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Estromissione beni immobili imprenditore individuale nella Legge bilancio 2020

Legge di bilancio 2020: riproposta l'imposta sostitutiva dell'8% per l'estromissione dei beni immobili posseduti dall'imprenditore individuali.

Estromissione beni immobili imprenditore individuale nella Legge di bilancio2020

Legge di bilancio 2020: riproposta l'imposta sostitutiva dell'8% per l'estromissione dei beni immobili posseduti dall'imprenditore individuali.

Il comma 690 dell'articolo unico della Legge di bilancio 2020, in base al testo approvato da Camera e Senato ed in attesa di pubblicazione in Gazzetta, ripropone il regime opzionale di tassazione con imposta sostitutiva dell'8% dei beni immobili strumentali posseduti alla data del 31 ottobre 2019 dagli imprenditori individuali.
La base imponibile dell’imposta sostitutiva corrisponde alla differenza tra il

  • valore normale dei beni, determinato con criterio catastale ed
  • il relativo valore fiscalmente riconosciuto,

assumendo il valore iscritto nel libro degli inventari oppure nel registro dei beni ammortizzabili, al netto delle quote di ammortamento fiscalmente dedotte e tenendo conto di eventuali rivalutazioni fiscalmente rilevanti.

E’ possibile versare l'imposta sostitutiva in due rate con scadenza, rispettivamente,

  • il 30 novembre 2020 (60% dell'imposta dovuta)
  • il 30 giugno 2021 (40%). 

Si segnala che gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2020.

 

Sono elementi essenziali, al fine di valutare la convenienza dell’operazione, la disciplina IVA ed i seguenti.

 

Immobile non costruito da chi lo estromette

Nel caso di immobile non costruito dall’imprenditore che lo estromette, l’uscita del bene sarà esente da IVA ai sensi dell’art. 10, c.1, n. 8-ter DPR.633/1972.

In questo caso l’imprenditore individuale fa entrare il bene immobile nella sua sfera privata senza essere tassato ai fini IVA in quanto non applicata per effetto della esenzione.

 Immobile costruito da chi lo estromette

Invece, se costruito dall’imprenditore e l’estromissione avviene prima dei cinque anni dalla fine dei lavori, l’operazione è imponibile IVA e sarà da (ri) versare l’ IVA sulla base di un imponibile determinato ai sensi dell’art. 13 DPR 633/1972. Non sarà possibile il valore catastale.

Fabbricato estromesso acquistato da privato

Anche in tale ipotesi l’estromissione è vantaggiosa perché fuori campo IVA art. 2 DPR 633/1972.

Esecuzione lavori di ristrutturazione sull’immobile da estromettere

Se sono manutenzioni straordinarie per le quali si è detratta l’ IVA interviene la rettifica alla detrazione art. 19-bis2 DPR.633/1972. Si dovrà versare IVA precedentemente detratta, in decimi mancanti al compimento di un decennio, calcolati dalla data di esecuzione lavori. Se ad esempio sono passati 8 anni, di dovranno versare 2 decimi dell’imposta complessivamente detratta.

  

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