Con la fattura elettronica la modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sui documenti informatici è disposta attraverso l’indicazione seguente: “assolvimento virtuale dell’imposta ai sensi del DM 17.6.204”.
Tale indicazione è da mettere nel campo dati bollo della fattura elettronica.
Il pagamento dell'imposta sarà fatta a consuntivo tramite F24 ed in un’unica soluzione a 120 gg dalla chiusura dell’esercizio fiscale.
Il soggetto obbligato all’assolvimento dell’imposta di bollo è il soggetto che emette la fattura e deve corrispondere l'imposta di bollo sui documenti informatici.
Per le fatture elettroniche emesse senza addebito o applicazione dell’ IVA e con un importo superiore a € 77,47 l’ imposta di bollo è dovuta nella misura di Euro 2,00 ed è richiesto di riportare in fattura una specifica annotazione di assolvimento dell’imposta di bollo ai sensi del DM 17 giugno 2014.
Per il formato FatturePA (Decreto 3 aprile 2013 n. 55) si evidenzia sul sito istituzionale del Sistema di Interscambio viene comunicato l’assoluzione dell’imposta di bollo debba essere rappresentata in fattura inserendo nel campo
Il D.P.R. 642/1972, l’articolo 6 della Tabella allegato B, chiarisce quali sono i casi di esenzione dal bollo definendo di fatto il noto principio di alternatività tra imposta di bollo e imposta sul valore aggiunto. Il bollo deve essere applicato alle fatture che non sono soggette a imposta sul valore aggiunto: esenti ex articolo 10 D.P.R. 633/1972, escluse ex articoli 2, 3, 4, 5 e 15 D.P.R. 633/1972, non imponibili.
L’obbligo del bollo esiste anche con la fatturazione elettronica che quindi dovrà avvenire con modalità virtuale. L’imposta di bollo per le fatture elettroniche andrà versata entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio tramite modello F24 codice tributo “2501”.
Riepilogo degli obblighi nel merito dell’imposta di bollo.
Contribuenti minimi e forfettari
Le fattura superiori a 77,47 euro (operazioni non prevista applicazione dell’iva)
Reverse charge e Split payment
Le fatture emesse in reverse sono esenti da imposta di bollo in quanto soggette ad iva assolta dall’acquirente o committente.
Esportazione di beni articolo 8, comma 1, lett. a) e b) D.P.R. 633/1972
sono esenti da imposta di bollo.
Esportazione di beni articolo 8, comma 1, lett. c), D.P.R. 633/1972
sono soggette ad imposta di bollo, tranne il caso in cui esse riportino la dizione di “beni destinati all’esportazione”.