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2015 regime dei minimi

Il Ddl. di stabilità 2015, all’art. 9, introduce il nuovo “regime fiscale agevolato per autonomi” a decorrere dal 2015Convenienza da verificare per il nuovo regime forfetario Ddl. di stabilità 2015.

Il Ddl. di stabilità 2015, all’art. 9, introduce il nuovo “regime fiscale agevolato per autonomi” a decorrere dal 2015,.
Convenienza da verificare per il nuovo regime forfetario Ddl. di stabilità 2015

Le prime applicazioni indicano per i professionisti un risparmio d’imposta modesto o assente

Non credo si possa parlare di semplificazione e nemmeno di riduzione delle imposte nel nuovo Regime dei Minimi.

Il Ddl. di stabilità 2015, all’art. 9, introduce il nuovo “regime fiscale agevolato per autonomi”.
Il nuovo regime prenderà il posto, a decorrere dal 2015, del regime delle nuove iniziative produttive, di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e degli “ex minimi”, abrogando le norme istitutive (rispettivamente, l’art. 13 della L. 388/2000, l’art. 27 del DL 98/2011, l’art. 1 commi 96-117 della L. 244/2007). Ad una prima analisi, peraltro, il regime, pur introducendo significative novità, mantiene alcune caratteristiche tipiche dei regimi che intende sostituire.

Accesso al regime 2015

Accesso ex novo 

Per i soggetti che avviano ex novo un’attività (i quali possono applicare da subito il regime forfetario effettuando apposita segnalazione nel modello AA9/11) e che soddisfano determinate condizioni, è prevista un’ulteriore agevolazione per i primi tre anni di attività, consistente nella riduzione di un terzo del reddito imponibile determinato dall’applicazione del coefficiente di redditività. In sostanza tali soggetti potrebbero applicare l’aliquota d’imposta sostitutiva del 15% sui 2/3 del predetto reddito. Il beneficio è accordato solo se:
- il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività, attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;
- l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
- qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei ricavi e compensi realizzati nel periodo d’imposta precedente non sia superiore ai limiti reddituali previsti per quell’attività sulla base della classificazione ATECO.

Permanenza nel regime

Per rimanere nel regime, riservato alle persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni (incluse le imprese familiari), devono sussistere, nell’anno precedente, i seguenti contemporanei requisiti:
ricavi conseguiti/compensi percepiti, ragguagliati ad annonon superiori a limiti predeterminati, da TABELLA, indicati nell’allegato alla legge di stabilità, diversi a seconda del codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata (non sono computati i maggiori ricavi o compensi da adeguamento agli studi di settore);
- sostenimento di spese per lavoro accessorio, per lavoro dipendente e assimilato di ammontare complessivamente non superiore a 5.000 euro lordi;
- sostenimento di spese per beni strumentali non superiori a 20.000 euro, al lordo degli ammortamenti (inclusi: i beni in leasing, locazione, noleggio e comodato, il 50% dei beni ad uso promiscuo; esclusi: i beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro e gli immobili utilizzati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione).

A quest’ultimo riguardo, è bene segnalare la previsione di un particolare regime transitorio applicabile limitatamente a coloro che, al 31 dicembre 2014, già fruiscono del regime delle nuove iniziative produttive, di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e degli “ex minimi” (art. 9 commi 33, 34, 35 del Ddl. di Stabilità).

Cambiati i vantaggi per i nuovi minimi.

- sono esclusi da IVAIRAPstudi di settore e parametri;
- determinano il reddito, assoggettato a un’imposta sostitutiva di IRPEF, addizionali e IRAP pari al 15%,

- imponibile forfettario determinato applicando all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti i coefficienti di redditività indicati nell’allegato alla legge di stabilità, diversificati a seconda del codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata;
non vedono assoggettati a ritenuta d’acconto i ricavi o compensi corrisposti dal sostituto d’imposta;
non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui al titolo III del DPR 600/73 (ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, sui redditi di lavoro autonomo, ecc.); tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all’atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l’ammontare dei redditi stessi;
- possono applicare il regime fino a quando ne possiedono i requisiti (quindi, nessun limite di durata).

Sono comunque ESCLUSI dal regime forfetario:
- le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
- i soggetti non residentiad eccezione di quelli che risiedono in uno degli Stati Ue o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto (vengono così recepite le modifiche della legge europea 2013-bis, non ancora approvata in via definitiva);
- i soggetti che, in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;
- gli esercenti attività d’impresa o arti e professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone associazioni di cui all’art. 5 del TUIR, ovvero a srl in regime di trasparenza.

 

tabella, la cui bozza è riportata in calce all’articolo, che individua, per ogni settore di attività contraddistinto in base ai codici ATECO:

Tabella per settore di attività in base ai codici ATECO.

Ai fini dell’applicazione del nuovo regime forfetario introdotto dall’art. 9 del Ddl. di stabilità 2015 assume un ruolo fondamentale la tabella, la cui bozza è riportata in calce all’articolo, che individua, per ogni settore di attività contraddistinto in base ai codici ATECO:

- il limite di ricavi o compensi percepibili ai fini dell’accesso e della permanenza nel regime;
- nonché il coefficiente di redditività da applicare ai ricavi/compensi percepiti per la determinazione del reddito imponibile sul quale applicare l’imposta sostitutiva di IRPEF, addizionali e IRAP pari al 15%.

La disponibilità di questi dati è indispensabile per verificare l’accessibilità al regime da parte dei soggetti potenzialmente interessati e per testare la convenienza dello stesso in rapporto al regime ordinario che, dal 2015, sarà l’unica alternativa a quello forfetario, data l’abrogazione di tutti gli altri regimi agevolati oggi vigenti.

Regime transitorio 

Vi è un particolare regime transitorio per coloro che, al 31 dicembre 2014, già sono nel regime dei minimi cioè delle nuove iniziative produttive, di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e degli “ex minimi” (art. 9 commi 33, 34, 35 del Ddl. di Stabilità).

In particolare:
- viene disposto il transito automatico al nuovo regime forfetario (salvo opzione per l’ordinario) per i soggetti che fruiscono di uno dei tre sopra citati regimi agevolati (“forfettini”, “nuovi minimi”, “ex-minimi”), a condizione che, nell’anno precedente (ossia il 2014 se l’accesso avviene nel 2015), possiedano i requisiti:

- relativi al limite di ricavi/compensi,

- spese per lavoro non superiori a 5.000 euro,

- spese per beni strumentali non superiori a 20.000 euro;

Per questi contribuenti viene riconosciuto il beneficio della riduzione di un terzo del reddito forfetario imponibile per i soli periodi d’imposta che residuano al completamento del triennio agevolato ai soggetti che applicano il regime delle nuove iniziative produttive o di vantaggio, a condizione che:

1) non siano stati superati, nell’anno precedente, i limiti di ricavi/compensi, spese per lavoro e beni strumentali sopra indicati;

2) siano soddisfatti i requisiti della novità dell’attività intrapresa e dell’assenza della mera prosecuzione rispetto ad un’eventuale precedente attività lavorativa di lavoro dipendente o autonomo.

In alternativa, la possibilità ai soggetti che nel 2014 hanno applicato il regime di vantaggio di continuare ad avvalersene per il periodo che residua al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al compimento del trentacinquesimo anno di età”.

Attività professionali

Tornando alla questione del limite di ricavi/compensi e del coefficiente di redditività, per il settore “Attività professionali”, il primo sarebbe pari a 15.000 euro, mentre il coefficiente sarebbe pari al 78%.

ESEMPIO con COMPENSI pari ad €.15.000

Ciò significa che:
- per fruire del nuovo regime forfetario, il professionista non deve aver percepito nel 2014 compensi superiori a 15.000 euro, fermi gli altri requisiti;
- ipotizzando che i compensi percepiti nel 2015 ammontino a 15.000 euro, il reddito imponibile sarebbe pari a 11.700 euro (78% di 15.000) e l’imposta sostitutiva pari a 1.755 euro (15% di 11.700).

Ora facciamo i calcoli con il regime ordinario.

Considerando il reddito professionale netto di 11.700 euro: IRPEF lorda 2.691 euro (23% di 11.700), detrazioni sul reddito di lavoro autonomo, exart. 13 comma 5 del TUIR, 952 euro (1.104 x [(55.000-11.700) / 50.200 ] , addizionale regionale all’1,23%, 144 euro, esenzione dall’addizionale comunale, IRAP non dovuta per assenza dell’autonoma organizzazione.
Ordinariamente sarebbero dovute imposte per complessivi 1.883 euro (2.691+144-952).

Il risparmio dato dall’applicazione del regime forfetario risulta, quindi, pari a 128 euro.

ESEMPIO con COMPENSI pari ad €.12.000

Seguendo lo stesso procedimento, ma ipotizzando compensi annuali pari a 12.000 euro, risulterebbe un’imposta sostitutiva pari a 1.404 euro e imposte ordinarie complessive pari a 1.264 euro.

In questo caso, considerando solo le imposte sul reddito, sarebbe più conveniente l’ordinario.

Al di là delle esemplificazioni proposte che comunque evidenziano come non sempre vi sia convenienza ad applicare il regime forfetario, oppure questa sia molto modesta, ogni soggetto dovrà valutare la propria situazione complessiva tenendo conto di vari aspetti quali, a titolo esemplificativo:
incidenza dei costi reali rispetto alla quota forfettizzata;
- eventuale possibilità di fruire della riduzione di un terzo del reddito forfetario nei primi tre anni di attività;
- impossibilità di fruire delle detrazioni per oneri nel regime forfetario, in assenza di redditi diversi da quelli d’impresa o lavoro autonomo;
- potenziale assoggettabilità all’IRAP nel regime ordinario, a fronte dell’esclusione ex lege nel forfetario;
- eventuali risparmi contributivi per gli imprenditori applicando il regime contributivo ad hoc.

Ovviamente a tutto ciò occorre aggiungere la semplificazione contabile e amministrativa prevista dal nuovo regime.

PROGRESSIVO

GRUPPO DI SETTORE

CODICI ATTIVITÀ ATECO 2007

VALORE SOGLIA
DEI RICAVI/COMPENSI

REDDITIVITÀ

1

Industrie alimentari e delle bevande

(10 - 11)

35.000

40%

2

Commercio all’ingrosso e al dettaglio

45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9

40.000

40%

3

Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande

47.81

30.000

40%

4

Commercio ambulante di altri prodotti

47.82 - 47.89

20.000

54%

5

Costruzioni e attività immobiliari

(41 - 42 - 43) - (68)

15.000

86%

6

Intermediari del commercio

46.1

15.000

62%

7

Attività dei Servizi di alloggio e di ristorazione

(55 - 56)

40.000

40%

8

Attività Professionali, Scientifiche, Tecniche, Sanitarie, di Istruzione, Servizi Finanziari ed Assicurativi

(64 - 65 - 66) - (69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75) - (85) - (86 - 87 - 88)

15.000

78%

9

Altre attività economiche

(01 - 02 - 03) - (05- 06 - 07 - 08 - 09) - (12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33) - (35) - (36 - 37 - 38 - 39) - (49 - 50 - 51 - 52 - 53) - (58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63) - (77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82) -(84) - (90 - 91 - 92 - 93) - (94 - 95 - 96) - (97 - 98) - (99)

20.000

67%

Contributi INPS

I professionisti continueranno a versare alla Cassa di previdenza dell’Ordine di appartenenza, se iscritti ad un Ordine Professionale.

Per coloro che hanno un attività da professionista e non sono iscritti ad Ordini, la contribuzione è quella della Gestione separata, da calcolare e versare in sede di dichiarazione dei redditi e con le stesse scadenze.

Per chi esercita un attività di servizi, commerciante, artigiano e gli imprenditori, quindi iscritti alla gestione commercianti ed artigiani, vi è un trattamento agevolato per il calcolo dei contributi previdenziali.

Essi  ap­pli­­cano le aliquote contributive ordinarie per la Gestione artigiani e commercianti INPS in base solo al reddito dichiarato, senza obbligo di versare i contributi minimi, calcolati sul reddito minimo previdenziale.

In caso di versamento sul solo reddito imponibile, che non raggiunga il minimo annuale contributivo, non sarà calcolato un anno intero di anzianità contributiva, ai fini della pensione, ma percentualmente.

Altra questione riguarda l’imponibile sul quale calcolare le aliquote INPS.

La base imponibile contributiva dei minimi è costituita dal reddito imponibile ai fini IRPEF.

Quindi per i nuovi minimi la redditività forfettaria da tabella.

 

Perciò se il coefficiente forfettario è il seguente ed il ricavo incassato è di €.40.000, l’imponibile contributivo è pari al 40%, ovvero €.16.000, sul quale calcolare ed applicare le aliquote corrispondenti alla propria posizione previdenziale (commerciante, artigiano, senza cassa).

PROGRESSIVO

GRUPPO DI SETTORE

CODICI ATTIVITÀ ATECO 2007

VALORE SOGLIA
DEI RICAVI/COMPENSI

REDDITIVITÀ

2

Commercio all’ingrosso e al dettaglio

45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9

40.000

40%

 

NB. Nel caso di possibilità di usufruire della riduzione prevista per i soggetti che avviano ex novo un’attività, che per i primi tre anni, è prevista la riduzione di un terzo del reddito imponibile, se il coefficiente forfettario è quello precedente, ed il ricavo incassato è di €.40.000, l’imponibile contributivo è pari al 40%, ma ridotto di 1/3, quindi, €.10.667, sul quale calcolare ed applicare le aliquote corrispondenti alla propria posizione previdenziale (commerciante, artigiano, senza cassa).

 

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