Vedi segnalazioni creditori qualificati AdE etc
Codice della crisi d’impresa D.Lgs 14/2019
Obblighi in capo all’impresa ed agli amministratori
La “mission” della normativa è prevenire la crisi e gestire in maniera proattiva il rischio di impresa, cioè la somma dei probabili eventi futuri, interni ed esterni al perimetro aziendale che potrebbero impattare negativamente sui risultati economici dell’impresa. Creare un piccolo modello di Risk management.
Al fine di favorire l'emersione tempestiva della crisi, l'art. 3 del D.Lgs 14/2019 prevede alcuni obblighi in capo all'imprenditore ed agli amministratori, che così differenziati:
- adottare misure idonee
per rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte;
- istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla dimensione aziendale
ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell’assunzione di idonee iniziative, come peraltro già previsto ai sensi dell’art.2086 del codice civile;
- creare un protocollo amministrativo
per poter dimostrare, anche a distanza di anni di anni un comportamento corretto e tutelarsi da eventuali rischi civili patrimoniali e penali in futuro;
A) monitorare gli equilibri societari fondamentali:
dotarsi di adeguati strumenti contabili per il continuo controllo economico, finanziario e patrimoniale (obbligo per attivare il meccanismo di allerta tramite il monitoraggio dei segnali di allarme), dotandosi di qualche significativo indicatore KPI (Key Performance Indicator) capace di sintetizzare efficacemente e dimostrare di equilibrio;
B) conoscere i propri flussi di cassa previsionali a 12 mesi
dotarsi di una struttura di budget economico, patrimoniale e finanziario identificando i centri (funzioni o persone) di responsabilità, anche per la generazione del DSCR (Debt Service Cover Ratio) indicatore finanziario prospettico teso a verificare la capacità dell’impresa di coprire, nel periodo preso in esame, le proprie obbligazioni di debito e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi (art.3 lett. b).
gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale. L'azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti.
Imprenditore individuale |
Deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte |
Imprenditore collettivo (società di capitali/di persone) |
Deve adottare un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato, come previsto dall'art. 2086, C.c., per rilevare tempestivamente lo stato di crisi ed assumere idonee iniziative. Come sopraesposto deve:
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Segnalazioni obbligatorie dei creditori pubblici qualificati
I creditori pubblici qualificati: Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate-Riscossione INPS, INAIL, hanno l’obbligo di segnalare, all'imprenditore interessato e, ove esistente, all'organo di controllo, a mezzo di PEC o, in mancanza, mediante raccomandata A/R, l'esistenza di debiti nei propri confronti.
La segnalazione contiene l'invito alla presentazione dell'istanza di nomina dell'esperto indipendente di cui all'art. 17 co. 1 del DLgs. 14/2019, se ne ricorrono i presupposti, per l'accesso alla composizione negoziata di cui all'art. 12 del medesimo Codice della Crisi di impresa.
La disciplina delle segnalazioni di cui all’art. 25-novies del DLgs. 14/2019
Alcuni segnali di previsione della crisi di impresa sono rappresentati da esistenza di:
- debiti per retribuzioni scaduti da almeno 30 giorni pari a oltre il 50% dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
- debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
- esposizioni nei confronti di banche / altri intermediari finanziari scadute da oltre 60 giorni ovvero che abbiano superato da almeno 60 giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma, a condizione che rappresentino complessivamente almeno il 5% del totale delle esposizioni;
- una o più esposizioni debitorie nei confronti dell’INPS / INAIL / Agenzia delle Entrate / Agenzia delle Entrate – riscossione.
I parametri fissati per INPS / INAIL / Agenzia delle Entrate – riscossione sono così individuati:
AGENZIA DELLE ENTRATE
Esistenza di debito IVA scaduto e non versato, risultante dalla LIPE, superiore a € 5.000 e comunque non inferiore al 10% del volume d’affari del mod. IVA relativo all’anno precedente.
NB
La segnalazione, entro 150 giorni dalla scadenza delle LIPE, è in ogni caso inviata, indipendentemente dal volume d’affari, qualora il debito Iva scaduto e non versato, risultante dalla Lipe, sia superiore a € 20.000.
INPS
Ritardo di oltre 90 giorni nel versamento di contributi previdenziali di importo superiore:
- al 30% dei contributi dovuti nell’anno precedente e a € 15.000 per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati;
- a € 5.000 per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati.
I limiti si riferiscono a debiti accertati dal 1° gennaio 2022.
INAIL
Esistenza di debito per premi assicurativi scaduto da oltre 90 giorni e non versato superiore a € 5.000.
AGENZIA DELLA RISCOSSIONE
Esistenza di crediti affidati per la riscossione, scaduti da oltre 90 giorni superiori a:
- € 100.000 per imprese individuali;
- € 200.000 per società di persone;
- € 500.000 per altre società
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