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Trasferimento d’azienda e rapporti di lavoro: conta la continuità di esercizio

L’incidenza del trasferimento d’azienda sui rapporti di lavoro prescinde dall’esistenza di un rapporto contrattuale tra cedente e cessionario
 
L’incidenza del trasferimento di azienda sui rapporti di lavoro prescinde dall’esistenza di un rapporto contrattuale tra l’imprenditore uscente e quello che subentra nella gestione dell’azienda, assumendo rilievo, invece, la circostanza che vi sia continuità nell’esercizio dell’attività imprenditoriale. Questo è quanto viene stabilito dalla Corte di Cassazione con la recente sentenza n.1040 dello scorso 11 maggio 2011.
Nel caso di specie, la dipendente di una farmacia esponeva dinanzi ai giudici di merito di aver prestato servizio come commessa alle dipendenze del titolare cedente dell’attività, e poi di essere stata licenziata verbalmente dal farmacista cessionario. Dopo aver fatto riferimento anche a uno scambio di lettere avvenuto successivamente tra lei e il cessionario, deduceva che il rapporto doveva ritenersi non risolto a causa di una successiva revoca del licenziamento e che, comunque, era configurabile la nullità o l’illegittimità del provvedimento espulsivo. Conseguentemente, chiedeva la condanna del datore di lavoro che aveva comminato il licenziamento al pagamento delle dovute retribuzioni e alla restituzione dell’indennità di mancato preavviso, nonché la condanna in solido di entrambi i datori di lavoro al pagamento di una serie di spettanze relative al periodo precedente al trasferimento d’azienda.
Il datore di lavoro che aveva licenziato la dipendente sosteneva l’infondatezza delle domande, e non vedeva accolta la sua richiesta di essere autorizzato a chiamare in causa un terzo soggetto, affittuario della farmacia per un certo periodo precedente al trasferimento d’azienda, e ritenuto vero titolare del rapporto di lavoro, al fine evidentemente di esserne manlevato.
Disciplina del trasferimento applicabile anche in caso di affitto d’azienda
Per i giudici della Corte d’Appello, la disciplina del trasferimento d’azienda di cui all’art. 2112 c.c. è applicabile anche in caso di affitto d’azienda e quindi, in questo caso, sono ravvisabili due ipotesi di trasferimento di azienda: dall’affittuario di fatto della farmacia al primo acquirente farmacista e poi da quest’ultimo, in qualità di cedente, al definitivo cessionario che ha comminato il licenziamento.
Per quanto concerne la risoluzione o permanenza del rapporto, i giudici di merito ritengono che non vi sia una prova adeguata né di licenziamento né di dimissioni, pertanto il rapporto di lavoro si doveva ritenere ancora giuridicamente in essere. Non vi erano quindi i presupposti per un’indennità sostitutiva del preavviso e neppure era dovuta la retribuzione per il periodo successivo al licenziamento, per il principio di corrispettività in mancanza di prestazioni lavorative, ma spettava invece, a titolo di indennità risarcitoria, la retribuzione dal momento della costituzione in mora del creditore.
Nel suo ricorso per cassazione, il farmacista che ha comminato il licenziamento pone come principale motivo la violazione dell’art. 2112 c.c., sostenendo che non è applicabile la disciplina del trasferimento d’azienda nel passaggio della gestione tra l’affittuario della farmacia e il primo acquirente farmacista, dato che il contratto di affitto era simulato in quanto inteso a dare una copertura giuridica alla gestione diretta della farmacia da parte del soggetto affittuario, radicalmente nulla perché in violazione delle norme di legge che consentono solo in alcune ipotesi specifiche – non ricorrenti in questo caso – la deroga alla regola della gestione diretta e personale della farmacia da parte del titolare.
Inoltre, il ricorrente lamenta il mancato esame, da parte dei giudici di merito, della tesi relativa alla dedotta nullità del contratto d’affitto e ribadisce che tale nullità comportava la non configurabilità del trasferimento d’azienda.
Per la Suprema Corte queste motivazioni sono infondate, dal momento che l’applicabilità della disciplina dettata dall’art. 2112 c.c. circa l’incidenza del trasferimento d’azienda sui rapporti di lavoro prescinde dall’esistenza di un rapporto contrattuale tra l’imprenditore uscente e quello subentrante nella gestione aziendale, assumendo rilievo, invece, la circostanza che vi sia continuità nell’esercizio dell’attività imprenditoriale, restando adeguatamente conservato il complesso organizzato dei beni dell’impresa e l’oggetto di quest’ultima. Per i giudici della Corte di Cassazione, la sentenza della Corte d’Appello è pienamente rispettosa di questi principi, precisando che nessuna incidenza ai fini della disciplina dei rapporti di lavoro può assumere il fatto che sia intervenuto un affitto d’azienda che non sarebbe stato consentito dalla disciplina amministrativa sulle facoltà dei titolari delle farmacie.
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