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Le limitazioni alle compensazioni orizzontali IVA

 i contribuenti che vogliono utilizzare in compensazione Iva per importi superiori a 15.mila euro devono richiedere l’apposizione del visto di conformità, relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito.
Premessa
 
In corrispondenza della fine dell’anno, in merito al possibile risultato delle liquidazioni IVA di fine anno a credito, e della loro possibilità di utilizzazione in compensazione nel 2012 Vi inviamo questo memo.
 
Ricordiamo che a seguito di quanto disposto dall’art.31 del D.L. 78/2010, dal 1° gennaio 2011 sono scattate nuove limitazioni alle compensazioni dei crediti con i debiti erariali, qualora esistano dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e gli importi di questi siano superiori a euro 1.500 e sia scaduto il termine di pagamento
La circolare, la n. 1/E , (15/01/2010) l’Agenzia delle Entrate, ha specificato che a partire dal 1° gennaio 2010:
-          l’eccedenza Iva che supera i 10.mila euro può essere utilizzata in compensazione (solo attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate cioè Entratel o Fisconline) esclusivamente a partire dal 16° giorno del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o dell’istanza di rimborso/compensazione trimestrale: ossia prenderanno il via dal prossimo 16 marzo.
-           
-          i contribuenti che vogliono utilizzare in compensazione crediti Iva per importi superiori a 15.mila euro devono obbligatoriamente richiedere l’apposizione del visto di conformità, relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito.
Le compensazioni “orizzontali” (compensazioni dell’IVA con altri tributi quali IRPEF, IRES, addizionali, ecc. ecc.)  superiori a 15.000 euro  in assenza di visto di conformità non sono possibili e comportano la sanzione sotto riportata.  
Nessun limite, invece , ad operare la compensazione in senso "verticale" (IVA su IVA) compensando crediti Iva con debiti Iva, nel modello F24.
 
 
Le precisazioni della Agenzia
L’articolo 10 del Decreto legge n. 78/2009, il c.d. decreto anticrisi previsto dal Governo, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, stabilisce che la compensazione orizzontale di crediti Iva con altri debiti non IVA (IRES, IRAP, INPS etc.) per importi superiori a 10.mila euro può avvenire solo successivamente alla presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui gli stessi risultano e può essere operata esclusivamente attraverso gli strumenti telematici messi a disposizione dall’agenzia delle Entrate.
Sempre il sopra citato articolo prevede, altresì, che i contribuenti che vogliono utilizzare in compensazione crediti Iva per importi superiori a 15.mila euro devono obbligatoriamente richiedere l’apposizione del visto di conformità, relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito.
Le nuove disposizioni si applicavano al credito Iva annuale relativo all’anno 2009 e ai crediti Iva trimestrali relativi all’anno 2010 e sono ancora in vigore.
Pertanto, ricapitolando, in base alle nuove disposizioni così come chiarite dalla circolare in commento dell’Agenzia delle Entrate a partire dal 2010, quindi anche per il 2011, si potranno effettuare le compensazioni dell’IVA con altri tributi (quali IRPEF, IRES, addizionali, ecc. ecc.) solamente al rispetto delle seguenti condizioni:
  • fino ad euro 10.000,00 non vi sono limitazioni di nessun genere ;
  •  
  • da euro 10.000,00 ad euro 15.000,00 occorre aver presentato prima, in via telematica ed attraverso i soli canali telematici predisposti dall’Agenzia delle Entrate, la dichiarazione IVA annuale in via autonoma o l’istanza di rimborso o compensazione a seguito di liquidazione infrannuale, ed il credito è utilizzabile dal successivo giorno 16 del mese ;
  •  
  • oltre euro 15.000,00 è necessario, oltre alla presentazione di una delle sopra indicate dichiarazioni, l’apposizione del visto di conformità da parte di professionista abilitato.
Le compensazioni orizzontali (compensazioni dell’IVA con altri tributi quali IRPEF, IRES, addizionali, ecc. ecc.)  superiori a 15.000 euro  in assenza di visto di conformità non sono possibili e comportano la sanzione sotto riportata.
 
Nessun limite, invece , ad operare la compensazione in senso "verticale" (IVA su IVA) compensando crediti Iva con debiti Iva, nel modello F24.
 
I limiti alla compensazione cartelle esattoriali scadute
 
L’art.31 del D.L. 78/2010 ha introdotto, a decorrere dal 1º gennaio 2011, delle limitazioni alle compensazioni, dal 1° gennaio 2011, qualora esista una (o più) cartelle esattoriali scadute  per debiti erariali (IRPEF, IRES IVA ecc.) la cui somma (comprensiva di interessi e sanzioni) sia superiore a 1.500 euro.
In altri termini:
 

Dal 2011 è vietato l’utilizzo in compensazione dei crediti “erariali” fino a concorrenza dell’importo dei debiti:
iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori
di ammontare superiore a € 1.500
 

 
 
 
 
 

ESEMPIO
E’ il caso ad esempio del contribuente che presenta al 1° gennaio 2011 la seguente situazione:
  • credito IVA maturato al 31/12/2010 = 15.000 euro;
  • cartella esattoriale notificata il 30/09/2010, per Irpef non versata di 4.500 euro;
  • debito IRPEF, per ritenute da versare entro il 17/01/2011 pari a 7.500 euro.
In tale circostanza poiché esiste una cartella esattoriale scaduta per IRPEF di importo pari a 4.500 euro (e quindi superiore a 1.500 euro), il suddetto contribuente pur avendo un sufficiente credito IVA con cui compensare l’intero debito IRPEF, dovrà versarne per cassa 4.500 (pari all’importo della cartella) e potrà compensare unicamente i restanti 3.000 euro (determinati quale differenza fra il debito totale e l’importo della cartella).
Compensazione verticale
 
Nessun problema, invece , ad operare la compensazione in senso "verticale" ( IVA su IVA, IRPEF con IRPEF), ad esempio compensando crediti Iva con debiti Iva, nel modello F24, o saldi Ires a credito con acconti dovuti per lo stesso tributo.
ESEMPIO
E’ il caso ad esempio del contribuente che presenta al 1° gennaio 2011 la seguente situazione:
  • credito IVA maturato al 31/12/2010 = 30.000 euro;
  • cartella esattoriale notificata il 30/06/2010, per Irpef non versata di 6.500 euro;
  • debito IVA risultante dalla liquidazione IVA di gennaio 2011 pari a 7.500 euro.
In tale circostanza il suddetto contribuente potrà tranquillamente portare in compensazione dell’IVA da versare per gennaio il credito maturato al 31/12/2010, in quanto si è nell’ambito della compensazione verticale.
 
 
Crediti e debiti erariali
L’operatività della disposizione in esame è circoscritta ai crediti e debiti relativi alle sole imposte erariali (ad esempio, IRPEF, IRES, IVA, ecc.) e non riguarda le altre imposte.
Pertanto, non sono coinvolte somme riguardanti:
ž               i tributi locali(ICI);
ž               i contributi previdenziali(INPS) e;
ž               altre pretese quali le multe per infrazioni al codice della strada.
 
ESEMPIO
 
E’ il caso ad esempio del contribuente che presenta al 1° gennaio 2011 la seguente situazione:
·       credito IVA maturato al 31/12/2010 = 30.000 euro;
·       cartella esattoriale notificata il 30/09/2010, per contributi INPS   non versati di 6.700 euro;
·       debito per ritenute IRPEF da versare il 17/01/2011 pari a 6.500 euro.
In tale circostanza il suddetto contribuente potrà tranquillamente portare in compensazione delle ritenute da versare il credito IVA maturato al 31/12/2010, in quanto la cartella notificata (seppur scaduta) riguarda l’INPS.
Ovviamente vale anche il viceversa:
·       credito IVA maturato al 31/12/2010 = 30.000 euro;
·       cartella esattoriale notificata il 30/09/2010, per IRPEF non versata di 6.700 euro;
·       debito per INPS da versare il 17/01/2011 pari a 6.500 euro.
In tale circostanza il suddetto contribuente potrà tranquillamente portare in compensazione dell’INPS il credito IVA pur un in presenza di una cartella per IRPEF superiore a 1.500 euro; ciò in quanto i debiti non erariali sono esclusi dal meccanismo di divieto di compensazione.
 
Cartelle rateizzate
Nessuna problematica esiste, invece, qualora i debiti iscritti a ruolo siano stati oggetto di rateizzazione
Ciò vuol dire, in sostanza, che il contribuente che al 1° gennaio 2011 ha una cartella per debiti iscritti a ruolo, per i quali gode di rateazione della stessa, non può considerarsi come soggetto inadempiente, in quanto, trattasi di soggetto, invece, che ha ottenuto un’agevolazione per l’estinzione del debito. In tale circostanza, potrà regolarmente compensare.
Sanzioni
 
Nel caso di indebita compensazione,la norma prevede una sanzione, pari al 50% dell’importo dei debiti iscritti a ruolo, fino all’ammontare degli importi indebitamente compensati. La sanzione non può essere superiore al 50% di quanto indebitamente compensato.
 
 
- Dott. Umberto Pavoni -

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