Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato sul proprio sito istituzionale la nota n. 255658 dello scorso 27 dicembre, con la quale sono stati fissati gli importi dovuti a titolo di diritto camerale annuale per il 2012.
Quest’anno, in luogo del consueto DM, è stata pubblicata la nota in esame in quanto, per effetto della riformulazione dell’art. 18 della L. 580/93 ad opera del DLgs. n. 23 del 2010 (Riforma dell’ordinamento delle Camere di commercio, industria e artigianato), l’aggiornamento annuale tramite provvedimento non costituisce più un passaggio necessario qualora le misure del tributo rimangano invariate.
In calce la tabella con gli importi dovuti e i criteri di determinazione del tributo.
Si ricorda che, come l’anno scorso, i soggetti iscritti al REA versano il diritto annuale nella misura fissa pari a 30 euro.
Inoltre, oltre all’importo dovuto per la sede legale, l’impresa deve versare, per ogni eventuale unità locale e/o sede secondaria, un importo pari al 20% di quello dovuto per la sede principale, fino a un massimo di 200 euro.
Le unità locali e le sedi secondarie di imprese con sede principale all’estero devono versare, per ciascuna unità o sede, l’importo di 110 euro.
Vengono anche stabilite le misure del tributo per i soggetti di nuova iscrizione.
Le nuove imprese individuali, iscritte nella sezione speciale oppure ordinaria del Registro delle imprese e i soggetti iscritti al REA, dal 1° gennaio 2012 sono tenuti a corrispondere gli importi fissi riportati nelle tabelle sotto indicate; tutte le altre nuove imprese versano l’importo relativo alla prima fascia di fatturato, pari a 200 euro (ad eccezione delle società semplici agricole che versano 100 euro). In tal caso, il tributo deve essere versato entro 30 giorni dalla presentazione della domanda d’iscrizione.
Le nuove unità locali che si iscrivono nel corso del 2012, appartenenti ad imprese già iscritte, versano una somma pari al 20% degli importi testé indicati.
Infine, sull’importo complessivo dovuto occorre aggiungere l’eventuale maggiorazione stabilita dalla CCIAA di appartenenza, fino al 20% del diritto ordinariamente dovuto.
Si ricorda che, salvo eventuali proroghe, il diritto annuale deve essere versato, in un’unica soluzione, entro il termine per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi (il 18 giugno
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Criteri di determinazione del tributo |
Soggetti |
Importi dovuti (euro) |
Misura fissa |
Imprese individuali |
88 |
Misura fissa |
Società semplici agricole |
100 |
Società semplici non agricole |
200 |
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Società tra avvocati ex DLgs. 96/2001 |
200 |
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Criteri di determinazione del tributo |
Soggetti |
Importi dovuti (euro) |
Misura fissa |
Imprese individuali |
200 |
Commisurato al fatturato dell’esercizio 2011 |
Tutte le altre imprese |
In base all’aliquota |
Scaglioni di fatturato |
Importi fissi e aliquote |
Importi dovuti in base agli scaglioni di fatturato (euro) |
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da euro |
a euro |
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0 |
100.000 |
200 euro (fisso) |
200 |
100.000,01 |
250.000 |
0,015% |
200 + 0,015% della parte eccedente 100.000 |
250.000,01 |
500.000 |
0,013% |
222,50 + 0,013% della parte eccedente 250.000 |
500.000,01 |
1.000.000 |
0,010% |
255 + 0,010% della parte eccedente 500.000 |
1.000.000,01 |
10.000.000 |
0,009% |
305 + 0,009% della parte eccedente 1.000.000 |
10.000.000,01 |
35.000.000 |
0,005% |
1.115 + 0,005% della parte eccedente 10.000.000 |
35.000.000,01 |
50.000.000 |
0,003% |
2.365 + 0,003% della parte eccedente 35.000.000 |
50.000.000,01 |
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0,001% |
2.815 + 0,001% della parte eccedente 50.000.000 (fino ad un massimo di 40.000 euro) |