Secondo quanto disposto dalle istruzioni alla compilazione del Mod. UNICO 2012, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, le imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi relative al saldo 2011 ed al 1° acconto 2012 devono essere versate:
¨ entro il 18 giugno 2012 (il 16 giugno, infatti, cade di sabato ed il 17 giugno cade di domenica); PROBABILE PROROGA.!
¨ entro il 18 luglio 2012[1], con maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
Per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, invece, il termine di versamento è legato alla data di approvazione del bilancio.
Nella tabella seguente sono riportate le diverse ipotesi.
I contribuenti possono optare anche per la rateizzazione, suddividendo il debito d’imposta in un numero definito di rate. Il numero massimo di rate e la loro scadenza variano a seconda che il contribuente sia titolare o meno di partita IVA e sulla base della data del 1° versamento; in particolare:
¨ i soggetti titolari di partita IVA devono versare:
ü la 1° rata entro il 18 giugno 2012, ovvero entro il 18 luglio 2012 con maggiorazione dello 0,40%;
ü le rate successive entro il giorno 16 di ciascun mese, purché l’ultima rata sia versata a novembre. Ogni singola rata deve essere aumentata di un importo a titolo di interessi pari al 4% annuo, e quindi pari ad uno 0,33% mensile;
¨ i soggetti non titolari di partita IVA devono versare:
ü la 1° rata entro il 18 giugno 2012, ovvero entro il 18 luglio 2012 con maggiorazione dello 0,40%;
ü le rate successive entro l’ultimo giorno di ciascun mese, purché l’ultima rata sia versata a novembre. Anche in questo caso, la rateizzazione comporta l’applicazione dell’interesse in misura pari allo 0,33% mensile.
Per il versamento delle imposte va obbligatoriamente utilizzato il modello unificato di pagamento, Modello F24, riportando gli appositi codici tributo che distinguono il versamento. Di seguito si propone un riepilogo dei termini di versamento delle imposte sui redditi e dei codici tributo di più frequente utilizzo.
TERMINI DI VERSAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI DERIVANTI DA UNICO 2012
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IN UNICA SOLUZIONE
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SOGGETTI CON PERIODO D’IMPOSTA
COINCIDENTE
CON L’ANNO SOLARE
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Entro il 18.06.2012
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Entro il 18.07.2012 con maggiorazione dello 0,40%
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SOGGETTI CON PERIODO D’IMPOSTA
NON COINCIDENTE
CON L’ANNO SOLARE
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Bilancio approvato entro i 120 gg. dalla chiusura del periodo d’imposta
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Giorno 16 del 6° mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta
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Bilancio approvato oltre i 120 gg. dalla chiusura del periodo d’imposta, ma entro il termine straordinario di 180 gg.
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Giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio
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Bilancio NON approvato entro il termine ordinario di 120 gg. dalla chiusura del periodo d’imposta
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Giorno 16 del 6° mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta
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Bilancio NON approvato entro il termine straordinario di 180 gg. dalla chiusura del periodo d’imposta
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Giorno 16 del mese successivo a quello in cui si sarebbe dovuto approvare il bilancio
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IN FORMA RATEALE |
Entro il 18.06.2012
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NON titolari di partita IVA |
Titolari di partita IVA |
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RATA |
SCADENZA |
INTERESSI % |
RATA |
SCADENZA |
INTERESSI % |
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I |
18.06.2012 |
0,00 |
I |
18.06.2012 |
0,00 |
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II |
02.07.2012 |
0,13 |
II |
16.07.2012 |
0,31 |
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III |
31.07.2012 |
0,46 |
III |
20.08.2012[2] |
0,64 |
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IV |
31.08.2012 |
0,79 |
IV |
17.09.2012 |
0,97 |
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V |
01.10.2012 |
1,12 |
V |
16.10.2012 |
1,30 |
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VI |
31.10.2012 |
1,45 |
VI |
16.11.2012 |
1,63 |
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VII |
30.11.2012 |
1,78 |
VII |
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Entro il 18.07.2012 con maggiorazione dello 0,40%
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NON titolari di partita IVA |
Titolari di partita IVA |
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RATA |
SCADENZA |
INTERESSI % |
RATA |
SCADENZA |
INTERESSI % |
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I |
18.07.2012 |
0,00 |
I |
18.07.2012 |
0,00 |
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II |
31.07.2012 |
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