Le agevolazioni fiscali per le persone fisiche che investono in Start up e PMI innovative.
Per i soggetti Irpef che investono in Start up innovative sono previste due agevolazioni, alternative tra di loro, la detrazione Irpef “ordinaria” del 30% disciplinata dall’art. 29 del D.L. 179/2012 e la detrazione Irpef del 50% in regime “de minimis” introdotta dal D.L. Rilancio (D.L. 34/2020, art. 38, c. 7) e disciplinata dall’art. 29 bis del D.L. 179/2012.
Detrazione Irpef ordinaria (D.L. 179/2012, art. 29).
Le persone fisiche soggetti Irpef possono detrarre dall’imposta lorda il 30% delle somme investite nel capitale oppure quale sovrapprezzo in una o più Start up o PMI innovative.
L'agevolazione è riconosciuta per gli investimenti diretti o anche indiretti attraverso OICR o altre società che investono prevalentemente in Start up e Pmi innovative (vd. Domanda 14).
L’investimento massimo agevolabile per ciascun periodo d’imposta è di 1.000.000 euro.
La detrazione che in un dato periodo d’imposta non ha capienza nell’Irpef può essere utilizzata nei successivi periodi d’imposta, ma non oltre il terzo.
La condizione per la detrazione è quella di mantenere l’investimento per almeno 3 anni, altrimenti si decade dal beneficio con l’obbligo di restituire quanto detratto maggiorato degli interessi in misura legale.
Altro limite per il riconoscimento della detrazione è quello che la Startup non riceva, complessivamente, più di 15 milioni di euro di investimenti agevolabili negli anni di vigenza del regime agevolativo.
Al momento dell'investimento da parte della persona fisica, la Start up deve essere regolarmente iscritta nell'apposita sezione speciale del Registro delle imprese. Ne deriva che questa agevolazione non può essere fruita in fase di costituzione della società (vd. faq 2.1 sul sito del Mise)
La detrazione Irpef "ordinaria" del 30% (D.L. 179/2012, art. 29) è un’agevolazione automatica non occorre richiede richiesta preventiva.
Per poter fruire della detrazione l’investitore deve ricevere e conservare una dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa beneficiaria come da Allegato B del Decreto 28.12.2020 .
Detrazione Irpef in regime “de minimis” (D.L. 179/2012, art. 29 bis).
Il Decreto Rilancio (D.L. 34/2020, art. 38, c. 7) ha introdotto, per le persone fisiche che investono nel capitale sociale di una o più Start up innovative, una detrazione Irpef pari al 50% della somma investita, in alternativa alla ordinaria detrazione Irpef del 30%.
La disciplina di questa nuova detrazione è contenuta nell’art. 29 bis del D.L. 179/2012 ed è stata attuata con il Decreto 28 dicembre 2020.
Per avere la detrazione Irpef del 50% in regime “de minimis” (D.L. 179/2012, art. 29 bis), occorre che la Start up innovativa beneficiaria degli investimenti invii al Mise un’apposita istanza (Allegato 1, circ. Mise 25.2.2021) attraverso una piattaforma informatica disponibile all’indirizzo padigitale.invitalia.it.
Nell’istanza è necessario riportare:
- elementi identificativi del soggetto investitore e della Start up innovativa beneficiaria dell'investimento,
- ammontare dell’investimento che l’investitore intende effettuare,
- ammontare della detrazione che l’investitore intende richiedere.
Il Mise verifica attraverso il Registro nazionale degli aiuti di Stato, il rispetto da parte della Start up del massimale "de minimis", notificando l’esito dell’accertamento sia alla Start up sia all’investitore. In caso di accertamento di utilizzo parziale del massimale di 200.000 per aiuti "de minimis" già ottenuti, l’impresa deve presentare una nuova istanza con gli importi rideterminati.
Il Mise invia periodicamente all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle imprese beneficiarie che hanno presentato l’istanza e degli investitori che intendono fruire della detrazione con il relativo importo.