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I nuovi indicatori di coerenza applicabili agli studi di settore per il 2011

10 nuovi indicatori di coerenza da applicare agli studi di settore periodo d’imposta 2011 hanno la funzione di contrastare situazioni di non corretta compilazione dei modelli ai fini degli studi di settore.

Sul Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28.04.2012, è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 26.04.2012, con il quale il ministero ha approvato 10 nuovi indicatori di coerenza da applicare agli studi di settore relativi al periodo d’imposta 2011. Gli indicatori hanno la funzione di contrastare possibili situazioni di non corretta compilazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore.

Il decreto contiene anche la revisione congiunturale straordinaria degli studi di settore e altre misure ed integrazioni agli studi di settore necessarie per tenere conto degli andamenti economici e dei mercati, con particolare riferimento a determinati settori o aree territoriali.

Restano ancora da approvare:

·         i modelli definitivi degli studi di settore;

·         il software GE.RI.CO. 2012;

·         il Decreto ministeriale di approvazione dei correttivi “anticrisi”.

ACCERTAMENTO INDUTTIVO PER CHI OMETTE IL MODELLO DEGLI STUDI DI SETTORE

(Art. 5 comma 1 e art. 8 commi 4,5 del D.L. 16/2012 conv. in L. 44/2012)

 

Con la conversione in legge del D.l. 16/2012 viene confermato il differimento al 30.04.2012 del termine per la pubblicazione in G.U. dei correttivi anticrisi per il periodo d’imposta 2011, mentre vengono modificate le norme sugli studi di settore introdotte con la manovra estiva 2011.

Il D.l. 16/2012 ora convertito in L. 44/2012, pur avendo confermato le ipotesi in cui è possibile procedere ad accertamento induttivo, ha modificato le condizioni al ricorrere delle quali si effettua tale tipo di accertamento, prevedendo che esso si possa effettuare solo se c’è una differenza superiore al 15%, o comunque a € 50.000, tra i ricavi o compensi stimati applicando gli studi di settore sulla base dei dati corretti e quelli stimati sulla base dei dati indicati in dichiarazione”.

Come si può notare, è cambiato quindi anche il termine di riferimento per la verifica dello scostamento. Il parametro è, infatti, ora costituito dall’ammontare dei ricavi/compensi e non più dal reddito.

La nuova norma si applica agli avvisi di accertamento notificati a partire dal 2 marzo 2012, data di entrata in vigore del D.L. n. 16/2012.  Per quelli notificati fino al 1° marzo 2012, quindi, si applicano le regole previste dalla precedente versione della lett. d-ter) (quella del D.L. n. 98/2011).

 

 

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