<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>110_e_ristrutturazioni</title>
		<atom:link href="http://www.pavoni.it/1/rss/1478378.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<link>http://www.pavoni.it/1/110_e_ristrutturazioni_1478378.html</link>
		<description></description>
		<language>it</language>
		<item>
			<title>SAL superbonus 110% fine anno</title>
			<link>http://www.www.pavoni.it/1/sal_superbonus_110_fine_anno_3265081.html</link>
			<description><![CDATA[<strong>SAL superbonus 110% fine anno</strong><br />Per il superbonus 110% detrazione a fine anno con obbligo di SAL
Per gli acconti pagati nel 2020 si complica la comunicazione dell’opzione per il superbonus del 110%
Un aspetto che dovrà essere preso in considerazione per la corretta fruizione del superbonus del 110% di cui all’art. 119 DL 34/2020 riguarda il pagamento dei lavori in un anno ed il completamento degli stessi nell’anno successivo.
La norma, richiamando la detrazione di cui agli artt. 14 e 16 del DL 4 giugno 2013 n. 63, fa riferimento al criterio di cassa, con una deroga per i lavori condominiali.
Nello specifico la circolare dell’Agenzia delle Entrate 8 agosto 2020 n. 24 (§4) conferma che, ai fini dell’individuazione del periodo d’imposta in cui imputare le spese occorre fare riferimento, per le persone fisiche, al criterio di cassa e, quindi, all’effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui i pagamenti si riferiscono.
Diversamente, per le spese sostenute da soggetti diversi dalle imprese individuali, dalle società e dagli enti commerciali relative ad interventi sulle parti comuni degli edifici, rileva, ai fini dell’imputazione al periodo d’imposta, la data del bonifico effettuato dal condominio, indipendentemente dalla data di versamento della rata condominiale da parte del singolo condomino.
Occorre inoltre acquisire l’asseverazione del rispetto dei requisiti tecnici degli interventi effettuati nonché della congruità delle spese sostenute e, ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto, anche il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al superbonus.
Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 8 agosto 2020 n. 283847, recante le modalità di comunicazione dell’opzione per la cessione del credito o lo sconto, prevede che la stessa sia inviata entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione.
La comunicazione prevede, in caso di superbonus, l’indicazione del soggetto che rilascia il visto di conformità e, a seconda del tipo di intervento, il codice identificativo rilasciato dall’ENEA a seguito della trasmissione dell’asseverazione redatta da un tecnico abilitato al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento degli stessi oppure, in caso di interventi antisismici, il codice identificativo dell’asseverazione attribuito dal professionista incaricato nonché il codice fiscale del professionista incaricato che ha rilasciato l’asseverazione.
Tali asseverazioni, in base al DM 6 agosto 2020 (decreto “Asseverazioni”) e al comma 13-bis dell’art. 119 del DL 34/2020, sono rilasciate al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori. In base all’art. 121 comma 1-bis del DL 34/2020 gli stati di avanzamento per il superbonus non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30% del medesimo intervento.
Da questa breve analisi si deduce che, ai fini della cessione/sconto della detrazione al 110% occorre non solo il sostenimento delle spese ma anche le varie asseverazioni ed il rilascio del visto di conformità, documenti questi che possono essere rilasciati, verificate tutte le condizioni, al termine dei lavori oppure in sede di stato di avanzamento. Inoltre, per non perdere il beneficio, la comunicazione, riportante i dati delle asseverazioni e con il visto di conformità, deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno successivo al sostenimento delle spese.
Nell’ipotesi, abbastanza improbabile, in cui i lavori siano pagati e terminati entro il 31 dicembre 2020 (o al più siano terminati entro il mese di marzo 2021, ammesso vi siano i tempi tecnici per il rilascio delle certificazioni), quindi, la comunicazione dell’opzione dovrà avvenire entro il 16 marzo 2021 e si dovrà essere in possesso delle necessarie asseverazioni e visto di conformità.
Ove entro il 31 dicembre 2020 i lavori abbiano raggiunto almeno il 30% dell’intervento, invece, occorrerà, ai fini della cessione/sconto, redigere uno stato avanzamento lavori a tale data che riepiloghi tutte le spese sostenute.
 Se, invece, al 31 dicembre 2020 i lavori sono inferiori al 30% dell’intervento non sembrerebbe possibile redigere un SAL e, conseguentemente, presentare la comunicazione. Ove siano state pagate delle spese nel corso del 2020, pertanto, nel caso in cui i lavori che consentono di fruire del 110% non siano ancora stati ultimati, non sembrerebbe possibile trasmettere la comunicazione per l’opzione.
Sembrerebbe che, in questi casi, l’unica possibilità per i contribuenti sia quella di fruire direttamente della prima rata di detrazione con riferimento ai pagamenti fatti nell’anno 2020 e comunicare, nell’anno successivo, la cessione delle quattro rate residue. Anche in questa ipotesi, tuttavia, si dovrebbero comunque possedere le asseverazioni entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2020.]]></description>
			<guid isPermaLink="false">http://www.www.pavoni.it/1/sal_superbonus_110_fine_anno_3265081.html</guid>		</item>
		<item>
			<title>110% immobili decrepiti ed inagibili e privi di APE</title>
			<link>http://www.www.pavoni.it/1/110_immobili_decrepiti_ed_inagibili_e_privi_di_ape_3265082.html</link>
			<description><![CDATA[<strong>110% immobili decrepiti ed inagibili e privi di APE</strong><br />110% Superbonus immobili decrepiti ed inagibili e privi di APE risposta interpello n.17/2021.
La L.n.178/2020 (legge di bilancio 2021) aggiunge fra gli immobili che accedono alle detrazioni superbonus 110% gli edifici privi di attestazione di prestazione energetica (ad esempio perché non hanno il tetto o muri perimetrali) ed anche in caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente, purché al termine dei lavori sono destinati ad abitazione e raggiungano una classe energetica in fascia A”.
E’ necessario che l’immobile sia un “edificio esistente” e che quindi gli interventi non siano nel inquadrabili come “nuova costruzione”, (art.3, comma 1, lett. e) DPR.380/2001) ed anche non siano ampliamento di edifici esistenti.
La risoluzione della AdE n.215/2009, in riferimento all’ecobonus DL.63/2013 art. 14 esteso al sismabonus e al superbonus dall’ interpello AdE n.17/2021 è applicabile alla generalità dei “bonus detrazioni edilizie” indicano che l’eventuale inagibilità di un edificio, in classe F/2, non esclude che lo stesso “possa essere considerato come edificio esistente, trattandosi di manufatto già costruito e individuato catastalmente, seppure non suscettibile di produrre reddito”.
In particolare per il superbonus 110%, l’applicabilità di questa interpretazione si trova nella circolare AdE n.30/2020 (3.1.4), “è possibile fruire del Superbonus anche relativamente alle spese sostenute per gli interventi realizzati su edifici classificati nella categoria catastale F/2 («unità collabenti») a condizione, tuttavia, che al termine dei lavori l’immobile rientri in una delle categorie catastali ammesse al beneficio (immobili residenziali diversi da A/1, A/8 A/9 e relative pertinenze)”.
La condizione è che “al termine dei lavori l’immobile rientri in una delle categorie catastali ammesse al beneficio (immobili residenziali diversi da A/1, A/8 A/9 e relative pertinenze)”.
Questa condizione è riferita alle interpretazioni della AdE che stabiliscono la “condizione di residenzialità degli immobili” presenti sin dalla prima circolare e confermata nella risposta interpello n.17/2021.
Il dubbio di inclusione era riferito al fatto che la detrazione 110% richiede la produzione dell’APE sia ante che post interventi, previsto dall’art.7 comma 3 DM.03.08.2020 “Requisiti”. Dato che gli inagibili sono esclusi dall’obbligo di APE, il nuovo comma 1-quater dell’art. 119 del DL 34/2020 toglie il dubbio e precisa anche che per gli edifici inagibili “sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi” al termine devono “raggiungere una classe energetica in fascia A”.
In riferimento al “sisma bonus”, interventi di miglioramento sismico,  la nuova norma introduce ed impone che sugli edifici indicati è possibile fruire del superbonus, non solo, effettuando interventi di “solo” miglioramento sismico (comma 4 dell’art. 119) ma il comma 1-quater da indicazione che “devono comprendere anche quelli di cui alla lettera a) del comma 1”.]]></description>
			<guid isPermaLink="false">http://www.www.pavoni.it/1/110_immobili_decrepiti_ed_inagibili_e_privi_di_ape_3265082.html</guid>		</item>
		<item>
			<title>110% interventi di riqualificazione energetica globale</title>
			<link>http://www.www.pavoni.it/1/110_interventi_di_riqualificazione_energetica_globale_3265083.html</link>
			<description><![CDATA[<strong>110% interventi di riqualificazione energetica globale</strong><br />L&#039;Agenzia delle entrate in risposta all’interpello n.43/2021,sulla fruibilità del superbonus per gli interventi di riqualificazione energetica globale degli edifici, di cui al comma 344, dell&#039;art. 1 della legge 296/2006, (cosiddetto decreto «Requisiti») risponde che non spetta la detrazione maggiorata del 110%. 
Non spetta la detrazione maggiorata del 110% sulle spese relative agli interventi di riqualificazione energetica globale dell&#039;edificio, poiché non risulta possibile distinguere gli interventi tra quelli trainanti e quelli trainati, come richiesto dalle norme del superbonus.  
La riqualificazione energetica globale è quella degli interventi di riduzione del fabbisogno di energia per il riscaldamento che devono conseguire un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale dell&#039;intero edificio inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori limite indicati nei provvedimenti ministeriali.  
La detrazione maggiorata spetta se gli interventi trainati sono eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti di isolamento termico dell&#039;edificio o di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, sempre se gli stessi assicurano il miglioramento di due classi energetiche oppure se risultasse impossibile, perché l’edificio ha giauna classe energetica elevata, purchè consegua la classe energetica più alta in assoluto a fine lavori. 
Ma gli interventi di riqualificazione energetica globale sono un unico complesso intervento ma unico, senza una precisa distinzione tra gli interventi trainanti e gli interventi trainati. 
Sulla base delle dette considerazioni, l&#039;agenzia non ritiene possibile riconoscere al contribuente la possibilità di fruire del 110%, con riferimento alle spese per gli interventi di riqualificazione energetica globale dell&#039;edificio, ma che potrà essere ammesso a fruire del bonus specifico, come intervento autonomo, come precisato nella circolare n. 19/E/2020). 

]]></description>
			<guid isPermaLink="false">http://www.www.pavoni.it/1/110_interventi_di_riqualificazione_energetica_globale_3265083.html</guid>		</item>
		<item>
			<title>Spese ristrutturazione del condominio minimo</title>
			<link>http://www.www.pavoni.it/1/spese_ristrutturazione_del_condominio_minimo_3293759.html</link>
			<description><![CDATA[<strong>Spese ristrutturazione del condominio minimo</strong><br />Certificazioni e modello 770 del condominio minimo senza amministratore.
Pur mancando un amministratore (condominio minimo meno di otto condòmini), le ritenute dovranno, comunque, essere operate e potrà provvedervi uno qualunque dei condòmini, usando il codice fiscale del condominio.
Il medesimo condomino provvederà anche a fare i relativi versamenti (mediante modello F24, intestato al condominio) e a presentare la dichiarazione dei sostituti d&#039;imposta per le ritenute, i contributi e i premi assicurativi.
Spese ristrutturazione del condominio minimo che non ha nominato amministratore.
Altra diversa questione sono le modalità per la detrazione delle spese di ristrutturazione da parte dei condomini, nel caso di condominio minimo che non ha nominato amministratore.
 
Certo è che la nomina ad amministratore nei condomini minimi (sotto gli 8 condomini) non è obbligatoria.
Nel vostro caso avete mantenuto un autonomo codice fiscale (rispetto ai singoli condomini) il condominio si è “costituito” fiscalmente e quindi nei confronti della agenzia entrate.
Tant’è che le ritenute sono state versate indicando la denominazione del condominio ed il codice fiscale
 
Comunicazione alla Agenzia entrate lavori condominiali 
(vedi allegato)
 
Condomini CON codice fiscale e CON amministratore
Gli amministratori di condominio hanno l’obbligo di comunicare all’Anagrafe tributaria, entro il 16 marzo di ogni anno, i dati relativi alle spese sostenute nell’anno precedente dal condominio per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché con riferimento all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
La comunicazione deve essere effettuata tramite il servizio telematico Entratel o Fisconline, utilizzando i software di controllo e di predisposizione dei file messi a disposizione gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate.
 
Caso 1
Comunicazione dei “condomini MINIMI” Condomini CON codice fiscale e CON amministratore -
Se è stato nominato l’amministratore l’invio della Comunicazione per gli interventi sulle parti comuni va sempre effettuato anche dai condomìni minimi (quelli, fino a otto condòmini)
Qualora sia stato nominato un amministratore pur non essendo obbligatorio, quest’ultimo è tenuto a comunicare all’Agenzia i dati degli interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico effettuati sulle parti comuni condominiali entro il 16 marzo dell’anno successivo.
 
Caso 2
Comunicazione dei “condomini minimi” con codice fiscale e SENZA nomina amministratore
Le cose che appaino semplici, alle volte, posso essere state rese dall’Agenzia le più complicate.
 
In assenza di nomina di amministratore, i condòmini minimi non sono ora più tenuti alla trasmissione all’anagrafe tributaria dei dati della ristrutturazione e del risparmio energetico effettuati sulle parti comuni dell’edificio.
in base alla nuova risposta FAQ delle Entrate del 21 febbraio 2025, non vi è alcun obbligo di trasmissione all’anagrafe tributaria
Si ritiene superata, quindi, la precedente risposta Faq delle Entrate del 23 marzo 2022, in cui era stato detto che, in questo caso (condomìni minimi, senza amministratore), l’invio doveva essere effettuato, anche dai condomini minimi, da parte del condòmino incaricato,
In sede di controllo si dovrà dimostrare che gli interventi sono stati effettuati sulle parti comuni dell’edificio. 
 
In questo caso condomini, per fruire della detrazione per la quota di loro spettanza, possono inserire nei modelli di dichiarazione le spese sostenute operando come di seguito:

nei righi da E41 a E43 del modello 730/2023, oppure da RP41 a RP47 del Modello Redditi PF 2023, si inserisce a colonna 3 il codice fiscale del condomino che ha effettuato il bonifico. Se ogni condomino ha eseguito il bonifico per la propria quota, dovrà riportare in dichiarazione il proprio codice fiscale;
nei righi E51 o E52 del modello 730/2023, oppure RP51-RP52 del Modello Redditi PF 2022, si deve barrare la casella 2 “Condominio”;
non è obbligatorio compilare il quadro K del modello 730/2023 oppure il quadro AC del modello Redditi PF 2023.

 
Certificazione spese del condominio minimo sulle parti comuni.
Ritengo utile, comunque anche in assenza della nomina, una certificazione delle spese sulle parti comuni, da parte del condominio minimo, come se vi fosse stata nomina di un amministratore.
Normalmente l’amministratore rilascia una certificazione dalla quale risultano, tra le altre cose, l’ammontare delle spese sostenute nell’anno di riferimento la quota pagata nelle spese condominiali dal singolo condomino, e la quota parte millesimale imputabile al condomino.
 
Detrazione IRPEF per i condomini SENZA amministratore SENZA codice fiscale
In un “condominio minimo”, che non ha codice fiscale e non ha nominato un amministratore, per i lavori svolti con detrazione bonus edilizia, le fatture devono essere emesse nei confronti di un solo proprietario/condomino, unitariamente per tutti i condomini.
Il condomino “incaricato”, per conto di tutti i condomini, per conto dell’intero condominio, dovrà effettuare i correlati adempimenti, il quale potrà, con apposite comunicazioni alla Agenzia entrate, richiedere le detrazioni fiscali.
La procedura.
Incaricare uno dei proprietari di effettuare il pagamento del totale (in un’unica soluzione con fatture intestate al singolo proprietario incaricato) per fruire delle agevolazioni fiscali, salvo poi chiedere agli altri proprietari di rimborsare la quota anticipata.
L’Agenzia delle Entrate ha comunque chiarito alcuni punti.
- condizione necessaria “sine qua non” che si dimostri di aver sostenuto delle spese per le quali si richiedono le detrazioni fiscali previste dalla legge;
- non occorre risultare intestatario del bonifico e/o della fattura;
- non occorre che il bonifico sia stato o meno ordinato da un conto corrente cointestato con il soggetto che risulti, invece, intestatario dei predetti documenti;
- ai fini delle detrazioni fiscali è, tuttavia, necessario che i documenti di spesa siano appositamente integrati con il nominativo del soggetto che ha sostenuto la spesa e con l’indicazione della relativa percentuale;
- tali integrazioni devono essere effettuate fin dal primo anno di fruizione del beneficio, essendo esclusa la possibilità di modificare, nei periodi d’imposta successivi, la ripartizione della spesa sostenuta;
- sul rispetto della normativa fiscale agevolativa e sull’effettiva realizzazione degli interventi, rimane sempre fermo ogni potere di controllo anche successivo da parte dell’amministrazione finanziaria.]]></description>
			<guid isPermaLink="false">http://www.www.pavoni.it/1/spese_ristrutturazione_del_condominio_minimo_3293759.html</guid>		</item>
		<item>
			<title>bonus infissi cessione del credito sconto in fattura</title>
			<link>http://www.www.pavoni.it/1/bonus_infissi_cessione_del_credito_sconto_in_fattura_3275359.html</link>
			<description><![CDATA[<strong>bonus infissi cessione del credito sconto in fattura</strong><br />Bonus infissi
Riprendiamo e ribadiamo i concetti fondamentali per i BONUS INFISSI.
 
I BONUS INFISSI al 50% sono 2:
-          BONUS INFISSI RISTRUTTURAZIONE
-          BONUS INFISSI ECOBONUS
 

BONUS INFISSI RISTRUTTURAZIONE

La guida dell&#039;Agenzia delle Entrate, prevede il bonus per la &quot;sostituzione degli infissi esterni o serramenti o persiane con serrande e con modifica di materiale oppure tipologia di infisso&quot; viene inclusa, automaticamente, tra gli interventi di manutenzione straordinaria. 
Le opere di manutenzione straordinaria permettono l&#039;accesso al bonus ristrutturazione.
 
Ne segue che, la sostituzione degli infissi modificando il materiale oppure la tipologia di infisso, ricade nel bonus infissi ristrutturazione al 50%. 
 
Massimali di spesa consuma quello delle ristrutturazioni.
La detrazione è pari al 50% su una spesa massima di 96.000 euro che consuma e condivide il massimale ristrutturazioni edilizie ed è richiesto che le nuove finestre abbiano caratteristiche differenti rispetto a quelle che si sostituiscono. Sono agevolabili anche cambiamenti di dimensioni dell’infisso.
 

BONUS INFISSI ECOBONUS 50%

E’ più articolato e con caratteristiche peculiari:

l’intervento deve configurarsi come sostituzione di elementi già esistenti e/o sue parti (e non come nuova installazione). Deve trattarsi di una sostituzione,   non sono ammessi nuovi fori;
l’infisso interessato dall’intervento deve delimitare un volume riscaldato verso l’esterno o verso vani non riscaldati, non rientra nell&#039;incentivo, ad esempio, l&#039;acquisto di una finestra installata in garage o in cantina;
i valori di trasmittanza termica finale (Uw) devono essere inferiori o uguali ai valori limite riportati nell&#039;allegato E del Decreto requisiti del 6 agosto 2020. Necessario quindi un tecnico chela certifichi; devono essere rispettate le pertinenti norme nazionali e locali vigenti in materia urbanistica, edilizia, di efficienza energetica, di sicurezza (impianti, ambiente, lavoro);
il costo della fornitura dell&#039;infisso non deve superare i 550 € al mq, oppure i 650 € al mq se incluso di oscurante (tapparella o persiana), nel caso in cui tu viva in zona A, B o C. Mentre se vivi in zona D, E o F, il costo della fornitura non deve superare i i 650 €, oppure i 750 € al mq se incluso di oscurante. Necessario quindi un tecnico Il costo è da intendersi al netto di IVA, prestazioni professionali e opere complementari;
infine, bisogna redigere l&#039;APE solo nel caso di interventi condominiali;
entro 90 giorni dalla fine lavori, dovrai inviare la comunicazione del rispetto dei requisiti all&#039;Enea. Necessario quindi un tecnico

 
Massimali di spesa autonomo rispetto alle ristrutturazioni.
Nel caso di Ecobonus ordinario, la percentuale di spesa sostenuta da poter portare in detrazione è pari al 50%, per un limite massimo di detrazione ammissibile pari a 60.000 euro per unità immobiliare. Alla detrazione massima di 60.000 € corrisponde una spesa massima detraibile di 120.000 €.
Il 50% della spesa ti verrà restituita in 10 anni, in quote uguali, tramite detrazioni.]]></description>
			<guid isPermaLink="false">http://www.www.pavoni.it/1/bonus_infissi_cessione_del_credito_sconto_in_fattura_3275359.html</guid>		</item>
		<item>
			<title>SCONTO in FATTURA 2021</title>
			<link>http://www.www.pavoni.it/1/sconto_in_fattura_2021_3275141.html</link>
			<description><![CDATA[<strong>SCONTO in FATTURA 2021</strong><br />Illustriamo la recente risposta della AdE sul bonus facciate, immaginando che la stessa concezione si ponga in proposito anche per gli altri sconti in fattura.
In attesa di ulteriori necessari chiarimenti sul piano pratico, quanto risposto conferma la validità dei suggerimenti operativi che vi abbiamo dato in riferimento alle novità delle certificazioni tecniche e fiscali per gli sconti in fattura 50%, 65%, NON 110%.
Il fornitore, che si è impegnato a realizzare gli interventi agevolati, non dovrebbe avere problemi a concedere, in queste ultime settimane del 2021, lo sconto in fattura sul corrispettivo al cliente/committente per spese relative a interventi ancora da realizzare, se è certo che li realizzerà in concreto nelle settimane successive la fine anno, noi indichiamo presumibilmente entro Marzo 2021 (sempre in attesa di chiarimenti ufficiali).
L’effettiva realizzazione dell’opera, anche dopo il 31.12.2021 che diviene un requisito essenziale del credito.
Il fornitore matura nel proprio cassetto fiscale il credito con la presentazione del modello di comunicazione dell’opzione, da parte del Cliente, per lo sconto in fattura. Modello che richiede le certificazioni tecnica e fiscale, con modalità ancora in via di definizione.
A sua volta, il cliente/committente non dovrebbe avere problemi a pagare, in queste ultime settimane del 2021, la fattura per la parte di spese indicate e non coperte dallo sconto sul corrispettivo praticato dal fornitore, perché per gli interventi non ancora realizzati, per la loro effettiva realizzazione dell’opera che diviene un requisito del credito, trova solidalmente obbligato, davanti al Fisco, anche il fornitore che si è impegnato a realizzarli.
NB. Attenzione che ora probabilmente il terzo cessionario (banca) attenderà infatti di acquisire quel credito di imposta sino a quando gli sarà data prova che i lavori, che corrispondono alle spese su cui è stato applicato lo sconto in fattura che ha a sua volta originato il credito di imposta, siano stati effettivamente realizzati.
Pagamento entro il 31 dicembre 2021 anche se lavori non ancora effettuati.
La risposta del MEF, sentita l’Agenzia delle Entrate, all’interrogazione parlamentare 17 novembre 2021 n. 5-07055 conferma implicitamente che, relativamente agli interventi sui quali può trovare applicazione il bonus facciate, spettante nella misura del 90% solo per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2021 (dopo tale data, l’agevolazione dovrebbe essere prorogata, ma con una percentuale di detrazione inferiore), il fornitore e il committente, che non sostiene le spese nell’esercizio di impresa, possono accordarsi per l’emissione della fattura con sconto in fattura sul corrispettivo del 90% e pagamento della parte non coperta da sconto entro il 31 dicembre 2021 anche se, al momento dell’emissione della fattura “scontata” e del relativo pagamento “ridotto”, i lavori, corrispondenti ai corrispettivi fatturati al lordo dello sconto applicato, non risultano essere stati ancora effettuati.
Effettiva realizzazione dei lavori
Resta ben inteso dovuta e necessaria l’effettiva realizzazione dei lavori corrispondenti alle predette spese (la quale può avvenire anche successivamente al termine della finestra temporale agevolata), posto che, in assenza dell’effettiva realizzazione dei lavori corrispondenti ai corrispettivi lordi su cui il fornitore ha applicato lo sconto in fattura al 90% (e pagati dal committente per la parte non coperta dallo sconto), viene meno ab origine il diritto all’agevolazione fiscale e ciò comporta il venir meno del diritto al credito ed recupero del beneficio indebitamente fruito nella modalità alternativa dello sconto in fattura, maggiorato degli interessi e delle sanzioni di cui all’art. 13 del DLgs. 471/97.
Responsabilità solidale del fornitore con il Cliente, concorso nella violazione.
Da questa risposta del MEF si comprende che, nell’istante in cui il fornitore applica lo sconto in fattura al Cliente/committente, una volta che il Cliente paga la fattura con bonifico parlante, matura il relativo credito di imposta.
Con riguardo al caso delle spese sostenute per interventi agevolati con il bonus facciate che non sono stati ancora realizzati, il fornitore si assume la responsabilità solidale con il committente che discende, a quel punto, dal concorso nella violazione, laddove poi i lavori corrispondenti a quelle spese non vengano effettivamente realizzati.
 Gli stessi profili di responsabilità solidale, qualora i lavori non vengano poi effettivamente realizzati, si determinano in capo al terzo cessionario (ad esempio la banca) che acquista il credito di imposta, corrispondente alla detrazione altrimenti spettante al beneficiario, a fronte delle spese sostenute per interventi di rifacimento delle facciate non ancora realizzati.
Posizione del terzo cessionario, tipicamente la Banca.
Diversa la posizione del terzo cessionario (tipicamente la banca), cui il fornitore cede generalmente il credito di imposta che matura nel proprio cassetto fiscale con la presentazione del modello di comunicazione dell’opzione per lo sconto in fattura.
 Probabilmente il terzo cessionario (banca) attenderà infatti di acquisire quel credito di imposta sino a quando gli sarà data prova che i lavori, che corrispondono alle spese su cui è stato applicato lo sconto in fattura che ha a sua volta originato il credito di imposta, siano stati effettivamente realizzati.
Effettiva realizzazione per la monetizzazione in banca dello sconto
In altre parole, è possibile la fatturazione con sconto in fattura sul corrispettivo (ed anche possibile il pagamento del Cliente per la parte non coperta dallo sconto) entro fine 2021, anche se i lavori agevolati, con il bonus facciate, corrispondenti ai corrispettivi fatturati al lordo dello sconto, non sono stati ancora realizzati, ma consapevolezza, da parte del fornitore, che, per la monetizzazione in banca dello sconto applicato, dovrà attendere l’effettiva realizzazione dei lavori (salvo che trovi un terzo cessionario disponibile ad acquistare anche prima il credito di imposta, facendosi assai poco opportunamente carico del rischio che i lavori non vengano poi effettivamente realizzati dal fornitore).
DL Antifrode
Il DL.157/2021 ha fissato nuovi paletti per i bonus edilizi nel caso di esercizio delle opzioni per sconto in fattura o cessione del credito di imposta corrispondenti alla detrazione edilizia altrimenti spettante.
Con il provvedimento 312528 del 13 novembre 2021, l’agenzia delle Entrate ha reso disponibile il nuovo modello per la comunicazione delle opzioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura
Visto di conformità
Viene notevolmente ampliato l’obbligo di richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto al beneficio. Il visto va richiesto per tutte le detrazioni maturate e le opzioni esercitate a decorrere dal 12 novembre 2021, non più solo per quelle legate al superbonus ma per tutte quelle relativi ai bonus edilizi.
Attestazione di congruità
In base al nuovo articolo 121, comma 1-ter, lettera b) del decreto Rilancio, anche l’attestazione di congruità deve trovare applicazione in relazione agli interventi relativi anche a tutti i bonus edilizi (50%, 65%, 90%) diversi dal 110 per cento.
La congruità delle spese sostenute per ottenere la cessione del credito o per lo sconto in fattura dovranno far riferimento, oltre che ai prezzari individuati dal punto 13 del Dm del 6 agosto 2020 (prezzari regionali e prezzari Dei), anche a dei valori massimi che saranno stabiliti, per talune categorie di beni, da un decreto della Transizione ecologica (Mite).
In attesa del decreto attuativo del Mite, che di fatto potrà essere emanato anche a 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto in commento (considerando i 60 giorni per la conversione in legge), occorrerà dunque adottare la massima prudenza nella fissazione del prezzi e valori degli interventi, allineandosi per il momento al prezziario DEI del 2020.
Urgono chiarimenti.
Infatti, è abbastanza chiaro che il visto di conformità vada apposto sulle opzioni esercitate dal 12 novembre 2021 in poi anche per gli interventi realizzati e le spese sostenute prima di questo periodo, non è altrettanto chiaro il perimetro temporale dell’attestazione di congruità delle spese.
Più in dettaglio, il Dl 157/2021 nulla dispone per chi ha già concordato in contratto con il fornitore (magari con fattura già emessa) l’opzione per lo sconto o la cessione del credito di imposta con l’intermediario finanziario, dovendo formalizzare la spettanza del credito con i nuovi requisiti.
A oggi 21/11/2021, infatti, stando al provvedimento delle Entrate 312528 del 13 novembre 2021, i contribuenti devono munirsi del “visto fiscale” ma non dell’attestazione tecnica di congruità, che potrebbe, quindi, che stando a una interpretazione letterale, riguardare solo le spese sostenute successivamente al 12 novembre.
MA La tesi non è tuttavia confermata e, in ogni caso, si pone in conflitto con l’esigenza di apporre il visto di conformità dopo il controllo sulla congruità delle spese, che resta lo strumento di controllo sostanziale degli interventi eseguiti. Per questa ragione, quindi, sarebbe più prudente considerare entrambi gli obblighi già vigenti dal 12 novembre scorso, anche per le spese già sostenute ed i lavori già terminati, per i quali deve essere ancora esercitata l’opzione.
Una ulteriore complicazione non da poco per le imprese che hanno di fatto terminato l’intervento o raggiunto il SAL, con contratto siglato, computo metrico e fatture già emesse.]]></description>
			<guid isPermaLink="false">http://www.www.pavoni.it/1/sconto_in_fattura_2021_3275141.html</guid>		</item>
		<item>
			<title>NEWS SCONTO in FATTURA visto conformita</title>
			<link>http://www.www.pavoni.it/1/news_sconto_in_fattura_visto_conformita_3275175.html</link>
			<description><![CDATA[<strong>NEWS SCONTO in FATTURA visto conformita</strong><br />NEWS SCONTO in FATTURA
Il giorno 22/11/2021 sono state pubblicate sul sito dell’Agenzia delle Entrate cinque risposte relative al decreto antifrode (il D.L. 157/2021, entrato in vigore il 12 novembre 2021) in merito alla “certificazione” delle agevolazioni edilizie fra visto di conformità e asseverazione della congruità dei valori.
Mi vorrei soffermare su una di queste risposte, cha affronta la questione più delicata che è, senza dubbio, quella relativa all’entrata in vigore dei nuovi (misteriosi) “valori massimi per talune categorie di beni” che dovranno essere fissati dal Ministero della Transizione Ecologica e si affiancheranno, non si sa bene come, ai criteri sin qui applicati (convivenza tutta da scoprire quella con i prezziari).
Domanda:
Nelle more dell’adozione del decreto del Ministero della transizione ecologica di cui al comma 13-bis dell’articolo 119 del D.L. 34/2020, relativo all’individuazione dei valori massimi per talune categorie di beni ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese, è possibile fare riferimento ai prezzari individuati dal decreto del Ministero dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 ?
Questa la risposta dell’Agenzia:
Sì, il decreto ministeriale del 6 agosto 2020 (“Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cd. Ecobonus”), con i relativi allegati, è ancora vigente ed è corretto fare riferimento ad esso, in attesa dell’adozione del suddetto decreto del Ministero della transizione ecologica. Si evidenzia, inoltre, che ai sensi dell’articolo 119, comma 13-bis, del decreto legge n.34 del 2020, «Nelle more dell’adozione dei predetti decreti, la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi».
La risposta è piuttosto enigmatica, sembra lasciare aperto una destinazione all’applicazione dei valori massimi anche per i lavori già in corso, come già indicato dalla stampa specializzata.
Speriamo che le successive norme interpretative modifichino la risposta della AdE, altrimenti ci troveremmo un provvedimento con efficacia retroattiva su lavori già programmati in base alle norme precedenti del decreto Requisiti, entrato in vigore il 6 ottobre 2020,che indicava:
“1. Le disposizioni e i requisiti tecnici di cui al presente decreto si applicano agli interventi la cui data di inizio lavori sia successiva all’entrata in vigore del presente decreto. Agli interventi la cui data di inizio lavori, comprovata tramite apposita documentazione, sia antecedente la data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in data 26 febbraio 2007.”
Sarebbe opportuna quindi una necessaria conferma da parte del Governo per evitare di “bloccare” nuovamente i lavori. Al momento sono tutti fermi, anche le Banche, che per la maggior parte, non accettano nuove pratiche di cessione dei crediti d’imposta.]]></description>
			<guid isPermaLink="false">http://www.www.pavoni.it/1/news_sconto_in_fattura_visto_conformita_3275175.html</guid>		</item>
		<item>
			<title>SCONTO in FATTURA 2021 non 110% DL antifrode</title>
			<link>http://www.www.pavoni.it/1/sconto_in_fattura_2021_non_110_dl_antifrode_3275178.html</link>
			<description><![CDATA[<strong>SCONTO in FATTURA 2021 non 110% DL antifrode</strong><br />Domanda 
Con riferimento a lavori per il recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, un contribuente, a seguito della ricezione della fattura da parte di un fornitore, in data 11 novembre 2021 ha effettuato il pagamento dell’importo ivi previsto rimasto a suo carico, ma alla data del 12 novembre 2021 (data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157) non ha ancora trasmesso all’Agenzia delle entrate la comunicazione dell’opzione per lo sconto in fattura.
 A tale fattispecie si applica il regime previgente all’entrata in vigore del decreto legge n. 157 del 2021, che non richiede, ai fini della predetta opzione, né il visto di conformità né l’asseverazione, oppure il nuovo regime previsto dal citato decreto legge che, invece, richiede i predetti adempimenti a carico del contribuente?
RISPOSTA
L’articolo 121, comma 1-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (introdotto dal decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157) – che prevede, anche per i bonus diversi dal Superbonus, l’obbligo del visto di conformità e dell’asseverazione ai fini dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito – si applica, in via di principio, alle comunicazioni trasmesse in via telematica all’Agenzia delle entrate a decorrere dal 12 novembre 2021 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 157 del 2021).
Tuttavia, si ritiene meritevole di tutela l’affidamento dei contribuenti in buona fede che abbiano ricevuto le fatture da parte di un fornitore, assolto i relativi pagamenti a loro carico ed esercitato l’opzione per la cessione, attraverso la stipula di accordi tra cedente e cessionario, o per lo sconto in fattura, mediante la relativa annotazione, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 157 del 2021, anche se non abbiano ancora provveduto all’invio della comunicazione telematica all’Agenzia delle entrate; si ritiene, pertanto, che in tali ipotesi non sussista il predetto obbligo di apposizione del visto di conformità alla comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate e dell’asseverazione.
Al riguardo, si precisa che, per consentire la trasmissione di tali comunicazioni, le relative procedure telematiche dell’Agenzia delle entrate saranno aggiornate entro il prossimo 26 novembre. 
Va da sé che le comunicazioni delle opzioni inviate entro l’11 novembre 2021, relative alle detrazioni diverse dal Super bonus, per le quali l’Agenzia delle entrate ha rilasciato regolare ricevuta di accoglimento, non sono soggette alla nuova disciplina di cui al comma 1-ter dell’articolo 121 del decreto legge n. 34/2020 e, dunque, non sono richiesti l’apposizione del visto di conformità e l’asseverazione della congruità delle spese. I relativi crediti possono essere accettati, ed eventualmente ulteriormente ceduti, senza richiedere il visto di conformità e l’asseverazione della congruità delle spese, anche dopo l’11 novembre 2021, fatta salva la procedura di controllo preventivo e sospensione di cui all’articolo 122-bis del decreto legge n. 34/2020, introdotto dal decreto legge n. 157 del 2021.
FINE RIPOSTA Commento
Non risulta comprensibile cosa s’intenda per “accordi stipulati per lo sconto in fattura o cessione del credito eseguita anteriormente al 12/11/2021”.
In un certo senso lo sconto in fattura ha “data certa”, in quanto indicato nella fattura elettronica inviata dal fornitore al SDI , nel caso di cessione del credito si ritiene opportuno (cosa già da noi da subito consigliata come necessaria) aver stipulato per iscritto l’accordo di cessione del credito, con sconto in fattura, che abbia data sino al 10/11/2021 ante 11/11/2021, megliose inviato al cliente per email o addirittura per PEC.
L’Agenzia, nelle risposte, indica che per lo sconto in fattura/cessione del credito, riferito a bonus edilizi NON (diversi) dal 110%: il tecnico debba attestare la sola “congruità della spesa”, secondo i limiti che saranno introdotti da un prossimo, MA nel frattempo si continuerà a fare riferimento ai prezzi riportati nei prezziari DEI e quelli delle Regioni, ai listini ufficiali o ai listini delle CCIAA (o, forse ai “prezzi correnti di mercato”).
Utilizzo detrazione direttamente in dichiarazione 
In relazione al nuovo obbligo dal 12/11/2021 di apposizione del visto di conformità riferito alla fruizione direttamente in dichiarazione della detrazione del 110% (quindi senza opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito)  nel caso di presentazione non effettuata direttamente dal contribuente (dichiarazione “precompilata”) o inviata dal sostituto d’imposta all’Agenzia la risposta indica che nel caso di presentazione tramite commercialista o CAF il visto è apposto alla sola documentazione attestante la spettanza della detrazione e non anche un visto di conformità apposto all’intera dichiarazione dei redditi.
Ovviamente il visto apposto all’intera dichiarazione “assorbe” quello della documentazione attestante la spettanza della detrazione, il professionista visto avrà verificato la regolarità formale della fattura del fornitore, del pagamento dell’intervento, dell’asseverazione tecnica, etc. etc.).  Il  visto rilasciato dal professionista per l’anno d’imposta 2021 assolverà, automaticamente, detto obbligo.
DECORRENZA: L’Agenzia non dice se la norma si applica a partire dalle spese sostenute dal 1/07/2021, ma una interpretazione letterale, in attesa di ulteriori chiarimenti, porterebbe ad indicare che l’obbligo di apposizione di visto sulla documentazione probatoria (o, in alternativa, sull’intera dichiarazione dei redditi) si applichi anche alle spese che saranno detratte nella dichiarazione da presentare il prossimo 30/11/2021 (mod. Redditi PF 201).]]></description>
			<guid isPermaLink="false">http://www.www.pavoni.it/1/sconto_in_fattura_2021_non_110_dl_antifrode_3275178.html</guid>		</item>
		<item>
			<title>Niente visto sconto in fattura prima del 12 novembre 2021</title>
			<link>http://www.www.pavoni.it/1/niente_visto_sconto_in_fattura_prima_del_12_novembre_2021_3275196.html</link>
			<description><![CDATA[<strong>Niente visto sconto in fattura prima del 12 novembre 2021</strong><br />Senza visto e congruità alcune comunicazioni ancora da presentare
L’obbligo dei non sussiste per i Clienti che, prima del 12 novembre, hanno ricevuto e pagato le fatture e stipulato gli accordi per l’opzione per cessione o sconto in fattura.
 
Nel caso di esercizio delle opzioni per sconto in fattura e/o cessione del credito di imposta, per la detrazione “edilizia” spettante, il nuovo decreto “Antifrode” prevede che:
 - il contribuente richieda il visto di conformità;
 - i tecnici abilitati asseverino la congruità delle spese sostenute.
 
Con una risposta dell’Agenzia delle Entrate aggiornata al 22 novembre 2021 il visto si applica alle comunicazioni trasmesse in via telematica all’Agenzia delle entrate dal 12 novembre 2021.
 Però l’Agenzia ha precisato che l’obbligo del visto sulla comunicazione dell’opzione e l’attestazione di congruità dei prezzi, non sussiste per coloro che, prima del 12 novembre 2021, hanno:
(1) ricevuto le fatture da parte dei fornitori che ha inviato al SDI entro il 11/11/2021;
 (2) effettuato il regolare bonifico entro il 11/11/2021;
 (3) esercitato l’opzione per la cessione, con la firma di contratti ed accordi tra fornitore e cliente oppure per lo “sconto in fattura”, datati entro 11/11/21, mediante la relativa annotazione sulla fattura.
 L’obbligo dei visti non c’è anche se la comunicazione della opzione non ancora trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate, ma è quindi necessario aspettare le nuove modifiche al portale che saranno aggiornate entro il 26 novembre 2021.]]></description>
			<guid isPermaLink="false">http://www.www.pavoni.it/1/niente_visto_sconto_in_fattura_prima_del_12_novembre_2021_3275196.html</guid>		</item>
	</channel>
</rss>