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2018 Spese per omaggi a dipendenti e soggetti assimilati.

Le spese per omaggi ai lavoratori dipendenti non sono  riconducibili alle spese di rappresentanza ma come erogazione in denaro o in natura a titolo di liberalità a favore dei lavo­ratori.

Spese per omaggi a dipendenti e soggetti assimilati.

Le regole sono stabilite dall’art. 95 del Tuir.

Le spese non sono  riconducibili alle spese di rappresentanza poiché prive del requisi­to dell’inerenza, ovvero delle finalità promozio­nali.

Le spese per prestazioni di lavoro dipendente sono deducibili nella determinazione del reddito e comprendono anche quelle sostenute in denaro o in natura a titolo di liberalità a favore dei lavo­ratori.

Gli omaggi a dipendenti sono, dunque, intera­mente deducibili, poiché rientranti tra le pre­stazioni di lavoro, salvo quanto stabilito dall’art. 100, comma 1, del Tuir.

La liberalità può essere erogata anche ad un solo dipendente, non essendo più necessario che la stessa sia concessa alla generalità o categorie di dipendenti, ed anche in occasioni diverse dal­le festività e dalle ricorrenze.

Quanto alla fattispecie art. 100, comma 1, del Tuir., “viaggi pre­mio” a favore dei dipendenti, queste spese volontaria­mente sostenute per specifiche finalità di edu­cazione, istruzione, ricreazione, assistenza so­ciale e sanitaria o culto, sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell’ammontare delle spese per prestazio­ni di lavoro dipendente risultante dalla dichiara­zione dei redditi”.

Le spese sostenute per viaggi organizzati in favore di dipendenti, rientran­do questi ultimi nell’ipotesi di cui all’art. 100, comma 1, del Tuir, sono, dunque, deducibili nel limite del 5 per mille dell’ammontare dei costi per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi.

Tale orientamen­to è confermato dalla circ. n. 16/2009 di Asso­nime.

Dal punto di vista del lavoratore dipendente o del collaboratore, l’art. 51, comma 1, del Tuir stabilisce che “Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’im­posta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. (...)”.

Pertan­to, rientrano tra le erogazioni liberali connesse al rapporto di lavoro gli omaggi e i “viaggi premio”, che sono tassabili per il dipenden­te/collaboratore [cfr. soppressione della lett. b) dell’art. 51, comma 2 del Tuir], a meno che ri­corrano le condizioni di applicabilità della franchigia dei fringe benefit (€ 258,23 comples­sivi nel periodo d’imposta) di cui all’art. 51, comma 3 del Tuir.

Ai fini Irap, per le società di capitali le spese di rappresentanza e quelle relative ad omaggi a clienti sono deducibili per l’importo stanziato a conto economico.

Le spese relative ad omaggi a dipendenti sono, invece, deducibili se funzionali all’attività di impresa e non assumono natura re­tributiva; sono indeducibili se rientrano tra le spese del personale.

Per le società di persone commerciali e gli im­prenditori individuali, le predette spese sono in­deducibili ai fini Irap

 

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