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ICI - TABELLA RIEPILOGATIVA

Tutti i proprietari o titolari/contitolari di diritti reali di godimento su fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli siti nel territorio dello Stato

 

 ICI - Tabella riepilogativa

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

chi deve pagare

¨ Tutti i proprietari o titolari/contitolari di diritti reali di godimento su fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli siti nel territorio dello Stato;

¨ i locatari di immobili concessi in locazione finanziaria;

¨ i concessionari di aree demaniali;

¨ i residenti all’estero che possiedono immobili situati nel territorio nazionale.



quando non è dovuta

L’Ici non è dovuta:

¨ per la casa dove il contribuente dimora abitualmente (sono escluse le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9);

¨ per le pertinenze dell’abitazione principale (come individuate dal regolamento comunale);

¨ per gli immobili che il Comune ha assimilato con regolamento o delibera all’abitazione principale.



come si calcola

L’Ici si determina moltiplicando la base imponibile per l’aliquota stabilita dal Comune ove è ubicato l’immobile che, generalmente è compresa tra il 4 e il 7 per mille.



quando si paga

La liquidazione dell’imposta prevede il versamento di due rate, ciascuna pari al 50% dell’imposta complessiva:

¨ la prima rata (acconto) deve essere versata entro il 16 Giugno prendendo a riferimento l’aliquota e le detrazioni dell’anno precedente;

¨ la seconda rata (a saldo) deve essere versata entro il 16 Dicembre tenendo conto dell’aliquota  e delle detrazioni deliberate dal Comune nell’anno a cui si riferisce l’imposta.



quali sono le modalità di versamento

¨ I soggetti titolari di partita Iva sono obbligati ad effettuare il pagamento dell’Ici mediante modello F24 in via telematica;

¨ i soggetti non titolari di partita Iva hanno al disposizione diverse modalità:

modello F24 cartaceo o telematico;

bollettino di c/c postale;

versamento diretto in tesoreria.



come rimediare il tardivo o mancato pagamento

Nel caso di omesso o carente versamento del saldo Ici, i contribuenti possono regolarizzare la propria posizione Ici beneficiando dell’istituto del ravvedimento operoso e applicando all’imposta dovuta le sanzioni e gli interessi previsti attualmente dalla legge, in particolare:

¨ se il ravvedimento avviene entro 14 giorni dalla scadenza originaria, la sanzione varia dallo 0,2% al 2,8%, tenendo presente che va applicato lo 0,2% per ogni giorno di ritardo;

¨ se il ravvedimento avviene successivamente ai 14 giorni ma entro 30 giorni dalla scadenza originaria, la sanzione è pari a 1/10 della sanzione ordinaria del 30%, quindi è uguale al 3%;

¨ se il ravvedimento avviene successivamente ai 30 giorni dalla scadenza originaria, ma entro il termine di presentazione della dichiarazione Ici relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione, la sanzione è pari a 1/8 della sanzione ordinaria del 30%, quindi è uguale al 3,75%.




Domande e risposte



 

D.1. Chi è tenuto al pagamento dell’imposta comunale sugli immobili (Ici)?

R.1. L’imposta comunale sugli immobili (Ici)[1] è una imposta patrimoniale il cui presupposto è rappresentato dal possesso (a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento) di fabbricati, aree edificabili e di terreni agricoli siti in Italia a qualsiasi uso destinati, anche se strumentali all’esercizio dell’attività di impresa e anche se si tratta di immobili alla cui produzione o scambio è diretta l’attività di impresa.

Sono tenuti al pagamento dell’imposta:

¨tutti i proprietari o titolari/contitolari di diritti reali di godimento su fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli siti nel territorio dello Stato;

¨ i locatari di immobili concessi in locazione finanziaria;

¨ i concessionari di aree demaniali;

¨ i residenti all’estero che possiedono immobili situati nel territorio nazionale.

In caso di soggetti contitolari, ciascuno deve effettuare il versamento della propria quota Ici in maniera distinta. Quando vi sono, invece, comproprietari, ovvero più titolari di diritti reali di godimento sullo stesso immobile, l’Ici deve essere pagata in proporzione alla quota di possesso. Per le parti comuni condominiali è l’amministratore condominiale a dover effettuare il pagamento dell’Ici.

Nel caso di assegnazione della casa coniugale a uno dei coniugi, nell’ipotesi di separazione o divorzio, benché entrambi i coniugi restino soggetti passivi dell’imposta per la quota di titolarità sull’immobile, il coniuge non assegnatario, che non possiede altra abitazione nello stesso Comune dove è ubicata la casa coniugale, calcola l’Ici dovuta applicando l’aliquota ridotta prevista per l’abitazione principale e le relative detrazioni.


 

D.2. Quali sono le abitazioni esenti dal pagamento dell’Ici?

R.2. A partire dal periodo d’imposta 2008 le abitazioni principali, le relative pertinenze e le abitazioni “assimilate” sono state escluse dall’obbligo di versamento dell’imposta comunale. Per abitazione principale si intende la dimora abituale, ovvero quella in cui il contribuente risiede, generalmente coincidente con la residenza anagrafica .

Sono assimilate all’abitazione principale, e quindi non pagano imposta:

¨la casa posseduta dal coniuge separato/divorziato (non titolare di altre abitazioni nello stesso Comune della casa coniugale) che non la abita personalmente in quanto è stata assegnata all’altro coniuge affidatario dei figli;

¨le unità immobiliari delle società cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari;

¨ alloggi assegnati dagli IACP (istituti autonomi per le case popolari).

Restano in ogni caso escluse, da tale esenzione, le abitazioni di pregio, censite nelle categorie catastali:

¨ A/1 abitazione signorile;

¨ A/8 ville;

¨ A9 castelli e palazzi di eminente pregio artistico o storico.



 

D.3. Quando si paga e come si determina il saldo Ici 2011?

R.3. La liquidazione dell’imposta prevede il versamento di due rate, ciascuna pari al 50% dell’imposta complessiva; pertanto per il 2011:

¨ la prima rata (acconto) doveva essere versata entro il 16.06.2011 prendendo a riferimento l’aliquota e le detrazioni del 2010;

¨ la seconda rata (a saldo) dovrà essere versata entro il 16.12.2011 prendendo a riferimento l’aliquota  e le detrazioni deliberate dal Comune nel 2011 (al momento del saldo, quindi, potrebbe eventualmente essere effettuato un conguaglio sulla 1° rata).

Alcuni Comuni possono introdurre la possibilità di effettuare il versamento in unica soluzione entro il 16.12, senza applicazione degli interessi, secondo quanto stabilito dall’art. 52, comma 1 del Dlgs. n. 446/1997. Le persone fisiche residenti all’estero hanno la possibilità di effettuare il versamento dell’imposta in unica soluzione a dicembre maggiorando il dovuto con gli interessi del 3%[2].

In linea di massima il saldo Ici 2011 si determina come differenza tra:

¨ l’imposta dovuta per l’anno 2011, determinata sulla base delle aliquote e delle detrazioni deliberate dal Comune per l’anno in corso,

¨ e l’acconto versato entro il 16.6.2011, con eventuale conguaglio su quest’ultimo necessario in quanto:

l’acconto versato entro il 16.6.2011 era solo il 50% dell’imposta dovuta per l’intero anno, computata fra l’altro tenendo conto delle aliquote e delle detrazioni vigenti nel 2010;

in sede di determinazione dell’Ici dovuta per il 2011, occorre ora assumere le aliquote e le detrazioni in vigore nell’anno in corso.



 

D.4.Come si calcola l’Ici?

R.4. L’Ici si determina moltiplicando la base imponibile per l’aliquota stabilita dal Comune ove è ubicato l’immobile. La misura dell’aliquota è generalmente compresa tra il 4 e il 7 per mille, in ogni caso ciascun Comune può fissare[3] aliquote diverse, anche agevolate, in relazione alla tipologia di immobile.

La misura delle aliquote deliberate dai vari Comuni può essere conosciuta:

¨ rivolgendosi ai Comuni interessati,

¨ ovvero consultando i seguenti siti Internet:

www.finanze.gov.it (sezione dedicata alla fiscalità locale);

www.webifel.it (sito Internet della Fondazione ANCI).

L’imposta va commisurata al numero di mesi di possesso nel corso dell’anno; si conteggia il mese in cui la titolarità è iniziata o cessata se la frazione è superiore a 14 giorni, mentre non si computa se è inferiore o uguale a 14 giorni.

In caso di decesso del proprietario dell’immobile durante l’anno, l’Ici va attribuita:

¨ al de cuius, fino alla data di decesso;

¨ agli eredi dalla data del decesso fino al 31.12 dell’anno in corso;

restando valida la regola del “possesso protratto per almeno 15 giorni”.


 

D.5.Come si determina la base imponibile dell’Ici?

R.5 La base imponibile dell’imposta comunale sugli immobili è differenziata in relazione al tipo di immobile:

¨ per i fabbricati iscritti in catasto: si moltiplica l’ammontare della rendita risultante in catasto al 1° gennaio dell’anno in corso (rivalutata del 5%) per un coefficiente pari a:

100 se categoria A e C;

50 se categoria A/10;

34 se categoria C/1;

50 se categoria D con rendita;

140 se categoria B;

¨ per i fabbricati che rientrano nella categoria catastale D, privi di rendita catastale, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all’anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, la base imponibile è data dal costo di acquisto al lordo degli ammortamenti maggiorato delle spese incrementative e moltiplicato per gli specifici coefficienti definiti annualmente con decreto ministeriale. Per il 2010 i coefficienti da utilizzare nel calcolo sono contenuti nel D.M. del 9 Marzo 2010;

¨ per le aree fabbricabili: il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione;

¨ per i terreni agricoli: all’ammontare del reddito dominicale che risulta al catasto (rivalutato del 25%) si applica un moltiplicatore pari a 75.

La rendita catastale rilevante ai fini Ici è quella risultante al 1° Gennaio 2011; le variazioni intervenute successivamente produrranno effetto solo per il calcolo dell’ICI dell’anno successivo.

 

D.6.Quali sono le modalità di versamento dell’Ici?

R.6. I titolari di partita Iva sono obbligati ad effettuare il pagamento dell’Ici mediante modello F24 in via telematica, mentre i soggetti non titolari di partita Iva hanno a disposizione diverse modalità:

¨ modello F24 cartaceo o telematico;

¨ bollettino di c/c postale;

¨ versamento diretto in tesoreria.

I codici tributo da utilizzare, per il versamento mediante F24, sono:

¨ 3901 per abitazione principale;

¨ 3902 per i terreni agricoli;

¨ 3903 per le aree fabbricabili;

¨ 3904 per gli altri fabbricati.

 

D.7 Il versamento dell’Ici deve essere effettuato ai valori decimali o a unità di euro?

R.7. Il versamento dell’Ici deve essere effettuato con arrotondamento all’unità di euro per difetto, se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi oppure per eccesso, se superiore a tale importo.

In caso di utilizzo del bollettino, deve essere arrotondato all’unità di euro solo l’importo del versamento totale; gli importi relativi ai singoli dati (terreni agricoli, aree fabbricabili, abitazione principale, altri fabbricati e detrazione per abitazione principale) devono essere indicati al centesimo.

Qualora venga utilizzato il Modello F24 deve essere arrotondato all’unità di euro l’importo di ogni singolo rigo.

 

D.8. Può essere compensato il debito Ici con crediti relativi ad altri tributi?

R.8. Se il pagamento avviene mediante il modello F24 è, infatti, possibile:

¨ compensare il debito Ici con altri crediti relativi ad altri tributi erariali;

¨ effettuare il pagamento verso Comuni diversi mediante un unico modello.

Il debito Ici può essere compensato con crediti relativi ad altri tributi, utilizzando anche il credito Irpef risultante dal Modello 730. A tal fine è previsto, infatti, un apposito quadro I nel quale il contribuente indica:

¨ la quota di credito che tiene a disposizione per il versamento Ici, nell’apposito campo 2;

¨ la volontà di utilizzare l’intero ammontare del credito Irpef per il versamento Ici, barrando la casella 1.



 

D.9.E’ possibile utilizzare l’istituto del ravvedimento operoso in caso di tardivo o mancato pagamento dell’Ici?

R.9. Nel caso di omesso o carente versamento del saldo Ici, i contribuenti possono regolarizzare la propria posizione Ici beneficiando dell’istituto del ravvedimento operoso, applicando all’imposta dovuta le sanzioni e gli interessi previsti attualmente dalla legge[4]. In particolare:

¨ se il ravvedimento avviene entro 14 giorni dalla scadenza originaria, la sanzione varia dallo 0,2% al 2,8%, tenendo presente che va applicato lo 0,2% per ogni giorno di ritardo (c.d. “ravvedimento sprint”);

¨ se il ravvedimento avviene successivamente ai 14 giorni, ma entro 30 giorni dalla scadenza originaria, la sanzione è pari a 1/10 della sanzione ordinaria del 30%, quindi è uguale al 3% (c.d. “ravvedimento breve”);

¨ se il ravvedimento avviene successivamente ai 30 giorni dalla scadenza originaria, ma entro il termine di presentazione della dichiarazione Ici relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione, la sanzione è pari a 1/8 della sanzione ordinaria del 30%, quindi è uguale al 3,75% (c.d. “ravvedimento lungo”).

Gli interessi da applicare sono pari all’1,5% dal 1° gennaio 2011. I codici tributo da utilizzare, invece, sono:

¨ 3906 per l’importo degli interessi;

¨ 3907 per la sanzione.


 

D.10.Quali sono le nuove misure sulla casa al vaglio del governo Monti?

R.10. Per recuperare gettito e garantire la tenuta dei conti pubblici il governo Monti sta vagliando diverse ipotesi che riguardano la tassazione sulla casa, dato che l’Italia, rispetto ai principali paesi europei, ha un’imposizione sulla proprietà immobiliare particolarmente bassa. Queste le misure finora considerate:

¨ il ritorno dell’Ici sull’abitazione principale, cancellata dal governo Berlusconi nel 2008, riformulata ai criteri di progressività;

¨ l’anticipo dell’Imu, prevista dal d.lgs. 23/2011, che potrebbe partire anziché dal 2014 già dal 2013 o addirittura 2012 assorbendo l’Ici, l’Irpef sui redditi fondiari di immobili non locati, e le addizionali Irpef regionali e comunali;

¨ rivalutazione delle rendite catastali, ferme dal 1996 al 5% (l’intervento da effettuare sarebbe la revisione degli estimi, ferme dal 1989, ma dato che tale misura richiederebbe tra i quattro e i cinque anni, la via più breve ora – per rispondere ai mercati- resta l’aggiornamento della percentuale di rivalutazione delle rendite catastali);

¨ l’introduzione della Res, nuova imposta sui ri

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