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2025 Riammissione rateazione revoca nuova Rottamazione

Riapertura dei termini a chi incappato nella decadenza rateazione rottamazione massimo 10 rate prime due 31/07/25 e 30/11/25 e poi 28/02 - 31/05 - 31/07 - 30/11 anni 2026 e 2027.

Riammissione alla rateazione dopo la revoca – nuova Rottamazione quinquies

I contribuenti che per effetto di omesso, insufficiente o ritardato versamento delle rate, sono decaduti dalla rottamazione quater, alla data del 31 dicembre 2024, hanno la possibilità di rientrare presentando apposita istanza all’agente della riscossione entro il 30 aprile 2025.

Vi ricordiamo che è possibile ritardare il versamento di una rata ma entro 5 giorni dalla scadenza (tolleranza AdR).

Le norma non è ancora operativa, deve essere inserita nel testo del decreto multiproroghe.

Speriamo nella estensione a tutte le rateazioni revocate non solo a quelle riferite alla rottamazione quater.

Il nostro avviso è per darvi il tempo di verificare e far mente locale in caso di eventuali rateazioni di cartelle che abbiamo avuto problemi con le rate. 

La riammissione sarebbe possibile per le rateazioni revocate entro il 31/12/2024 relative a cartelle con ruoli indicati come affidati alla AdR dal 01/01/2020 al 30/06/2022

La domanda di riammissione va presentata entro il 30 aprile 2025, con versamento della prima rata entro il 31 luglio 2025.

Lo prevede un emendamento approvato dal Senato durante l’iter parlamentare di conversione in legge del decreto Milleproroghe. Il versamento andrà eseguito entro il 31 luglio 2025 in unica soluzione o in 10 rate.

Quindi la ripresa dei versamenti dovrebbe avvenire in unica soluzione, entro il 31 luglio 2025; oppure in massimo di 10 rate consecutive, di pari ammontare, con scadenza, rispettivamente:

- le prime due, il 31 luglio e il 30 novembre 2025 e

- le successive, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027.

L'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della ridefinizione e quello delle singole rate e delle scadenze, in seguito all’istanza di riammissione, dovrebbero essere comunicati dall'agente della riscossione al debitore entro il 30 giugno 2025.

Riepilogo in sintesi della rottamazione quarter

La rottamazione quater prevedeva l’ammissione di cartelle con ruoli indicati come affidati alla AdR dal 01/01/2020 al 30/06/2022.

Era concessa l’estinguere delle cartelle versando le somme dovute a solo titolo di imposta, cancellando le somme dovute per interessi, sanzioni e aggi.

Erano esclusi dalla rottamazione:

- i carichi affidati all’Agente della riscossione prima del 1° gennaio 2000 e dopo il 30 giugno 2022;

- i carichi relativi a:

- somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato;

- crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;

- multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

- risorse proprie tradizionali UE e IVA riscossa all’importazione.

- le somme affidate dagli enti della fiscalità locale e/o territoriale per la riscossione a mezzo avvisi di pagamento (GIA);

- i carichi affidati dalle casse/enti previdenziali di diritto privato che non hanno provveduto, entro il 31 gennaio 2023, ad adottare uno specifico provvedimento volto a ricomprendere gli stessi carichi nell'ambito applicativo della misura agevolativa. Per conoscere le casse/enti che hanno, invece, deliberato l’adesione alla Definizione agevolata consulta il paragrafo precedente sui debiti "definibili".

Era stato disposto il pagamento in un’unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023, oppure in massimo di 18 rate (5 anni) consecutive, di cui le prime due, con scadenza il 31 ottobre e il 30 novembre 2023. Le restanti rate, ripartite nei successivi 4 anni, da saldare il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.

Erano state disposte proroghe e slittamenti di alcuni termini:

- differimento al 15 marzo 2024 del termine di pagamento delle prime tre rate

- slittamento al 15 settembre 2024 il termine di pagamento della quinta rata originariamente fissata al 31 luglio 2024.

Riapertura dei termini

Ed è proprio a quanti sono incappati nella decadenza che si rivolge la norma inserita nella legge di conversione del decreto Milleproroghe.

È previsto che i debitori che alla data del 31 dicembre 2024 sono incorsi nell'inefficacia della relativa definizione a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle somme da corrispondere per effetto dell'adesione alla procedura di definizione agevolata, possono essere riammessi alla medesima effettuando l’adesione entro il 30 aprile 2025.

L’adesione dovrà essere effettuata secondo le modalità che saranno rese note dall’Agente della riscossione sul proprio sito e, in quell’occasione, il contribuente dovrà scegliere anche l’eventuale rateizzazione.