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Assegnazione agevolata beni ai soci: le riserve in sospensione incrementano il c

L’agevolazione è stata, innanzitutto, limitata alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei beni ammessi ai benefici.

Assegnazione agevolata beni ai soci: le riserve in sospensione incrementano il costo fiscale

Anche la trasformazione in società semplice fa sorgere qualche dubbio.

L’agevolazione è stata, innanzitutto, limitata alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei beni ammessi ai benefici. Si ritiene che tale condizione vada verificata alla data della delibera di trasformazione e che assuma rilevanza la situazione di fatto, al di là dell’oggetto societario. 
È stabilito che il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni possedute dai soci va aumentato della differenza assoggettata a imposta sostitutiva.

Al riguardo sorge il dubbio se lo stesso vada incrementato anche dell’importo delle riserve in sospensione d’imposta assoggettate alla sostitutiva del 13 per cento.

Si ritiene che la risposta sia positiva, dato che, come precisato nella circolare 25/E del 2007, la sostitutiva in capo alla società trasformata «esaurisce definitivamente il prelievo tributario non solo con riferimento ai plusvalori latenti dei beni costituenti il compendio aziendale, ma anche con riferimento agli utili maturati fino al momento della trasformazione» e che l’incremento del costo della partecipazione «ha lo scopo di evitare che si produca una doppia imposizione sul medesimo reddito» con l’attribuzione ai soci. 
Si pone, altresì, la questione se le riserve di utili ante-trasformazione rilevino fiscalmente per i soci di società di capitali. L’Assonime (circolari 51/1999 e 52/2002) ha detto di no, basandosi su alcuni passaggi della circolare 40/E del 2002.

 

QUESTIONI APERTE 

Possono avvalersi delle agevolazioni previste dalla legge di Stabilità le società e gli enti non residenti che possiedono una stabile organizzazione in Italia? 

Nei precedenti interventi normativi tali soggetti erano ritenuti società “di comodo” mentre adesso non sono menzionati nell’articolo 1, comma 115, della legge 208/2015 

In base al tenore letterale della norma le società non residenti sembrerebbero escluse dalle agevolazioni, essendo state menzionate espressamente soltanto le società residenti 
in Italia. 
Si ritiene, tuttavia, che anche tali soggetti debbano essere ammessi, al fine di evitare che vengano violati i principi di non discriminazione e della libertà di stabilimento del Trattato Ue e dell’Accordo See

Le società di persone e le Srl come possono dimostrare l’esistenza del requisito della qualità dei soci alla data del 30 settembre 2015 se non devono tenere il libro dei soci cui fa espresso riferimento la norma agevolativa? È una condizione richiesta per impedire l’attribuzione agevolata dei beni a soggetti inclusi solo a tal fine nella compagine sociale 

Nella circolare 9/E del 2008 è stato precisato che, in mancanza del libro dei soci, le società di persone devono dimostrare l’identità degli stessi mediante un atto avente data certa. 
Per le Srl – per le quali tale libro è stato soppresso dall'articolo 16, comma 12-quater, del Dl 185/2008 – si ritiene assuma rilevanza il deposito dell’atto di trasferimento della partecipazione nel registro 
delle imprese

Si può fruire delle agevolazioni se la percentuale di partecipazione del socio è mutata dopo l’entrata in vigore della legge di stabilità 2016? 
È violato il divieto di subentro di nuovi soci dopo il 30 settembre 2015 se il socio è deceduto e allo stesso è subentrato il figlio che ha accettato l’eredità o viene costituito un usufrutto sulla partecipazione? 

Rileva la percentuale di partecipazione del socio alla data dell’assegnazione e non è necessario l’ininterrotto possesso della stessa dal 1° gennaio 2016. 
Può fruire delle agevolazioni anche l’erede che subentra al socio defunto dopo il 30 settembre 2015.
Se sulla partecipazione è costituito un diritto di usufrutto la qualità di socio va riferita al soggetto titolare della nuda proprietà

Gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività sociale possono essere agevolati anche se inseriti nel processo produttivo, 
mentre gli immobili strumentali per destinazione sono esclusi dall'applicazione dei benefici? 
A quale data devono sussistere i requisiti necessari ad agevolare gli immobili? 

Gli immobili costituenti beni-merce rientrano, in base alla norma, tra quelli agevolati, anche al fine di superare le incertezze connesse alla correttezza dell’inserimento nel magazzino degli immobili affittati da lungo tempo. Le caratteristiche dei beni devono essere verificate alla data dell’assegnazione (circolare 112 del 1999). Rileva, a tal fine, la destinazione effettivamente attribuita ai beni

 

Ammesse le società per cui è accolto l’interpello disapplicativo - Via libera ai beni merce

Le agevolazioni per le assegnazioni e le cessioni di beni ai soci previste dalla legge di Stabilità 2016 “anticipano” la revisione della disciplina delle società di comodo e riproducono, con alcune importanti modifiche, le analoghe discipline introdotte negli anni precedenti.

Per risolvere le questioni interpretative ancora aperte è però possibile fare riferimento soltanto in parte ai chiarimenti già forniti dall’amministrazione finanziaria, dato il mutato quadro normativo.

Le principali problematiche sono esaminate di seguito, tralasciando quelle relative agli effetti fiscali nei riguardi dei soci.
L’ambito soggettivo 
Possono avvalersi delle disposizioni agevolative le società commerciali di persone (comprese quelle di fatto) e le società di capitali. 
Nei riguardi di quelle considerate “non operative” in almeno due dei tre periodi precedenti (dal 2013 al 2015) l’imposta sostitutiva si applica con l’aliquota del 10,5 anziché dell’8 per cento. Si ritiene che tale regola si riferisca anche alle società in perdita “sistematica”, non menzionate nella norma ma nella relazione di accompagnamento al disegno di legge.
Per evitare l’applicazione dell’aliquota maggiorata si ritiene rilevino, oltre che le cause di esclusione e di disapplicazione automatica (ma non quelle solo “parziali”), anche l’accoglimento dell’istanza di interpello.

È vero che la circolare 25/E/2007 ne affermava l’irrilevanza, ma adesso è stata introdotta una chiara distinzione tra società “di comodo” e non: quindi dovrebbe tenersi conto anche dell’esito dell’istanza. 
I requisiti dei soci 
Per accedere alle agevolazioni, i soci devono essere iscritti nel relativo libro al 30 settembre 2015 (o entro il 31 gennaio 2016 se il titolo di trasferimento ha data certa anteriore al 1° ottobre 2015). 


Nelle circolari 112/E del 1999 e 9/E del 2008 era stato precisato che tale iscrizione non è prevista per le società di persone e che l’identità dei loro soci deve essere dimostrata mediante un atto avente data certa.

 

L’obbligo di iscrizione è stato soppresso dal Dl 185/2008 anche per le Srl e per le stesse dovrebbe, quindi, farsi riferimento al deposito dell’atto di trasferimento della partecipazione nel registro delle imprese.

 

Qualora la condizione richiesta dalla norma sussista soltanto per alcuni dei soci assegnatari, si ritiene che gli stessi possano ugualmente fruire delle agevolazioni, essendo stato precisato, nella circolare 112/E del 1999, che «solo i soci» che rivestono la qualifica richiesta dalla norma possono fruire dei benefici previsti. 

Non appare necessario che tutti i soci delle società siano persone fisiche che non detengono le partecipazioni della società in regime di impresa (come precisato nella relazione di accompagnamento e nella detta circolare 112/E).

Tale condizione era stata, invece, espressamente richiesta dall’articolo 1, comma 129, della Finanziaria 2008. 
Il divieto del subentro di nuovi soci in data successiva al 30 settembre 2015 non riguarda i casi degli eredi del socio defunto e, si ritiene, delle partecipazioni sociali ottenute a seguito del concambio originato da operazioni di fusione o di scissione.

Non rileva l’eventuale uscita dei soci antecedentemente all’assegnazione o alla cessione.


I beni agevolati 
Possono fruire dell’agevolazione gli immobili strumentali per natura, ma non quelli strumentali per destinazione.

Se un fabbricato possiede entrambe le caratteristiche (ad esempio un capannone nel quale la società esercita in via esclusiva l’attività commerciale) la “destinazione” prevale sulla “natura” e lo stesso non può essere estromesso in via agevolata (circolare 112/E del 1999).
Rientrano nell’agevolazione gli immobili locati dalle società di gestione immobiliare (risoluzione 56/E del 2004), ma non i terreni utilizzati direttamente dalle società agricole per la coltivazione e/o l’allevamento di animali (circolare 112/E del 1999). 
Dovrebbero essere esclusi, in quanto strumentali per destinazione, anche gli immobili concessi in locazione da villaggi turistici, gallerie commerciali e centri sportivi se i proventi derivanti dalla “gestione attiva” risultano di importo superiore a quello dei canoni di affitto/locazione (circolare 7/E del 2013). 
Si ritiene che i benefici spettino anche agli immobili beni-merce, nonostante siano utilizzati all’interno del ciclo economico al pari di quelli strumentali per destinazione.

Ciò in base al disposto letterale della norma – analogo a quello dei precedenti interventi normativi – e anche al fine di superare le problematiche connesse alla contestazione da parte degli uffici della correttezza dell’inserimento nel magazzino degli immobili affittati. Tali beni non assumono rilevanza ai fini della disciplina delle società di comodo, che potrebbero non avere, quindi, interesse ad estrometterli.

 

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