universitarie 

A partire dal periodo d’imposta 2015, le spese per la frequenza di corsi di istruzione presso università non statali beneficiano della detrazione IRPEF del 19% in misura non superiore a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, tenendo conto degli importi medi delle tasse e dei contributi dovuti alle università statali.

Determinazione redditi fondiari -Rivalutazione dall’anno 2016             

Ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi, l’ulteriore rivaluta­zio­ne dei redditi dominicale e agrario disposta dall’art. 1 co. 512 della L. 228/2012 è pari al 30%, “a regime”, dal periodo d’im­posta 2016.

Rendita catastale degli immobili “D” ed “E”     Dall’1.1.2016, la determinazione della rendita catastale dei fabbricati a desti­na­­zione speciale e particolare, cioè degli immobili classificabili nelle categorie catastali dei gruppi “D” ed “E”, è effettuata (tramite stima diretta) tenendo con­to del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente con­nessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprez­zamento.

Tuttavia, sono esclusi dalla medesima stima diretta i macchinari, i congegni, le attrezzature, gli altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.

Fabbricati già censiti nei gruppi “D” ed “E”

Per i fabbricati già censiti nei gruppi catastali “D” ed “E”, i soggetti interessati potranno presentare, a decorrere dall’1.1.2016, gli atti di aggiornamento ai fini della ridetermi­nazione della rendita catastale, nel rispetto dei suddetti criteri, attraverso la procedura informatica Docfa (DM 701/94).

La rendita “proposta” avrà effetto:

  • dall’1.1.2016, se l’aggiornamento è presentato entro il 15.6.2016;
    • dall’1.1.2017, se l’aggiornamento è presentato dopo il 15.6.2016.

Attività di produzione e vendita di energia elettrica e calorica da fonte agroforestale -
Disciplina fiscale
applicabile            Viene stabilito “a regime” che costituiscono attività connesse ai sensi dell’art. 2135 co. 3 c.c. e si considerano produttive di reddito agrario, la produzione e la cessione:

  • di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili:

–      agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno;

–      fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh anno;

  • di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti preva­len­temente dal fondo, effettuate dagli impren­ditori agricoli.

Detassazione dei premi di produttività             Salva espressa rinuncia scritta del lavoratore, i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, red­diti­vità, qualità, efficienza ed innovazione, nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa:

  • sono assoggettati ad un’imposta sostitutiva dell’IRPEF pari al 10% (comprensiva di addizionali regionali e comunali);
  • entro il limite di importo complessivo di 2.000,00 euro lordi (elevabili fino a 2.500,00 euro nel caso di aziende che coinvolgono pariteticamente i la­voratori nell’organizzazione del lavoro).

Il beneficio può essere fruito dai titolari di reddito da lavoro dipendente:

  • di importo non superiore, nell’anno precedente a quello di percezione dei premi di produttività, a 50.000,00 euro;
  • del settore privato.

A tal fine, è necessario che i predetti premi di produttività vengano erogati in esecuzione dei contratti collettivi:

  • territoriali o aziendali, stipulati da associazioni sindacali com­parativa­men­te più rappresentative sul piano nazionale;
  • aziendali, stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali (RSA) ovve­ro dalla rappresentanza sindacale unitaria (RSU).

Incentivazione del welfare aziendale          

Non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente:

  • l’utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a cate­go­­rie di dipendenti e ai relativi familiari, per finalità di educazione, istru­zione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto;
  • le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla gene­ralità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei relativi familiari, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari;
  • le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti.

L’erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale.

Reddito degli atleti professionisti dipendenti          

Nei confronti degli atleti professionisti dipendenti, non costituisce più fringe benefit tas­sa­bile il costo dell’attività di assistenza sostenuto dalle società spor­tive professionistiche nell’ambito delle trattative aventi ad oggetto le prestazio­ni sportive degli atleti stessi.

Soci delle cooperative artigiane - Qualificazione del reddito        Per i soci delle cooperative artigiane che stabili­scono un rapporto di lavoro in for­­ma autonoma, viene stabilito che, ai fini IRPEF, i relativi redditi rientrino co­munque nella disciplina dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Regime previdenziale

La suddetta deroga opera solo ai fini fiscali; rimane infatti fermo il trattamento previdenziale relativo ai redditi in esame.

Borse di studio - Esenzione dall’IRPEF           Sono esenti dal­l’IRPEF le borse di studio:

  • per la mobilità internazionale degli studenti delle uni­versità e delle istitu­zioni di alta formazione artistica, musicale e co­reutica, per l’intera durata del programma “Erasmus +”;
  • erogate dalla provincia autonoma di Bolzano per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specia­liz­zazione, per i corsi di dot­torato di ricerca, per lo svolgimento di atti­vità di ricerca dopo il dottorato e per i corsi di perfezionamento all’este­ro, per i periodi d’imposta per i quali non siano ancora scaduti i termini di accertamento e di riscossione ai sensi della normativa vigente.

Incentivi per il rientro in Italia dei lavoratori residenti all’estero      Vengono apportate alcune modifiche alla disciplina relativa agli incentivi per il rientro dei lavoratori residenti all’estero.

I soggetti di cui all’art. 2 co. 1 della L. 238/2010 che si sono trasferiti in Italia entro il 31.12.2015:

  • possono applicare, alternativamente, il regime previsto dalla L. 238/2010 o quello stabilito nel DLgs. 147/2015;
  • per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2016 e per quello successivo (quindi, per il 2016 e 2017).

Le previsioni della L. 238/2010 risultano più favorevoli, posto che stabiliscono l’im­ponibilità dei redditi di lavoro dipendente, autonomo o d’impresa, nella misu­ra del 20% se prodotti da donne e del 30% per gli uomini, per un periodo di due anni, mentre nel caso del DLgs. 147/2015 la base imponibile è rap­pre­sentata dal 70% dei soli redditi di lavoro dipendente, per un periodo com­ples­sivamente non superiore a cinque periodi d’imposta.

Non residenti “Schumacker”     Il regime fiscale dei non residenti c.d. “Schumacker”, che consente ai non resi­denti che producono almeno il 75% del proprio reddito in Italia di beneficiare delle stesse deduzioni e detrazioni previste per i residenti, viene esteso ai sog­getti residenti in Stati diversi da quelli appartenenti all’Unione europea, dalla Norvegia e dall’Islanda.

Esenzione dall’IVIE             A partire dal 2016, l’IVIE sugli immobili esteri non si applica:

  • al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa;
  • alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di se­parazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effet­ti civili del matrimonio.

Tale esclusione prevede l’eccezione delle unità immobiliari che in Italia ri­sul­tano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali si applica l’ali­quo­ta nella misura ridotta dello 0,4% e la detrazione, fino a concorrenza del suo am­mon­tare, di 200,00 euro rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. Inoltre, se l’unità immobiliare risulta adibita ad abitazione prin­ci­pale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi propor­zionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Voluntary disclosure -Notifiche sulla PEC del professionista       Per i soggetti che aderiscono alla collaborazione volontaria, è stato previsto che tutti gli atti che devono essere notificati al contribuente, possono esserlo, in deroga ad ogni altra disposizione, all’indirizzo PEC del professionista che lo

 

segue    assiste nell’ambito della procedura.

A questi fini, tuttavia, il contribuente deve manifestare la volontà di ricevere gli atti all’indirizzo PEC del professionista che lo assiste.

Proventi da fatti illeciti - Obbligo di comunicazione del PM all’Agenzia delle Entrate            In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia a carico dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio ai sensi dell’art. 331 c.p.p., per qualsiasi reato da cui possa derivare un provento o vantaggio illecito, anche indiretto, le competenti autorità inquirenti ne devono dare immediata notizia all’Agenzia delle Entrate, affinché proceda al conseguente accertamento.

Destinazione del 2 per mille dell’IRPEF alle associazioni cul­tu­rali               Viene introdotta la possibilità di destinare il 2 per mille della propria IRPEF a favore di un’as­sociazione culturale:

  • iscritta in un apposito elenco istituito presso la Presi­den­za del Consiglio dei Ministri;
  • con riferimento al periodo d’imposta 2015 (modelli 730/2016 e UNICO 2016 PF).

Esenzione da IRAP per i settori agricolo e della pesca         

La legge di stabilità 2016 prevede l’esclusione da IRAP per:

  • i soggetti che esercitano un’attività agricola ai sensi dell’art. 32 del TUIR (es. attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura, all’alle­va­mento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal ter­reno, ecc.);
  • i soggetti di cui all’art. 8 del DLgs. 227/2001 (vale a dire, le cooperative e i loro consorzi che forniscono in via principale, anche nell’interesse di ter­zi, servizi nel settore selvicolturale, ivi comprese le sistemazioni idrau­lico-forestali);
  • le cooperative e i loro consorzi di cui all’art. 10 del DPR 601/73 (società coo­perative agricole e loro consorzi che esercitano l’allevamento di ani­ma­li con mangimi ottenuti per almeno un quarto dai terreni dei soci, non­ché la manipolazione, conservazione, valorizzazione, trasformazione e alie­na­zione di prodotti agricoli e zootecnici e di animali conferiti preva­lentemente dai soci; cooperative della piccola pesca e loro consorzi).

L’esclusione riguarda tutte le attività per le quali, fino all’1.1.2016 (data di en­tra­ta in vigore della legge di stabilità 2016), si applica l’aliquota ridotta dell’1,9%.

Decorrenza

L’esclusione opera dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2015 (2016, per i soggetti “solari”, con impatto sulla dichiarazione IRAP 2017).

Contribuenti che resteranno soggetti ad IRAP

Restano soggette ad IRAP, atteso che scontano l’aliquota ordinaria del 3,9%:

  • le attività di agriturismo;
  • le attività di allevamento;
  • le attività connesse rientranti nell’art. 56-bis del TUIR (es. attività di pro­du­zione di vegetali tramite l’utilizzo di strutture fisse o mobili, quale la colti­va­zione di vegetali in serra, qualora la superficie coltivata, ad esempio quella dei ban­cali, ecceda il doppio di quella del fondo, ecc.).

Nozione di autonoma organizzazione IRAP per i medici in convenzione con le strutture ospedaliere   Non sussiste autonoma or­ga­nizzazione ai fini IRAP nel caso di medici che abbiano sottoscritto speci­fi­che convenzioni con le strutture ospedaliere per lo svolgimento della profes­sione, ove percepiscano per l’attività svolta presso dette strutture più del 75% del proprio reddito complessivo.

Elementi irrilevanti ai fini dell’autonoma organizzazione

Ai fini della sussistenza dell’autonoma organizzazione, sono in ogni caso irrile­vanti:

 

  • segue        l’ammontare del reddito realizzato;
  • le spese direttamente connesse all’attività svolta.

Elementi idonei a configurare l’autonoma organizzazione

L’esistenza dell’autonoma organizzazione è comunque configurabile in pre­sen­za di elementi che eccedono lo standard e i parametri previsti dalla Con­venzione con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN).

Aumento della deduzione forfetaria IRAP per soggetti “minori”   I soggetti passivi IRAP (escluse le Pubbliche amministrazioni), la cui base imponibile è conte­nuta entro una determinata soglia, possono dedurre dal valore della produzione un importo forfetario variabile in relazione a definiti scaglioni di base imponibile.

La legge di stabilità 2016 aumenta l’importo deducibile in capo alle società di persone commerciali, agli imprenditori individuali, ai professionisti (ove tenuti a versare l’imposta) e alle associazioni professionali in misura pari a:

  • 13.000,00 euro, se la base imponibile non supera 180.759,91 euro;
  • 9.750,00 euro, se la base imponibile supera 180.759,91 euro, ma non 180.839,91 euro;
  • 6.500,00 euro, se la base imponibile supera 180.839,91 euro, ma non 180.919,91 euro;
  • 3.250,00 euro, se la base imponibile supera 180.919,91 euro, ma non 180.999,91 euro.

Decorrenza

Il suddetto aumento si applica dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2015, vale a dire dal 2016 per i soggetti “solari”, con impatto sulla dichiarazione IRAP 2017.

Deducibilità parziale ai fini IRAP del costo dei lavoratori stagionali  

Il costo dei lavoratori stagionali diventa deducibile dalla base imponibile IRAP in misura pari al 70%.

La deduzione compete ai soggetti che determinano la base impo­nibile ai sen­si degli artt. 5 - 9 del DLgs. 446/97, vale a dire:

  • alle imprese (incluse banche, altre società finanziarie e assicurazioni);
  • ai titolari di reddito di lavoro autonomo (professionisti individuali e studi asso­ciati);
  • ai soggetti del settore agricolo.

Decorrenza

La disposizione è priva di specifica decorrenza. Sulla base di quanto chiarito dalla relazione tecnica alla legge di stabilità 2016, la stessa dovrebbe applicarsi dal periodo d’imposta in corso all’1.1.2016.

Deducibilità ai fini IRAP dei contributi ai consorzi obbligatori        Divengono deducibili dal­la base imponibile IRAP le somme corrisposte, anche su base volon­taria, al fondo istituito, con mandato senza rappresentanza, pres­so uno dei con­sorzi cui le imprese aderiscono in ottemperanza a obblighi di legge, in con­formità alle disposizioni di legge o contrattuali, indipendente­men­te dal trattamento contabile ad esse applicato, a condizione che siano utilizzate in conformità agli scopi di tali consorzi.

Decorrenza

La disposizione si ap­plica a partire dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2015, vale a dire dal 2015 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare (con impatto sul­la dichiarazione IRAP 2016).

Deducibilità integrale ai fini IRAP degli interessi passivi per le banche e le altre società finanziarie       Per effetto della soppressione del secondo periodo dell’art. 6 co. 8 del DLgs. 446/97, gli interessi passivi diverranno integral­men­te deducibili dalla base imponibile IRAP delle banche e delle altre società finanziarie.

 

segue    Decorrenza

L’abrogazione avrà effetto dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016 (si tratta del 2017, per i soggetti con esercizio coin­cidente con l’anno solare, con effetto sulla dichiarazione IRAP 2018).

Pertanto, fino al periodo d’impo­sta 2016 (dichiarazione IRAP 2017), continuerà ad applicarsi l’attuale disci­plina.

 

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