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CU 2025 trasmessa Agenzia Entrate entro 17/3/2025

Dal 2024 esonero trasmissione Certificazione Unica per compensi erogati ai forfetari o il regime di vantaggio.

Certificazione unica

La CU 2025 deve essere trasmessa all’Agenzia delle Entrate entro il:

  • 17.3.2025 (il 16 cade di domenica);

-           Redditi da lavoro dipendente: ad esempio, lo stipendio, pensione, indennità di disoccupazione.

-           Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente: amministratori di società, collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co.), i compensi per i collaboratori occasionali

  • 31.3.2025, esclusivamente per redditi da lavoro autonomo professione abituale; (in precedenza era il 31.10, termine di presentazione del modello 770).

-           professionisti

  • 31.10.2025, esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata.

 

Compensi corrisposti a contribuenti forfetari e minimi

Dall’anno di imposta 2024 è previsto l’esonero della trasmissione all’Agenzia delle Entrate della Certificazione Unica per i sostituti d’imposta che corrispondono compensi, comunque denominati, ai contribuenti che adottano il regime forfetario o il regime di vantaggio (art. 3 co. 1 del DLgs. 1/2024).

 

Ravvedimento

Certificazione trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione di 100 euro è à ridotta a un terzo, quindi a 33,33 euro (100/3), per ogni certificazione, con un massimo di 20.000 euro.

Se ho inviato entro 60 giorni ai fini del ravvedimento quindi ai fini del versamento della sanzione, sull’importo ordinariamente ridotto a un terzo operano, poi, le riduzioni della sanzione da 1/9 del minimo a 1/5 del minimo ex art. 13 comma 1 del DLgs. 472/97, quindi se il ravvedimento viene posto in essere:
- entro 90 giorni dalla violazione, sanzione ridotta a 1/9, pari a 3,70 euro (33,33/9) per ogni Certificazione;
- oltre 90 giorni ma entro il termine di presentazione del modello 770, si applica la sanzione ridotta a 1/8, pari a 4,17 euro (33,33/8) per ogni Certificazione;
- entro il termine di presentazione del modello 770 dell’anno successivo, si applica la sanzione ridotta a 1/7, pari a 4,76 euro (33,33/7) per ogni Certificazione;
- oltre il termine di presentazione del modello 770 dell’anno successivo, si applica la sanzione ridotta a 1/6, pari a 5,56 euro (33,33/6) per ogni Certificazione;
- dopo la consegna del PVC, si applica la sanzione ridotta a 1/5, pari a 6,67 euro (33,33/5) per ogni Certificazione.

 

Termine di presentazione del 770/2025 è ordinariamente il 31 ottobre 2025.

Esempio 1:

Scadenza certificazione: 31 marzo 2025.

  • Invio certificazione: 25 maggio 2025 (entro 60 giorni) à la sanzione 1/3 scende a 33,33 euro.
  • Ravvedimento operoso (versamento): 20 giugno 2025 (entro 90 giorni dalla scadenza) 3,70 euro.

 

Esempio 2:

Scadenza certificazione: 31 marzo 2025.

  • invio il 25/06/2025 (circa 86 giorni di ritardo) à non si applica riduzione a 1/3.

Si applica il ravvedimento operoso sulla sanzione piena di 100 euro.

Dato che l'invio è avvenuto il 25/06/2025, circa 86 giorni dalla scadenza, ravvedimento entro 90 giorni dalla violazione (31 marzo 2025) à sanzione è ridotta a 1/9

100 euro / 9 = 11,11 euro (circa) per ogni certificazione.

 

Esempio 3:

Scadenza certificazione: 31 marzo 2025.

  • invio il 25/07/2025 (oltre 90 giorni di ritardo) à non si applica riduzione a 1/3.

Si applica il ravvedimento operoso sulla sanzione piena di 100 euro.

 

E’ il caso di ravvedimento oltre 90 giorni dalla violazione ma entro il termine di presentazione del modello 770 à sanzione è ridotta a 1/8.

Quindi, la sanzione da versare è:

100 euro / 8 = 12,50 euro per ogni certificazione.

 

Ritardo Invio Certificazione

Riduzione 1/3

Ravvedimento Operoso

Calcolo Sanzione

Entro 60 giorni

Sì (da 100 a 33,33 euro)

Si applica sui 33,33 euro (1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5)

Esempio con ravvedimento entro 90 gg: 33,33 / 9 = 3,70 euro

Oltre 60 giorni

No

Si applica sui 100 euro (1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5)

Esempio con ravvedimento entro il 770: 100 / 8 = 12,50 euro