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Credito IVA 2024 compensazione rimborso Legge finanziaria

Decreto legislativo attuazione delega fiscale semplificazione incremento da 50 mila euro a 70 mila euro annui del limite previsto ora in 50.000 euro, per l’utilizzo in compensazione del credito IVA o rimborso IVA 2023

Il credito IVA può essere utilizzato, qualora la dichiarazione IVA 2024 sia credito:

  • fino a 5.000 euro senza vincoli dal 01.01.2024 prima di presentare la dichiarazione e senza visto;
  • oltre i 5.000 euro: vi sono due obblighi per l’utilizzo:
    • presentare la dichiarazione Iva con il visto di conformità

(ad eccezione dei casi sotto indicati);

    • solo dopo 10 giorni dalla presentazione della dichiarazione

(esempio: presentazione il 29.02.2024, credito utilizzabile a partire dal 11.03.2023).

I vincoli devono essere rispettati solo per le compensazioni orizzontali (IVA con altre imposte o contributi)

Nessun obbligo nel caso di compensazione verticale (IVA da IVA).

Le compensazioni verticali da presentare senza F24 sono esclusivamente quelle utilizzate per il pagamento di un debito Iva relativo a un periodo successivo rispetto a quello di maturazione del credito.

Quindi, ad esempio nel caso di contribuenti trimestrali, è necessario presentare il modello F24, per compensare saldo Iva dell’anno 2023, IVA 2024 annuale a debito, con credito IVA del I trimestre 2024.

Punteggio ISA e visto di conformità

Se, per la dichiarazione IVA 2024, relativa all’anno 2023, il contribuente (che sia soggetto ad ISA) ha un punteggio di affidabilità, nel modello redditi, almeno pari a 8, puntuale nel modello redditi per il solo 2022, e 8,5 quale media nel modello redditi per il 2021 e 2022, può non apporre il visto di conformità se utilizza il credito IVA, oltre i 5.000 euro, fino a 50.000 euro (*).

E certamente pur sempre necessario, prima dell’utilizzo oltre euro 5.000, attendere i 10 giorni dopo la presentazione della dichiarazione Iva.

Il modello F24 con compensazioni andrà presentato solo attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline).

Rimborso del credito 

In alternativa all’utilizzo in compensazione, è possibile chiedere il credito annuale IVA, che sia superiore a 2.582,28 euro, a rimborso, sempre che si rientri in una delle fattispecie causali che prevedono la possibilità di richiedere il rimborso.

  • entro i 30.000 euro: senza dover apporre né visto, né garanzia, ma con l’attestazione delle società e degli enti operativi non di comodo;
  • oltre i 30.000 euro: apponendo visto oppure la garanzia, attestazione delle società e degli enti operativi oltre all’ attestazione di alcuni requisiti patrimoniali;
  • entro i 50.000 euro (*): senza apposizione di visto e senza garanzia se hanno ottenuto i citati punteggi ISA, senza dover prestare adeguata garanzia a prescindere dal fatto che il contribuente rientri tra i soggetti a rischio o meno; nel frontespizio barrata la casella “Esonero dall’apposizione del visto di conformità”.

L'importo massimo sopra citato deve essere riferito alla somma delle richieste di rimborso effettuate per l'intero periodo d'imposta, ossia alla somma delle richieste di rimborso derivanti dai modelli IVA TR e dalla dichiarazione annuale.

Il calcolo delle soglie previste ai fini dell'obbligo di apposizione del visto di conformità deve avvenire separatamente per i rimborsi e le compensazioni.

(*) Oggi 31/12/2023 è in dirittura di arrivo il decreto legislativo di attuazione della delega fiscale (Legge n. 111 del 09.08.2023) in materia di razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari che porterà un incremento da 50 mila euro a 70 mila euro annui del limite previsto ora in 50.000 euro, per l’utilizzo in compensazione del credito IVA e da 20 mila euro a 50 mila euro annui della soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformità per l’utilizzo in compensazione dei crediti per imposte dirette e IRAP; 

Il rimborso del credito IVA derivante da dichiarazione annuale potrà essere richiesto solo nel caso in cui questi rientri in una delle fattispecie, espressamente indicate:

-contribuente con aliquota media delle operazioni attive inferiore a quella delle operazioni passive;

-contribuente che ha effettuato operazioni attive non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 per più del 25% del totale;

-contribuente che voglia richiedere solo il rimborso dell’IVA versata per l’acquisto di beni ammortizzabili, e di beni e servizi per studi e ricerche;

-contribuente con una prevalenza di operazioni non soggette a IVA, per effetto degli articoli da 7 a 7-septies del dpr 633/1972;

-contribuente non residente nel territorio italiano.

Al di fuori dei casi indicati, la richiesta di rimborso può essere validamente effettuata se dalle dichiarazioni dei due anni precedenti risultano eccedenze a favore del contribuente, nei limiti dell’ammontare del credito risultante dalla dichiarazione annuale e, comunque, per un importo non superiore alla minore delle eccedenze (art. 30, comma 4, D.P.R. n. 633/1972).

Nel caso in cui l’importo richiesto a rimborso sia superiore ad euro 30.000 bisogna distinguere e qualificare il contribuente beneficiario nella categoria non a rischio oppure categoria a rischio.

I contribuenti cosiddetti non a rischio si definiscono per detrazione; appartengono a questa categoria tutti coloro che possono essere considerati diversi da quelli a rischio.

Ai contribuenti a rischio è in ogni caso richiesta l’idonea garanzia.

Le fattispecie che fanno qualificare il richiedente come un soggetto a rischio sono:

  • la cessazione dell’attività;
  • l’esercizio dell’attività di impresa da meno di due anni;
  • l’aver ricevuto notifica, nei due anni precedenti, di avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, in riferimento a ciascun anno, una differenza tra importi dichiarati e importi accertati superiore al:
    • 10% degli importi dichiarati, se questi non superano euro 150.000;
    • 5% degli importi dichiarati, se questi non superano euro 1.500.000;
    • 1% degli importi dichiarati, se superiori.
  • il soggetto passivo ha presentato la dichiarazione priva del visto di conformità (o della sottoscrizione alternativa) oppure senza la dichiarazione sostitutiva di atto notorio;

Dalla seconda fattispecie, l’esercizio dell’attività di impresa da meno di due anni, sono escluse le cosiddette

L'art. 38-bis co. 4 del DPR 633/72 prevede che i rimborsi IVA di importo superiore a 30.000,00 euro sono eseguiti, solo previa presentazione della garanzia, quando l'istante è considerato soggetto a rischio.

Il contribuente non a rischio sarà invece obbligato a presentare, alternativamente:

- idonea garanzia; nella forma di: cauzione in titoli di Stato (o in titoli garantiti dallo Stato); fideiussione bancaria; polizza assicurativa fideiussoria;

oppure, per l'ottenimento del rimborso IVA senza la presentazione della garanzia patrimoniale,

- dichiarazione annuale munita di visto di conformità o di sottoscrizione dell’organo di controllo, nonché anche accompagnata dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale si attesti i requisiti della solidità patrimoniale, della continuità nella conduzione aziendale e dell’avvenuto versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi dovuti, regolarità DURC.

Il requisito della solidità patrimoniale si considera conseguito se, rispetto al precedente periodo di imposta, la consistenza del patrimonio netto non è diminuita di oltre il 40% (nel caso di contribuente in contabilità ordinaria), se le consistenze immobiliari non sono diminuite della medesima percentuale, se l’attività non è cessata o si è ridotta per cessioni di rami d’azienda.

Il requisito della continuità nella conduzione aziendale si considera conseguito se, nell’anno precedente, non sono state cedute azioni o quote in misura superiore al 50% del capitale sociale.

Procedure per là erogazione 

L'erogazione del rimborso annuale IVA può avvenire mediante due diverse procedure:

  • la procedura semplificata, rimborso non superiore a 2.000.000 euro (*);
  • la procedura ordinaria rimborso superiore a 2.000.000 euro (*);
  • per determinate categorie di contribuenti i rimborsi IVA sono eseguiti in via prioritaria.

(*) inclusi anche gli importi utilizzati in compensazione nel modello F24

Semplificata: l'erogazione del rimborso avviene a cura dell'Agente della Riscossione, con accredito sul conto corrente bancario del soggetto passivo, entro 60 giorni dall'invio della dichiarazione.

Ordinaria: il rimborso è liquidato dall'ufficio locale competente dell'Agenzia delle Entrate, entro 3 mesi dalla richiesta.

Prioritaria: per categorie di contribuenti per i quali i rimborsi sono eseguiti in via prioritaria, anche in relazione all'attività esercitata e alle tipologie di operazioni effettuate.

Le società di comodo

Sul riconoscimento del diritto ad ottenere il rimborso del credito IVA grava la disciplina delle cosiddette società di comodo: le società non operative o quelle in perdita sistematica.

Quando una società rientra in una di queste fattispecie non potrà richiedere a rimborso o utilizzare in compensazione il proprio credito IVA.

L’art. 9 del DL 21 giugno 2022 n. 73 (c.d. DL “Semplificazioni fiscali”) ha abrogato la disciplina delle società in perdita sistematica “a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022”. La decorrenza dell’abrogazione dal periodo di imposta 2022 “solare” risulta confermata dai modelli REDDITI 2023

Scadenze per il Versamento Iva Trimestrale

  • 1 trimestre periodo gen-feb-mar: 16 maggio;
  • 2 trimestre periodo apr-mag-giu:  20 agosto (proroga di Ferragosto),
  • 3 trimestre periodo lug-ago-set: 16 novembre;
  • 4 trimestre periodo ott-nov-dic (saldo al netto dell’acconto): 16 marzo (oppure a Giugno insieme al modello redditi). 
  • acconto iva sul 4° trimestre:  27 dicembre
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